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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 aprile 2019, n. 9112

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali – responsabilità del datore di lavoro – danno civilistico da inadempimento contrattuale – concorrenza dell’indennizzo ex articolo 13, D.Lgs. 38/2000 – danno differenziale – nozione – metodo di computo – poste omogenee

Massima

In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.

Commento

La Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, accoglieva le domande proposte dal lavoratore e condannava la società datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di danno biologico e a titolo di danno morale per l’infortunio subito dalla risorsa durante l’espletamento delle sue funzioni di operaio addetto ai mezzi di battipista. La Corte distrettuale riteneva provato il comportamento omissivo del datore di lavoro circa gli obblighi formativi e confermava la correttezza della determinazione del danno biologico; a ciò veniva sommata, inoltre, la liquidazione del danno morale mentre veniva escluso ogni risarcimento per il pregiudizio subito dal lavoratore alla capacità di lavoro. Di qui il ricorso in Cassazione. I Giudici di legittimità – ai fini della delibazione dei motivi di ricorso – hanno ripreso alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato nonché riguardo al criterio di raffronto tra il risarcimento del danno civilistico e l’indennizzo erogato dall’INAIL. In particolare, i Giudici sottolineano che il raffronto tra i sopraccitati istituti va effettuato secondo un computo per poste omogenee; vanno dapprima distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; in ordine al danno non patrimoniale invece vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e poi dall’ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare, in forza del D.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso. Ciò premesso, la Cassazione, riprendendo un principio affermato di recente anche dalle Sezioni Unite, ha ribadito l’importante necessità di evitare automatismi e duplicazioni risarcitorie. Da ultimo, i Giudici di legittimità evidenziano come la Corte di Appello, pur escludendo la soccombenza del lavoratore con riguardo alle poste di danno riconosciute dal Tribunale, in specie all’invalidità temporanea e alla personalizzazione del danno biologico pari al 30% e pur accogliendo il criterio – consolidato – della comparazione tra poste omogenee, non abbia proceduto alla liquidazione e alla condanna del danno per invalidità temporanea, voce di danno non patrimoniale esclusa dalla tutela previdenziale e, quindi, da riconoscere al lavoratore. In conclusione, la Suprema Corte ha accolto parzialmente alcuni motivi di ricorso cassando la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione.

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