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Cass. civ. Sez. III, 10/05/2018, n. 11270, Pres. Spirito, Est. Olivieri

Responsabilità civile – infortunio sportivo – collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo – scriminanti (c.c. art. 2043 c.c.)

[1] In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Ne consegue che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.

CASO

[1] Durante una partita amichevole di calcio, un giocatore interviene in scivolata, colpendo da dietro le gambe dell’avversario, cagionandogli lesioni personali con esiti invalidanti di natura permanente.

Il giudice del merito rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla vittima, ritenendo non sussistere i presupposti dell’illecito civile. In particolare, il giudice esclude che l’azione sia caratterizzata dalla volontà di ledere, e che, seppur fallosa (cioè difforme dalle regole del gioco), possa ritenersi sproporzionata rispetto al contesto e alle finalità del gioco.

Il danneggiato propone ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso, rilevando come il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto già individuati in altri precedenti di legittimità, che consentono di individuare i casi in cui l’illecito sportivo integri anche un illecito civile.

QUESTIONI

Le attività sportive sono incentivate dall’ordinamento, per l’indubbio carattere sociale che presentano. Va però rilevato che queste attività, se connotate da competitività e da un certo grado di contrasto fisico tra i partecipanti, comportano necessariamente un rischio per l’incolumità dei giocatori. Alla luce di ciò, si potrebbe essere indotti a pensare che la lesione dell’integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante, in quanto costituente un’eventualità contemplata, e quindi consentita, entro certi limiti, dall’ordinamento, non abbia quel carattere di antigiuridicità tale da poter essere posta a fondamento di una pretesa di risarcimento.

La questione in realtà necessita di un approfondimento.

Va detto infatti, anzitutto, che l’attività sportiva può essere oggetto di apposita regolamentazione da parte della federazione di appartenenza, dovendosi fare riferimento, in caso contrario, al criterio della comune prudenza per stabilire ciò che è o non è consentito nello svolgimento dell’attività.

Quale che sia il parametro di riferimento che si ritenga di dovere adottare – comune prudenza o regolamento federale – non si deve trascurare però, da un lato, che difficilmente il solo rispetto delle regole e` idoneo a scongiurare la possibilità che il comportamento di ciascun contendente risulti lesivo del- l’integrità fisica dell’avversario e, dall’altro, che la semplice inosservanza delle regole non comporta automaticamente la responsabilità del soggetto autore del comportamento lesivo, in ragione del fatto che la maggior parte delle attività sportive comporta per l’incolumità dei contendenti un rischio che si può intendere da costoro volontariamente accettato.

Quest’ultimo profilo merita particolare attenzione. Il tema relativo all’accettazione del rischio da parte di chi pratica un’attività sportiva e` stato a più riprese analizzato in giurisprudenza, essendo stati i giudici chiamati a verificare, in molteplici occasioni, la configurabilità del reato di lesioni dolose o colpose nell’ipotesi di lesioni personali conseguenti ad un c.d. “fallo di gioco”, ossia nell’ipotesi di lesioni personali arrecate con un comportamento integrante una violazione delle regole del gioco medesimo.

In un primo momento, all’esclusione della responsabilità del soggetto agente si e` giunti attraverso il richiamo ad un consenso dell’avente diritto, o ravvisandosi, nel caso, l’esercizio di un diritto, alla luce di quanto previsto, rispettivamente, negli artt. 50 e 51 c.p. Ma si e` obiettato che di efficace consenso dell’avente diritto non si può parlare quanto meno in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti, risultando a ciò di ostacolo la previsione dell’art. 5 c.c., che non consente un atto di disposizione del proprio corpo idoneo a cagionare una lesione di tal fatta, e che, per riconoscere nella fattispecie l’esercizio di un diritto, occorrerebbe rintracciare nella legislazione statale dedicata allo sport il fondamento dello stesso: indagine tutt’altro che facile, e, comunque, tendenzialmente destinata all’insuccesso con riguardo alle pratiche sportive non organizzate ufficialmente, in quanto non prese in considerazione da alcuna normativa.

Di conseguenza, e` venuto consolidandosi, in giurisprudenza, il principio secondo cui le lesioni cagionate nel contesto di un’attività sportiva dovrebbero intendersi penalmente scriminate in applicazione della causa di giustificazione (atipica, in  quanto non espressamente codificata) c.d. del “rischio consentito”, in considerazione del fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa, ed anzi  incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l’armonico sviluppo della intera comunità, per cui verrebbe a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione (Cass. pen. 2.12.1999, n. 1951).

Orbene, a queste stesse considerazioni, elaborate, come si e` appena detto, al fine di delimitare la responsabilità penale nel caso di lesioni personali, si è fatto riferimento anche al fine di stabilire quando possa dirsi integrato un illecito civile.

