Sulla revocazione per dolo processuale ex art. 395, n. 1, c.p.c.
Cass., ord., 20 gennaio 2020, n. 1102 Pres. Campanile – Rel. Lamorgese
[1] Impugnazioni civili – Revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. – Termine – Decorso dalla scoperta della fattispecie di dolo affettante la sentenza – Circostanze determinanti la scoperta del vizio – Accertamento insindacabile in cassazione (C.p.c. artt. 326, 395)
[1] La scoperta del dolo di una parte in danno dell’altro, quale evento idoneo ad innescare il decorso del termine per proporre la revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c., costituisce oggetto di un accertamento di fatto che è riservato ai giudici di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione.
[2] Impugnazioni civili – Revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. – Estremi del dolo revocatorio (C.p.c. art. 395)
[2] Non valgono a integrare gli estremi del dolo revocatorio di cui all’art. 395, n. 1, c.p.c., la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità.
Caso
[1] La vicenda giudiziaria di cui la presente ordinanza della Suprema Corte ha segnato l’epilogo è stata innescata dalla domanda proposta nei confronti del cessionario di quote di partecipazione in una s.a.s. per la condanna di questi al pagamento del corrispettivo della cessione medesima. Respinta per difetto della relativa prova l’eccezione di intervenuto pagamento di quel corrispettivo a mani del coniuge della parte attrice, la domanda è stata accolta. Ma il soccombente, anziché interporre appello contro la sentenza che in quel senso aveva disposto, ha agito in giudizio contro l’asserito accipiens del corrispettivo della cessione per ottenere la restituzione della quota che lo stesso avrebbe trattenuto su quella somma; per poi, una volta esperita con successo questa iniziativa giudiziaria, esperire domanda di revocazione straordinaria per dolo di una delle parti in danno dell’altra ex art. 395, n. 1, c.p.c., contro la pronuncia di condanna originariamente emessa a suo carico.
Tanto il Tribunale cui la domanda è stata originariamente rivolta come la Corte d’appello successivamente adita hanno respinto il gravame siccome inammissibile, vuoi perché tardivamente proposto vuoi per il difetto, nella fattispecie concreta, degli estremi del dolo processuale di cui alla disposizione del codice di rito invocata a fondamento del gravame medesimo. Questo non è bastato, però, ad acquietare la parte istante, la quale, convinta della bontà delle proprie ragioni, si è allora attivata al cospetto del giudice di legittimità, partitamente denunciando, con i due motivi di ricorso distintamente articolati, gli errori che, a suo dire, sarebbero stati perpetrati dai giudici di merito sotto entrambi i profili appena considerati.
Soluzione
[1] La Suprema Corte ha impietosamente disatteso le speranze riposte dal ricorrente nel suo intervento, respingendo come infondati i due motivi di gravame proposti.
Con il primo di essi , si è denunciata l’erronea identificazione, da parte dei giudici di merito, del dies a quo sarebbe stato computabile il termine entro cui l’esperito gravame avrebbe dovuto proporsi: ciò che ha portato i suddetti giudici a valutare come tardivo un gravame che tale non sarebbe dovuto apparire se quell’errore non fosse stato commesso e il termine in questione si fosse considerato decorrente, come vuole la legge (art. 326, 1° co., c.p.c.), dal giorno dell’effettiva scoperta del vizio di dolo revocatorio inficiante la sentenza impugnata e non, come avvenuto, dal momento, giocoforza anteriore, in cui la parte avrebbe semplicemente maturato il sospetto della sussistenza di un vizio siffatto.
Il punto è, però, che le circostanze cui il ricorrente ha ricollegato la nascita di quel mero sospetto sono state interpretate dai giudici di merito come idonee a consentire, in capo allo stesso soggetto, la conoscenza piena del vizio de quo, ossia la sua scoperta effettiva. E se il problema è divenuto allora quello dell’attitudine o meno di dette circostanze a cagionare la scoperta del vizio legittimante la revocazione della sentenza, è stato sufficiente, alla Corte, osservare che quella inerente alla data dell’effettiva scoperta di tale vizio è, in realtà, questione di mero fatto, come tale interamente riservata al sindacato del giudice di merito, il cui convincimento sul punto deve reputarsi incensurabile in sede di legittimità, purché motivato sulla base di motivazioni congrue e plausibili, quali, nella specie, effettivamente spese.
