L’assenza di un obbligo di vendere le quote di una S.r.l. può escludere che una scrittura privata sia qualificata come contratto preliminare di compravendita
Tribunale di Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 20 maggio 2020.
Parole chiave: Società a responsabilità limitata – Contratto preliminare – Interpretazione – Quote – Vendita
Massima: “Perché una scrittura privata possa essere qualificata come contratto preliminare di compravendita di quote di una società a responsabilità limitata, al di là del nomen iuris utilizzato dalle stesse parti (nel caso di specie, ‘proposta irrevocabile d’acquisto’), occorre accertare in concreto la presenza (i) di un’obbligazione di vendere, da una parte, e (ii) di acquistare le medesime quote, dall’altra. Se l’unica promessa che compare nel testo della scrittura privata è quella di acquistarle, non può ravvisarsi in essa un contratto preliminare di compravendita, con la conseguenza che non sarà possibile domandare l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.”.
Disposizioni applicate: art. 2932 c.c..
Nel presente caso, la sezione competente in materia di imprese del Tribunale di Firenze analizza una domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di quote di una S.r.l. (ai sensi dell’art. 2932 c.c.), chiarendo quali siano, nel caso di specie, i requisiti che una scrittura privata debba avere affinché possa essere qualificata come preliminare.
Caio, socio di una S.r.l., ha stipulato con gli altri soci della medesima S.r.l. un ‘contratto preliminare’, con il quale, tra le altre cose, questi ultimi si sono obbligati ad acquistare tutte le partecipazioni di Caio entro una certa data ad un prezzo concordato tra loro. Tuttavia, dopo la scadenza del termine, i soci di Caio non avrebbero adempiuto l’obbligazione di acquistare le sue quote. Dopo l’invio di una serie di diffide alle quali non è stato mai fatto seguito da parte dei soci ‘inadempienti’, Caio ha così chiesto al Tribunale di Firenze di pronunciare una sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo.
Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, è stata contestata la qualificazione della scrittura privata in esame come contratto preliminare; essa, secondo una parte convenuta, invece, sarebbe più correttamente qualificabile come proposta irrevocabile od opzione (artt. 1329-1331 c.c.), con la conseguenza che (i) il decorso del termine finale, senza che Caio abbia esercitato il suo diritto d’opzione, determina la definitiva liberazione dei convenuti da qualsiasi obbligo di acquistare le quote sociali del medesimo e (ii) non è possibile pertanto richiedere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
Il Collegio ha così analizzato alcuni elementi utili ai fini della qualificazione della scrittura privata de qua:
(a) quanto al titolo datole dalle parti (“Proposta irrevocabile d’acquisto e patti collegati”), il Tribunale ha ribadito come ciò possa solo rappresentare un indizio dell’interpretazione della volontà contrattuale delle parti;
(b) all’interno dell’atto in analisi, Caio non ha mai assunto l’obbligo di vendere le proprie partecipazioni, mentre si rinviene solo la promessa di acquistarle dei suoi consoci. A tal proposito, il Collegio rileva che se le parti avessero voluto stipulare un preliminare di compravendita avrebbero dovuto, rispettivamente, promettere di vendere e promettere di acquistare le quote. Si ricorda infatti che il contratto preliminare deve avere il medesimo contenuto del contratto definitivo, pertanto nel caso della compravendita occorre che sia data evidenza anche delle obbligazioni del venditore;
(c) a nulla vale se nel testo della scrittura si parla di promessa e non di proposta o se alcuno dei convenuti si è riferito esplicitamente all’atto indicandolo come ‘preliminare’ (nel caso di specie, uno dei convenuti avrebbe, all’interno di una comunicazione inviata via pec, fatto riferimento alla scrittura privata qualificandola come contratto preliminare). Ciò infatti non può costituire confessione, potendo questa vertere solo su fatti e non su considerazioni di carattere giuridico.
Dopo un’ulteriore analisi su alcuni elementi intrinseci della scrittura privata (primi fra tutti alcuni elementi sintomatici del fatto che le parti non avessero ancora raggiunto un accordo), il Collegio fiorentino si è quindi persuaso che l’atto in questione andrebbe meglio qualificato come patto di opzione.
Alla luce di ciò, il termine indicato nel contratto in analisi va letto nel senso di rappresentare la scadenza dell’esercizio dell’opzione da parte dell’attore Caio – diritto che non è stato esercitato in tempo.
In conclusione, quindi, stante l’assenza di un obbligo di vendere assunto da Caio, unitamente agli altri elementi rilevati dal Tribunale, esclude che possa ravvisarsi nella scrittura privata oggetto di giudizio un contratto preliminare di compravendita. Di conseguenza, è stata rigettata la domanda proposta da Caio.
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