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Abstract: L’introduzione dell’istituto della negoziazione assistita obbligatoria ha comportato l’avvento, nel nostro ordinamento processuale, di una nuova condizione di procedibilità della domanda giudiziale, fatalmente destinata ad affiancarsi – e, in alcuni casi a sovrapporsi – alle fattispecie già esistenti: il presente contributo è dedicato ad una sintesi delle soluzioni destinate ad operare nelle ipotesi in cui abbia a presentarsi all’operatore un siffatto cumulo.

1.Come noto, l’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, con evidente scopo deflattivo, ha codificato alcune ipotesi in cui il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita assurge a condizione di procedibilità della domanda giudiziale che la parte intende presentare innanzi all’autorità giudiziaria.

Il primo comma della norma richiamata identifica tali ipotesi in corrispondenza con le seguenti fattispecie: a) le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti»; b) le «domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro» fuori dei casi in cui l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 già impone, quale condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione; c) in virtù dell’intervento operato dal comma 249 dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015), e con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le controversie «in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto».

2.La questione oggetto del presente focus riguarda, specificamente, le soluzioni da adottare nell’ipotesi in cui la controversia che l’attore intende instaurare innanzi all’autorità giudiziaria sia idonea a ricadere nell’ambito applicativo sia della condizione di procedibilità di cui all’art. 3 del d.l. n. 132/2014, sia delle altre condizioni di procedibilità già preesistenti all’interno dell’ordinamento processuale.

Iniziamo l’analisi con riguardo alle ipotesi in cui detta sovrapposizione può verificarsi con l’istituto della mediazione obbligatoria.

A detto riguardo, nessuna sovrapposizione potrà venirsi a creare in caso di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come noto, è infatti intervenuto a modificare l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, escludendo dal nuovo comma 1-bis, e dall’ambito della mediazione obbligatoria, proprio la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Con riguardo alla seconda ipotesi di controversie assoggettate all’onere della previa attivazione della procedura di negoziazione assistita, ossia le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, può porsi, viceversa, un problema di convivenza di istituti. Ben può essere, infatti, che l’attore proponga una domanda per ottenere il pagamento di una somma compresa nei limiti quantitativi testé menzionati e che, al contempo, tale domanda verta in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. A tal riguardo, la soluzione è offerta dal testo dell’art. 3 in esame, che provvede a delimitare il perimetro applicativo della negoziazione assistita obbligatoria escludendone, appunto, le controversie relativamente alle quali l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione: in altri termini, quando una domanda di tale natura rientra in una delle materie assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, tale strumento di composizione stragiudiziale della lite è destinato a prevalere, venendo meno l’onere di previa attivazione della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale (per una pronuncia in materia condominiale, si veda Trib. Torre Annunziata, 23 marzo 2018, in www.ilcaso.it). Come si accennava poc’anzi, è di tutta evidenza come tale precisazione sia destinata a restringere notevolmente il (potenzialmente) amplissimo ambito applicativo della negoziazione obbligatoria, che, con riguardo alle domande de quibus, dovrà cedere il passo al tentativo obbligatorio di mediazione. L’espresso riferimento che la norma compie all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, peraltro, induce ad escludere che la clausola di salvezza poc’anzi esaminata operi laddove la mediazione obbligatoria sia imposta ex contractu: in tali casi, conseguentemente, i due strumenti conciliativi paiono destinati a cumularsi, generando allora la questione inerente al relativo coordinamento. La soluzione pare doversi rinvenire nella seconda parte del quinto comma dell’art. 3 in commento – che verrà meglio analizzato nel corso del prossimo paragrafo -, dove, con riguardo alle «materie soggette ad altri termini di procedibilità», si precisa che il termine fissato per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita decorre unitamente agli altri termini di procedibilità – nel caso di specie, quello dettato per lo svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria ex contractu -, all’evidente scopo di evitare che la parte sia onerata, per poter intraprendere o proseguire la propria iniziativa giudiziale, dell’attesa del decorso di un duplice termine di procedibilità. Ciò significa, in concreto, che nei casi in esame l’attore ben potrà trasmettere contestualmente l’invito a stipulare la negoziazione assistita e la domanda di mediazione, innescando contemporaneamente il decorso dei termini rispettivamente previsti dagli artt. 2, secondo comma, lett. a) del d.l. n. 132/2014 e 6 del d.lgs. n. 28/2010, previsti per lo svolgimento delle due procedure conciliative.