[2] Ancor più agevole e sbrigativa è stata la confutazione del secondo dei motivi di gravame proposti. Il ricorrente ha insistito sulla linea, vanamente perseguita nelle fasi di merito del procedimento, secondo cui il contegno osservato dalla controparte e dal di lei coniuge nel giudizio sfociato nella sentenza revocanda avrebbe integrato gli estremi della macchinazione ordita ai suoi danni al fine di paralizzare la sua difesa e sviare il giudicante. Ma trattandosi di giudizio di cassazione, esso non ha potuto addurre, a supporto di quell’affermazione, fatti nuovi e ulteriori rispetto a quello, solo, precedentemente accampato allo stesso fine e, cioè, la circostanza che controparte non avesse dato conto della propria materiale presenza nel momento in cui esso ricorrente aveva provveduto alla consegna, a mani del marito della stessa, degli assegni destinati al pagamento delle quote societarie cedutegli. Facile gioco ha avuto allora la Corte nel richiamarsi al proprio consolidato orientamento a tenore del quale non valgono a concretare la fattispecie del dolo di cui all’art. 395, n, 1, c.p.c. condotte risolventisi nella mera allegazione di fatti non veritieri a sé favorevoli ovvero nel silenzio su fatti potenzialmente decisivi di segno opposto ovvero, ancora, nell’omessa produzione di documenti rilevanti: condotte censurabili sul piano della lealtà e correttezza processuale ma non riguardabili come ragioni giustificative della revocazione della sentenza, siccome tali, di per se considerate, da non pregiudicare il diritto di difesa dell’avversario, pienamente libero di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento per l’accertamento della verità (tra le più recenti, Cass., 14 febbraio 2017, n. 3920; Cass., 16 marzo 2016, n. 4958; Cass., 20 febbraio 2015, n. 3460; Cass., 15 dicembre 2014, n. 26343).
Questioni
[1] Se non constano precedenti in ordine alla qui professata insindacabilità in cassazione del convincimento maturato dal giudice di merito intorno alla data in cui la parte istante per la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. avrebbe scoperto l’esistenza del vizio che dà titolo a quell’iniziativa impugnatoria, merita comunque segnalare come, a detta della Corte, a rendere inammissibile quell’iniziativa sarebbe stato anche il fatto che la scoperta del vizio sarebbe avvenuta in pendenza del termine per proporre appello, sì che il vizio, come prescrive, seppure a contrariis verbis, l’art. 396, 1° co., c.p.c., avrebbe dovuto dedursi per il tramite esclusivo di quel rimedio ordinario.
La questione non è emersa nel corso del giudizio, ma è doveroso rammentare che, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, non è sufficiente la scoperta del vizio ma occorre altresì la notificazione della sentenza: cfr., per ogni altro, C. petrillo, sub art. 395, in L.P. Comoglio – C. Consolo – B. Sassani – R. Vaccarella [diretto da], Commentario del codice di procedura civile, V, Torino, 2013, 30)
[2] Nel richiamarsi al proprio radicato insegnamento giusta il quale non sono idonei a realizzare la figura del dolo processuale revocatorio comportamenti quali la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, la Suprema Corte ha omesso di ricordare quell’altro e collaterale filone della propria giurisprudenza stando al quale anche i suddetti comportamenti possono venire in rilievo ai fini de quibus allorché essi configurino elementi essenziali di un’attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (Cass., 1° giugno 2016, n. 11404; 21 aprile 2015, n. 8096; Cass., 15 novembre 2013, n. 25761). E’ da dirsi, peraltro, che anche tenendone conto, il tenore della decisione finale non sarebbe cambiato, giacché è da escludere che la condotta imputata, nella specie, alla controparte come fraudolenta abbia inciso sulle potenzialità difensive dell’istante in revocazione, la cui incapacità di provare l’intervenuto pagamento del corrispettivo da esso dovuto non è minimamente dipesa dall’ignoranza delle circostanze che controparte gli avrebbe subdolamente taciuto.
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