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Il punto della Corte di Giustizia Europea: dal “condomino consumatore” verso il “condominio consumatore”

Corte Giustizia Unione Europea, sez. I, Sentenza 2 aprile 2020, n. C- 329/19

Condominio – procedimento principale avanti il Giudice nazionale – clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – applicabilità al condominio – questione pregiudiziale dinanzi al Giudice europeo – sussiste.

Riferimenti normativi: Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – Direttiva CEE 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE – Legge 6 febbraio 1996 n. 52 (c.d. Legge Comunitaria 1994) – Direttiva CEE 25 ottobre 2011, n. 2011/83/UE (c.d. Consumer Rights) – art. 1117, 1129 e 1131 c.c. – D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo) – Regolamento CE 04/07/2012 n. 650/2012

“… la Corte ha già dichiarato che una persona diversa da una persona fisica, che stipuli un contratto con un professionista, non può essere considerata come un consumatore ai sensi dell’art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 …”

“… allo stato attuale di sviluppo del diritto dell’Unione, la nozione di “proprietà” non è armonizzata a livello dell’Unione europea e possono sussistere differenze tra gli Stati membri … Di conseguenza, e fintanto che il legislatore dell’Unione non sia intervenuto al riguardo, gli Stati membri restano liberi di disciplinare il regime giuridico del condominio nei rispettivi ordinamenti nazionali, qualificandolo o meno come “persona giuridica” (…) a condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati …”

“… L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva …”

CASO

Con il consueto stile didascalico ed esplicativo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dirimeva la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 267 TFUE (recante “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”)[1], nell’ambito del giudizio principale di opposizione a precetto promosso (in Italia) da un condominio, nei confronti di una società di fornitura di energia termica, avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori al tasso del 9,25%, computati dalla scadenza alla saldo.

Più precisamente, il condominio-opponente sosteneva di essere un “consumatore” ai sensi della direttiva 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE e, per l’effetto, invocava il carattere abusivo – quindi non vincolante ex art. 6, paragrafo 1 – della clausola contrattuale relativa alla comminazione dei predetti interessi di mora.

Il giudice milanese, pur convenendo sulla natura abusiva della clausola contrattuale (passibile, com’è noto, di annullamento anche d’ufficio[2]), riteneva necessario sollevare la seguente questione (interpretativa) pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE:

Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva [93/13] osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione”.

SOLUZIONE

La Corte di Giustizia Europea, sulla scorta dell’interpretazione della legislazione comunitaria vigente – segnatamente: la direttiva 05/04/1993 n. 93/13/CEE, la direttiva 25/10/2011 n. 2011/83/UE, gli artt. 169 e 345 TFUE, il Regolamento CE 04/07/2012 n. 650/2012 -, risolveva positivamente la questione pregiudiziale e forniva al Giudice nazionale la seguente linea interpretativa:

“L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

QUESTIONI GIURIDICHE

 A fronte di un’Unione Europea non particolarmente prodiga di tutele rispetto dell’emergenza sanitaria in corso[3], la Giustizia Europea, chiamata ad applicare il diritto europeo dei consumatori (tenuto conto anche del diritto nazionale del Paese richiedente tutela), sembra più feconda di garanzie per i cittadini (rectius: per i consumatori) degli Stati membri.

A partire dagli anni ’50, le istituzioni europee hanno progressivamente formato il diritto europeo dei consumatori (di cui l’ambito contrattuale è uno degli aspetti più rilevanti), in ordine al quale la lunga fase della c.d. “armonizzazione minima”, caratterizzata dall’imposizione agli Stati membri di un livello minimo di tutela vincolante, ha ceduto il passo, a partire dagli inizi del secondo millennio, alla fase della c.d. “armonizzazione massima”, caratterizzata invece dalla predeterminazione di rigidi livelli di protezione standard[4]: per quanto possa interessare in questa sede, rivelatore di siffatto spostamento è il semplice confronto testuale della disposizione di cui all’art. 8 Direttiva 93/13/CE con quella di cui all’art. 4 Direttiva n. 2011/83/UE (entrambe peraltro tuttora in vigore)[5].