3.Uscendo dall’ambito dei rapporti tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria, occorre volgere lo sguardo al quinto comma dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014, il quale si preoccupa, assai opportunamente, di regolare il rapporto tra la negoziazione obbligatoria e gli altri procedimenti di conciliazione e mediazione «comunque denominati».

Con riguardo a tali fattispecie, il legislatore ha compiuto una scelta diametralmente opposta rispetto a quella poc’anzi esaminata, optando per il cumulo tra detti strumenti e premurandosi poi di disciplinarne il relativo coordinamento, con speciale riguardo al decorso dei differenti termini cui, secondo le singole discipline, è assoggettata la procedibilità della domanda giudiziale.

Più precisamente – come si accennava poco sopra -, la seconda parte della norma prevede che «il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi». Il riferimento, evidentemente, è da ritenersi effettuato al termine, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile di ulteriori trenta giorni), di fissazione dell’udienza per consentire lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, ovvero a quello di trenta giorni, decorrente dalla trasmissione dell’invito, entro il quale la controparte è chiamata a manifestare la propria adesione: ciò significa che, in caso di cumulo di più strumenti conciliativi, la parte potrà innescare il decorso dei termini rispettivamente previsti dai diversi strumenti di ADR contestualmente, una volta che abbia provveduto all’attivazione di entrambi i procedimenti; e non sarà tenuta ad attendere la conclusione di un procedimento perché il termine previsto dall’altro strumento possa cominciare a decorrere (sul punto, C. Trapuzzano, Procedura di composizione assistita da avvocati, in R. Giordano, C. Trapuzzano, La riforma del processo civile, Milano, 2015, 84).

Per quanto riguarda gli strumenti di ADR che possono essere ricondotti all’ambito di applicazione della norma, può essere utile ricordare, senza pretese di completezza: il tentativo di conciliazione previsto nelle controversie agrarie dall’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; quello previsto nelle controversie in materia di contratti di subfornitura dall’art. 10 della l. 18 giugno 1998, n. 192; quello dettato per le controversie tra utente e organismi di telecomunicazioni di cui alla l. 21 luglio 1997, n. 249; quello sancito per le controversie vertenti su diritti d’autore ex artt. 71-quinquies e 194-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633; quello previsto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti che vedano coinvolte le compagnie assicuratrici, a norma degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209/2005.

A tal proposito, ha suscitato una riflessione supplementare la sorte delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, relativamente alle quali, come visto, è previsto sia il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, sia il ricorso a quella disciplinata ai menzionati artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209/2005. Quest’ultima, per la precisione, prevede una condizione di proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno, richiedendo, a tal fine, che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, da quello in cui il danneggiato abbia avanzato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta di risarcimento del danno all’impresa assicuratrice: condizione, come detto, destinata a cumularsi con quella di procedibilità sancita dall’art. 3 in esame. Il necessario coordinamento tra le due procedure è almeno in parte guidato dalla seconda parte del quinto comma più volte richiamato che, come visto, parrebbe consentire il simultaneo decorso dei termini, rispettivamente, di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno: ciò che induce a suggerire, quale soluzione maggiormente orientata ad esigenze di economia e ad evitare inutili allungamenti nei tempi di accesso alla giustizia, quella di trasmettere simultaneamente l’invito a controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e la raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa di assicurazione recante la richiesta di risarcimento del danno (in questo senso pure G. Trisorio Liuzzi, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Il giusto processo civile, 2015, 9). In tal caso, evidentemente, la domanda giudiziale risulterà proponibile allorché sia spirato il termine destinato a scadere per secondo: e potrà trattarsi di quello prescritto dall’art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, se l’invito a stipulare la negoziazione assistita non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione; ovvero di quello previsto per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita ex art. 2, secondo comma, lett. a), laddove l’impresa assicuratrice aderisca all’invito a stipulare la convenzione.

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