Configurabilità e risarcibilità del danno iure hereditatis
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 marzo 2019, n. 8580
Sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro – Danno differenziale – Modifiche legge di bilancio 2019 – Infortuni e malattie professionali – Retroattività
Massima
Deve affermarsi che le modifiche dell’articolo 10 del d.p.r. 1124/1965, introdotte dall’articolo 1, comma 1126, della legge 145/2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatesi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
Commento
Nel caso di specie gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico ottenevano dalla Corte d’appello di Roma il risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis nei confronti del datore di lavoro. Quest’ultimo proponeva ricorso davanti alla Suprema Corte deducendo, tra le altre, la violazione degli artt. 2043 e 2059 del cod. civ. nonché dell’art. 10 del d.p.r. 124/1965 e dell’art. 13 d. lgs. 38/2000, e lamentando la mancata detrazione dal danno biologico liquidato iure hereditatis della rendita corrisposta dall’INAIL al coniuge del lavoratore deceduto. Tale doglianza del datore di lavoro presuppone, tuttavia, l’applicazione al caso concreto della nuova disciplina recata dagli artt. 10 e 11 del d.p.r. 1124/1965, modificati sul punto dalla legge n. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019). Nella versione previgente (in vigore fino al 31 dicembre 2018) il danno differenziale, concepibile unicamente per il surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria INAIL e in presenza dei presupposti di esclusione dell’esonero del datore di lavoro (permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato, art. 10, comma 2, dpr 1124 del 1965), veniva calcolato, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, secondo un computo per poste omogenee, vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore venivano detratte distintamente le indennità erogate dall’INAIL per ciascuno dei suddetti pregiudizi. Al contrario, secondo la disciplina in vigore dal 1° gennaio 2019, la natura – biologica o patrimoniale – delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell’indennità INAIL tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale è indifferente. Pertanto, secondo la nuova disciplina, il danno differenziale è definito come il risultato ottenuto sottraendo dal risarcimento complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, la indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto. Quindi, l’obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l’esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall’INAIL all’Infortunato, ai sensi dell’art. 66 del T.U. e dell’art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000. La Cassazione, ritenendo che per i fatti oggetto di causa non possano trovare applicazione le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro. La sentenza in commento costituisce, a quanto consta, la prima pronuncia di legittimità avente ad oggetto l’applicazione temporale della nuova normativa.
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