Impugnazione della delibera assembleare di società a responsabilità limitata e onere probatorio
Cass. civ., Sez. I Ord., 16 dicembre 2019, n. 33233
Parole chiave: Società di capitali – Società – Società a responsabilità limitata – Assemblea Invalidità ed impugnazione delle deliberazioni
Massima: “In caso di deliberazione adottata dall’assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci – personalmente o rappresentati su delega – incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea.”
Disposizioni applicate: art. 2375 c.c., art. 2479-bis, comma 4, c.c.
Nel caso in esame, il socio di una società a responsabilità limitata ha impugnato la deliberazione assunta dall’assemblea dei soci mediante la quale, contestualmente all’approvazione del bilancio, è stato deciso di ripianare le perdite degli ultimi esercizi della società tramite rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti infruttiferi effettuati in favore delle società. Nello specifico, il socio ha contestato di non essere mai stato convocato, né di aver mai partecipato alla suddetta assemblea, con la conseguenza di non aver mai rinunciato al suo credito da rimborso dei finanziamenti infruttiferi.
In primo grado, il Tribunale di Milano, ha respinto la domanda di annullamento del socio, rilevando come, da un lato, il socio non avesse dedotto alcun mezzo probatorio a supporto della tesi della mancata convocazione e partecipazione all’assemblea, mentre, dall’altro, al contrario, il verbale assembleare facesse emergere la partecipazione dell’intero capitale sociale all’assemblea.
Anche la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l’appello del socio, rilevando, questa volta, la mancata proposizione di querela di falso avverso l’attestazione del presidente dell’assemblea.
L’ordinanza in esame, mediante la quale la Corte di Cassazione respinge l’iniziativa del socio, offre l’occasione di soffermarci sulla tematica delle deliberazioni assunte in assemblea e dei verbali assembleari, nonché sulle problematiche relative all’impugnazione delle delibere, anche sotto il profilo dell’onere della prova.
In particolare, si rammenta che, a norma dell’art. 2479-bis, comma 4, c.c., l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti e il presidente dell’assemblea deve redigere un verbale nel quale dà conto dell’esito degli accertamenti svolti con riguardo alla regolarità della costituzione, all’identità e alla legittimazione dei presenti, dello svolgimento dell’assemblea e dei risultati delle votazioni.
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha la finalità di documentare quanto avvenuto in sede di assemblea: a norma dell’art. 2375 c.c., il verbale indica la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, nonché le eventuali dichiarazioni dei soci; quanto precede anche al fine di consentire agli eventuali soci assenti e dissenzienti di controllare le attività svolte durante l’assemblea.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato (come aveva già precedentemente fatto nell’ambito delle decisioni Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2005, n. 17950 e Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2001, n. 560) il tema dell’efficacia probatoria del verbale di assemblea ordinaria.
Contrariamente al verbale di assemblea straordinaria[1], che a norma dell’art. 2375, comma 2, c.c., viene redatto da un notaio e riveste quindi le caratteristiche dell’atto pubblico, facendo quindi piena prova, fino a querela di falso, il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea ha natura di scrittura privata e dispone sì di una sua efficacia probatoria, ma non è dotato di fede privilegiata e i soci possono pertanto far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova.
Orbene nel caso di specie, il socio si è limitato a contestare il contenuto del verbale assembleare senza dedurre alcun mezzo di prova a supporto della lamentata falsità del verbale con riferimento alla partecipazione totalitaria dei soci (compresa la sua) all’assemblea della società.
Alla luce di quanto precede, l’ordinanza in esame, non ritenendo assolto l’onere della prova e considerando l’efficacia probatoria del verbale assembleare, ha rigettato il ricorso e confermato integralmente la sentenza di merito impugnata dal socio.
[1] (o anche al verbale di assemblea ordinaria purché redatto da notaio)
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