L’interesse ad agire del terzo datore di ipoteca a garanzia di debito altrui nel giudizio di opposizione a precetto
Cassazione civile sez. VI – 13/03/2020, ord. n. 7249; Pres. Frasca; Rel. Porreca
Ipoteca a garanzia di debito altrui – Opposizione a precetto – Interesse ad agire – Espropriazione contro il terzo proprietario
(c.c. artt. 2808, 2858, 2868, 2871; c.p.c. artt. 100, 602, 603, 615, 617).
Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell’esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest’ultimo la “res” del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l’intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l’opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere accettato l’eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto).
CASO
La società Sicilcassa, S.p.A. in l.c.a., in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice società Sopa S.r.l., notificava atto di precetto nei confronti di R.U., Re.Ma. e R.M., quali chiamati all’eredità del terzo datore d’ipoteca su immobili di sua proprietà in favore della Sopa s.r.l.
Questi proponevano opposizione a precetto loro intimato dalla società Sicilcassa, eccependo la carenza di legittimazione passiva poiché non avevano assunto la qualità di eredi. Il Tribunale dichiarava il difetto di interesse ad agire degli opponenti, in quanto non proprietari del bene su cui veniva minacciata l’esecuzione.
La sentenza veniva impugnata dagli opponenti. La Corte d’appello rigettava il gravame, rilevando, da un lato, che la procedura esecutiva aveva ad oggetto soltanto il bene oggetto d’ipoteca e non altri diversi beni degli opponenti; dall’altro, che l’opposizione, fondata unicamente sulla sola carenza di legittimazione passiva, era anche infondata, dal momento che nelle more era intervenuta accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
R.U., Re.Ma. e R.M. ricorrevano in Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo i ricorrenti deducevano che la Corte di appello avrebbe errato a rilevare che solo in sede di secondo grado di giudizio gli opponenti avevano allegato di aver proposto opposizione al fine di evitare che la loro diversa acquiescenza avesse potuto intendersi come accettazione tacita dell’eredità, non trattandosi di domanda nuova. Con il secondo motivo facevano valere l’errore in cui era incorsa la Corte di appello, la quale aveva mancato di considerare che gli opponenti avevano l’interesse a escludere un’implicita accettazione tacita dell’eredità, la quale avrebbe avuto efficacia di giudicato, non tangibile neppure da una successiva rinuncia all’eredità.
SOLUZIONE
La Suprema Corte rigettava il ricorso. Fermo il rilievo che la decisione della Corte d’appello non era fondata sulla novità della deduzione afferente all’interesse ad agire per escludere l’accettazione tacita dell’eredità, l’opposizione a precetto proposta dal terzo, datore di ipoteca a garanzia di debito altrui, deve essere rigettata per difetto di interesse, quando è volta a far accertare che il terzo non è obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.
QUESTIONI
Nel caso in esame i ricorrenti avevano proposto opposizione a precetto, eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto non eredi. Il giudice di primo grado rigettava però l’opposizione per difetto di interesse ad agire in capo agli opponenti poiché questi non avrebbero potuto ottenere alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile dall’accoglimento dell’opposizione proposta, non essendo proprietari dei beni oggetto della possibile espropriazione. Nel giudizio di secondo grado gli opponenti, al fine di dimostrare l’interesse ad agire, avevano specificato che l’opposizione era stata proposta per escludere un’accettazione tacita dell’eredità, comunque intervenuta nelle more con beneficio di inventario. Deducevano in particolare che, se non si fossero opposti al precetto, il loro contegno sarebbe stato interpretato come accettazione tacita dell’eredità, con conseguente giudicato sulla qualità di erede indicata in precetto dal creditore.
Tale deduzione è tuttavia infondata: la qualità di erede è stata soltanto affermata nel precetto, non invece allegata nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo. Non vi è stato pertanto alcun accertamento, neppure implicito, da parte di un’autorità giudiziaria sulla sussistenza della qualifica di eredi in capo ai ricorrenti. La sola affermazione contenuta nel precetto, atto di intimazione al pagamento proveniente dal creditore, non può in alcun modo acquisire efficacia di giudicato.
In ogni caso, la Suprema Corte ha ritenuto di condividere il precedente orientamento (Cass., 08/04/2003, n. 5507; confermato recentemente in Cass., 09/03/2018, n. 5664) secondo il quale l’opposizione a precetto, proposta dal terzo datore di ipoteca a garanzia di un debito altrui deve essere rigettata se diretta a far accertare che il terzo non è obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, qualora dall’interpretazione del precetto emerga che non è diretto a ottenere il pagamento del debito da parte del terzo, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente anche su beni diversi da quelli ipotecati.
Infatti, ai sensi dell’art. 2808 c.c., l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene oggetto di garanzia reale. Al fine di esercitare tale diritto, quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, l’art. 603 c.p.c. dispone che il creditore deve notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. In questo modo il terzo è posto nella condizione di poter evitare la procedura esecutiva attraverso il pagamento del debito in favore del creditore, senza però essere a ciò obbligato.
Il terzo non ha interesse a proporre opposizione al precetto per far accertare di non essere tenuto al pagamento del debito altrui quando nel precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, l’intimazione a pagare è effettuata nei confronti del solo debitore ed emerge con chiarezza la qualità del terzo datore di ipoteca.
Del resto, la Corte in una precedente pronuncia ha ritenuto non sussistere l’interesse ad agire del terzo neppure in caso di intimazione di pagamento, contenuta nel precetto, diretta anche al terzo datore di ipoteca, se nello stesso precetto era stata indicata la qualità di terzo datore ed erano stati indicati i beni su cui l’ipoteca era stata costituita. Secondo la Suprema Corte, infatti, le due ultime specificazioni rendevano riconoscibile l’errore compiuto nell’intimazione di pagamento, dovendosi invece ritenere che l’esecuzione era stata minacciata nei confronti del terzo solo in quanto tale, e non come debitore, e, pertanto, limitata ai beni gravati da ipoteca.
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