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Appaiono in significativa diminuzione le controversie bancarie imperniate sulla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del tasso usurario.

La pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori per la determinazione del tasso usurario è una impostazione sconfessata (e talora censurata ex art. 96 c.p.c.) senza troppi giri di parole dalla pressoché totalità della giurisprudenza (« mostro giuridico »; « tesi semplicemente assurda »; « non tasso »; « tasso creativo »), poiché affetta da insanabili vizi (ex multis App. Milano 17.4.2018; Trib. Catania 20.4.2018; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Milano 6.6.2018; Trib. Catania 11.7.2018; Trib. Treviso 18.4.2018; Trib. Bologna 6.3.2019; Trib. Roma 3.4.2019).

Il suddetto cumulo di interessi corrispettivi e di mora è reputato errato sotto il profilo logico, matematico e giuridico (e dunque non sostenibile) in relazione, in primo luogo, alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente la mera sommatoria. Il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza; del tutto diversa è la funzione di remunerazione (del capitale erogato) propria degli interessi corrispettivi.

In altri termini, poiché gli interessi corrispettivi assolvono ad una funzione, appunto, di “corrispettivo”, cioè di compenso del vantaggio goduto dal detentore della somma di denaro, ex art. 820, comma 3, c.c., mentre gli interessi moratori esplicano una funzione di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1224 c.c., diviene pacifico che gli uni siano alternativi agli altri, nel senso che, se si applicano questi ultimi, a seguito del ritardo nell’adempimento o dell’inadempimento del debitore, non si potranno applicare i primi, a titolo di godimento della somma (Trib. Torino 27.4.2016; Trib. Monza 29.3.2017; Trib. Torino 20.3.2018).

Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG (ove comprensivo dell’ipotetica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori) e il tasso soglia (che tale irrazionale sommatoria non contempla) di recente autorevolmente collocato al centro del sistema dell’usura dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite: « il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato » (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016, nonché Cass., Sez. Un., n. 16303/2018: “il sistema dell’usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi“).

A sgombrare il campo da dubbi è intervenuta la Cassazione (Cass. n. 17447/2019) che ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni».

Così anche Cass. n. 26286/2019, cortedicassazione.it: “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare.

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