Ciò premesso, anche la materia condominiale è stata interessata dal diritto del consumo (europeo e nazionale), con particolare riferimento ai contratti stipulati con i consumatori (si pensi ai contratti di fornitura di beni e di servizi, come nel caso in commento, ma anche alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale[6]): invero, la tendenza in atto sembra condurre verso un progressivo ampliamento degli ambiti di competenza del Giudice Europeo (con effetti potenzialmente incidenti anche sul diritto nazionale), mediante il meccanismo del riconoscimento – e della conseguente tutela – della posizione giuridica soggettiva di “consumatore”.

Il primo passo, non certo “scontato” ma di più agevole riconduzione giuridica ai principi generali del diritto dei consumatori, è stato quello che ha visto il riconoscimento della qualifica di “consumatore” in capo al singolo condòmino.

In effetti – come del resto evidenziato anche nella sentenza in commento – sia la normativa nazionale[7] che quella comunitaria[8] sanciscono l’ormai granitico principio secondo il quale consumatore” è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Sulla scorta di tale premessa, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale[9]: in altre parole, determinati contratti conclusi tra il professionista e l’amministratore di condominio soggiacciono alla tutela del diritto del consumo, in quanto posti in essere in nome e per conto dei singoli condòmini, qualificabili siccome consumatori, in quanto persone fisiche agenti per finalità meramente private (e non imprenditoriali); laddove, peraltro, il condominio non è, a sua volta, inquadrabile come persona giuridica, bensì quale “ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti”.

Non mancano, specularmente, sentenze della Giustizia Europea che applicano a fattispecie promosse da proprietari d’immobili in condominio la disciplina della direttiva n. 2011/83/UE (c.d. Consumer Rights), in tal modo riconoscendone implicitamente la qualifica di consumatori (ovviamente, a prescindere dall’esito fausto o meno della causa)[10].

Peraltro, nell’ormai lontano 2001, la Corte di Giustizia aveva sancito con estrema incisività che il presupposto indefettibile della qualifica di consumatore fosse proprio la natura di persona fisica del medesimo[11].

Tuttavia, a distanza di vent’anni, i tempi sono cambiati e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si mostra disponibile a rivedere la propria posizione.

Sicché, attraverso un articolato sviluppo argomentativo non privo di qualche lieve “forzatura” – è il caso di specie della sentenza esaminata – riconosce anche al condominio la qualifica di consumatore.

L’operazione ermeneutica è la seguente:

in primo luogo, il Giudice di Lussemburgo prende atto che, secondo l’ordinamento italiano, il condominio non è né una “persona fisica”, né una “persona giuridica” (invero, come anzidetto, trattasi di soggetto giuridico autonomo, in quanto ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti);

la Corte di Giustizia afferma quindi che, in forza dell’art. 345 TFUE, “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”;

per rafforzare questo aspetto in modo favorevole rispetto alla questione pregiudiziale da risolvere, la Corte richiama anche l’art. 1, paragrafo 2, lett. k) del Regolamento n. 650/2012[12], il quale esclude, fra gli altri, i diritti reali dall’applicazione del regolamento: a parere di chi scrive, tuttavia, il riferimento in questione appare “forzato”, atteso che la norma esclude i diritti reali da un ambito di applicazione – segnatamente: le successioni a causa di morte – che nulla ha a che vedere con quello condominiale;

il Giudice europeo affronta quindi l’ultimo ostacolo, dovendo valutare se l’interpretazione del Giudice nazionale non pregiudichi le diposizioni dei trattati e se garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori.

