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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18 dicembre 2018, n. 32714

Infortunio sul lavoro – prova inadempimento datoriale qualificato – produzione del danno – doveri di sicurezza

MASSIMA

A seguito di un infortunio sul lavoro, il dipendente che agisce nei confronti del proprio datore di lavoro deve fornire l’allegazione dell’inadempimento datoriale qualificato, ossia quello astrattamente efficiente alla produzione del danno e di conseguenza rappresentativo di una condotta contraria ai doveri di sicurezza imposti ex lege.

COMMENTO

La Corte di Appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale, ha respinto la domanda di risarcimento proposta dal dipendente nei confronti della Società datrice di lavoro per un infortunio sul lavoro, che aveva provocato una forte folgorazione al dipendente. La Corte ha rilevato che il tenore testuale del ricorso introduttivo deponeva espressamente per una domanda di risarcimento del danno contrattuale che doveva ritenersi prescritta, mentre l’indicazione nel verbale dell’intenzione di proporre altresì una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale era irrilevante, poiché si trattava di una mutatio libelli, mancando inoltre l’autorizzazione del giudice posto altresì che la controparte non aveva accettato il contraddittorio. Da qui il ricorso per Cassazione. I giudici di legittimità, riprendendo un consolidato insegnamento della Corte, statuiscono che il lavoratore che agisce nei confronti del proprio datore di lavoro, debitore di un obbligo di sicurezza, deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di evincere una condotta contraria a misure di sicurezza espressamente previste da una norma, oppure – sebbene non individuate specificatamente da una disposizione normativa – condotte che siano quantomeno rinvenibili nell’alveolo dell’art. 2087 c.c.. Pertanto l’allegazione del lavoratore – creditore deve attenersi ad un inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Inoltre, i giudici di legittimità, conformemente a quanto già statuito dai giudici di merito, affermano che per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno aquiliano ex 2043 c.c. – invocata in corso di causa – essa introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, tanto da far valere una pretesa diversa da quella formulata in precedenza. Pertanto, il ricorso in Cassazione del dipendente va rigettato.

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