A questo proposito, è stata scartata, innanzi tutto, la possibilità di avere riguardo esclusivamente ai regolamenti federali, e, cos`ı, la possibilità  di affermare la non antigiuridicità di tutti i comportamenti che si presentino come conformi ad essi: in questa prospettiva, si dovrebbe, infatti, immaginare che tra i contendenti sia intervenuto un «accordo tacito concretatosi nell’accettazione dell’eventualità (anche) di  lesioni con postumi permanenti o di morte» provocate da un intervento considerato regolare (solamente) dall’ordinamento sportivo; ma questo accordo sarebbe sicuramente da classificare come nullo, ai sensi dell’art. 5 c.c. (Cass. 8.08.2002, n. 12012). Neppure si è pensato, poi, di dare rilievo alla violazione delle regole di gioco, in senso per così dire inverso, in modo da ravvisare l’illecito civile in ogni comportamento non rispettoso delle medesime, per il motivo che, se così fosse, non si potrebbe «scriminare l’atto falloso tutte le volte che la regola miri anche a salvaguardare l’incolumità dei partecipanti, quand’anche la coscienza sociale rifiuti l’attribuzione  di  responsabilità per la  sola inosservanza della regola» (Cass. 8.08.2002, n. 12012). Senza considerare che, in ogni caso, il riferimento ai regolamenti federali non potrebbe comunque essere prospettato con riguardo alle attività sportive svolte per svago e diletto; con la conseguenza che il soggetto agente verrebbe assoggettato ad un’ingiustificata disparita` di trattamento a seconda che il medesimo comportamento abbia tenuto in una gara “ufficiale”, piuttosto che in una contesa amichevole. Ciò considerato, è parso quindi necessario affidarsi ad un diverso criterio di delimitazione dell’area dell’illecito civile.

Se si parte dal presupposto, del quale già si e` detto, che la lesione dell’integrità fisica del giocatore ad opera dell’avversario costituisce un’eventualità, il rischio del cui accadimento può intendersi, in un certo qual modo, accettato dai contendenti, si è ritenuto che in tanto l’atleta accetti il rischio “di farsi male”, in quanto il comportamento lesivo appaia strettamente collegato, e, potremmo dire, funzionalmente diretto alle azioni che lo sport nel caso praticato normalmente contempli e comporti (Cass. 8.08.2002, n. 12012).

E tale nesso dovrebbe ritenersi spezzato ogni qual volta il comportamento lesivo «sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco» (Cass. 8.08.2002, n. 12012), dovendo rispondere l’atleta, nel primo caso, a titolo di dolo e, nel secondo, a titolo di colpa: la prima circostanza, l’avere agito cioè al solo scopo di ledere, infatti, non potrebbe ritenersi compatibile con nessuna pratica sportiva, nemmeno con le più cruente, nelle quali la lesione dell’altrui incolumità non e` mai il fine ultimo, bensì solamente un’eventualità possibile in vista di un diverso obiettivo, ravvisabile nella “vittoria”, nella competizione; ed il ricorso ad un grado di violenza e di aggressività fuori luogo rispetto alle caratteristiche del singolo sport e del contesto nel quale questo si svolga dovrebbe interrompere il nesso funzionale delineato, in quanto ben si comprende come l’accettazione del rischio possa spingersi solo fino a comprendere quegli eventi riconducibili a comportamenti in una certa qual misura prevedibili, e tali non potrebbero essere evidentemente considerati quelli assolutamente incompatibili con le caratteristiche di gioco e di contesto complessive (Cass. 8.08.2002, n. 12012).

La decisione sulla responsabilità dello sportivo non potrebbe quindi prescindere dall’indagine sul comportamento da questi concretamente tenuto, con la conseguenza che il giudice dovrebbe sempre affermare la responsabilità del soggetto agente nel caso di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non costituiscano, in se´, violazione delle regole di gioco, mentre dovrebbe escludere tale responsabilità qualora l’atto non sia stato posto in essere con una irruenza incompatibile con le caratteristiche di gioco e di contesto, anche se in ipotesi l’atto costituisca violazione delle regole dell’attività sportiva praticata.

Questi i principi, ribaditi anche nella decisione in commento. Nel caso di una contesa  amichevole di calcio, chiarito che la semplice violazione delle regole di gioco deve ritenersi ininfluente ai fini dell’indagine sulla responsabilità del contendente che abbia arrecato danno all’avversario, l’esame di questo profilo non può prescindere dalla considerazione del tipo di sport in esame e dalle altre circostanze del caso concreto.

Di per se´, la lesione dell’integrità fisica non è sufficiente, alla luce delle considerazioni che precedono, a fondare la responsabilità dello sportivo-danneggiante: infatti, poiché l’attività sportiva in parola e` caratterizzata anche dalla possibilità di una contrapposizione fisica tra i giocatori, la possibilità di un infortunio è circostanza da mettere in conto, e, quindi, il rischio di un simile accadimento può dirsi accettato dai contendenti, sempre che – e con ciò torna il problema dei limiti dell’accettazione del rischio, la cui verifica richiederebbe un’attenta analisi della fattispecie concreta – il comportamento lesivo non sia stato attuato al solo scopo di ledere, oppure con un grado di violenza incompatibile con il contesto nel quale la competizione si svolgeva.

Da qui la conferma della decisione del giudice del merito, che la Corte ritiene essersi correttamente conformata ai principi appena espressi, quando ha escluso, nel caso concreto, la volontarietà dell’azione lesiva e l’incompatibilità di questa con le caratteristiche dello sport praticato.

L'articolo Illecito sportivo e illecito civile: quando lo sport diventa fonte di danno risarcibile sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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