Ebbene, la Corte rileva come soccorra il combinato disposto del Considerando 12[13] e dell’art. 8 della direttiva 93/13[14], del Considerando 13 della direttiva 2011/83[15] e dell’art. 169, paragrafo 4, TFUE[16]: più precisamente, la direttiva 93/13, nel suo complesso, opta ancora per la c.d. “armonizzazione minima” tra diritto del consumo nazionale e comunitario, consentendo così agli Stati membri di adottare disposizioni più severe e idonee a garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore, purché compatibili con le norme dei trattati. D’altro canto, la direttiva 2011/83, pur dando corso alla c.d. “armonizzazione massima” (art. 4)[17], introduce di fatto, attraverso il Considerando 13[18], la deroga che fa da incipit all’art. 4 (“Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti …”), con l’effetto di legittimare comunque specifici spazi giuridici nazionali, pur nell’ambito di una politica comunitaria che tende ad affermare la centralità del mercato interno rispetto alla frammentazione degli interessi dei singoli Stati membri, collegati piuttosto a specifiche istanze sociali;

a chiusura della proprio percorso interpretativo, la Corte di Giustizia richiama anche l’orientamento della Corte di Cassazione (italiana), che tende a riconoscere al condominio la posizione giuridicamente rilevante di consumatore, attesa la sua natura di “ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti”[19], al pregevole scopo di perseguire – osserva il Giudice Europeo – una finalità assimilabile “ad una questione di ordine pubblico”, che consente al Giudice nazionale di “… valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13”[20].

Per questa via, dunque, con una sorta velata concessione (“… fintanto che il legislatore dell’Unione non sia intervenuto al riguardo …”), il Giudice di Lussemburgo giunge a riconoscere al condominio il regime giuridico di “consumatore” (o meglio, più in generale, quello conforme ad ogni singolo ordinamento nazionale).

E’ tuttavia verosimile ritenere, da parte dell’interprete, che il riconoscimento “ufficiale” possa divenire effettivo, specialmente qualora il processo di armonizzazione massima in corso sia destinato a non subire battute d’arresto.

[1] Trattato 25 marzo 1957, successivamente modificato e integrato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, istitutivo anche del TUE, recante “Trattato sull’Unione Europea” (pubblicato in G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115).

[2] Così Corte di Giustizia Europea, sez. V, 07/08/2018 n. 96/16; Corte Giustizia Comunità Europee 21/11/2002 n. 473: si tratta della c.d. “nullità di protezione”, di matrice comunitaria, che in deroga all’art. 1421 c.c. (“… chiunque vi ha interesse …”) può essere fatta valere solo dalla parte contrattuale debole, salva la rilevabilità d’ufficio.

[3] Il riferimento è, fatalmente, al COVID-19.

[4] Per un’esaustiva generale disamina si veda ANTONIOLLI L., Contratti del consumatore nel diritto dell’Unione europea, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it., la quale ha acutamente osservato come tale spostamento “… [sia] motivato dalla volontà di garantire in modo pieno la libera circolazione, attraverso la definizione di un quadro normativo uniforme, enfatizzando gli aspetti di apertura del mercato rispetto a quelli di tutela dei consumatori in quanto soggetti deboli …”.

[5] Art. 8 Direttiva n. 93/13/CEE (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori): Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore, laddove invece l’art. 4 Direttiva n. 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori) recita invece: Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso”.

[6] Cass. civ., sez. II, 23/07/2019 n. 19832 (con nota di LUPPINO S., in www.eclegal.it del 18/02/2020).

[7] Art. 3, D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo).

[8] Art. 2, lett. b), Direttiva 05/04/1993 n. 93/13/CEE; art. 2, n. 1), Direttiva 25/10/2011 n. 2011/83/UE.

[9] Cass. civ., sez. VI, Ord. 22/05/2015 n. 10679; Cass. civ., sez. III, Ord. 24/07/2001 n. 10086; Cass. civ., sez. VI, Ord., 28/05/2019 n. 14475; Cass. civ., sez. III, Ord. 12/01/2005 n. 452.

[10] Corte di Giustizia Unione Europea, sez. IV, 05/12/2019 n. 708/17.

[11] Corte di Giustizia Comunità Europee, sez. III, 22/11/2001 n. 541.

[12] Regolamento CE 04/07/2012 n. 650/2012 (recante: “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”).

[13] “Considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziabili individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva”.

[14] Cfr. nota 5.

[15] Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell’Unione, per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione (…) Gli Stati membri possono decidere di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva …”.

[16] “Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione”.

[17] Cfr. nota 5.

[18] Cfr. nota 15.

[19] Cfr. nota 9.

[20] Cfr. Corte di Giustizia Unione Europea n. 96/16, cit.

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