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Con la recente ordinanza del 30 aprile 2019 n. 11387, la Cassazione ha operato alcuni chiarimenti in merito alla normativa applicabile all’assegno circolare (diversa da quella relativa all’assegno bancario). In particolare, i giudici di legittimità hanno dovuto valutare se, in riferimento a quattro assegni circolari portati all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione, trovi applicazione il termine previsto per i soli assegni bancari, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Al riguardo, la Cassazione ha escluso l’applicazione analogica degli artt. 32 e 35 del r.d. n. 1736 del 1933 all’assegno circolare, evidenziando quanto segue:

– nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall’art. 84 del r.d. n. 1736 del 1933, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come confermato dall’art. 1, comma 345 ter della 1. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale;

– la disciplina dell’assegno, art. 84, secondo comma, r.d. n. 1736 del 1933, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Mentre con riferimento all’assegno bancario, l’art. 32 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso (termini più ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune è differente); dopo trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente (art. 35);

– per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente (Cass. n. 5889/2018). Deve dunque escludersi una applicazione analogica degli artt. 32 e 35 del r.d. n. 1736 del 1933 all’assegno circolare.

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