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Come noto, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 detta le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile; il provvedimento normativo è completato dalle specifiche tecniche pubblicate nel mese di luglio 2017.

Non è certamente questa la sede per una disamina puntuale del compendio sopra citato ma è invece opportuno focalizzarsi su di un aspetto che rende evidente l’esigenza di un intervento riformatore che elimini vere e proprie antinomie che affliggono in particolar modo le modalità di presentazione delle offerte (e che talvolta rischiano anche di indurre in errore gli offerenti).

Il riferimento è in particolare alla cosiddetta “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”, che l’art. 2 dm 32 del 2015 definisce come “la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell’articolo 13”.

Secondo la previsione dell’art. 12 delle medesime regole tecniche, tale casella costituirebbe il mezzo privilegiato per l’invio dell’offerta di partecipazione alla vendita telematica, tant’è che l’utilizzo della stessa, testualmente, “sostituisce la firma elettronica avanzata dell’offerta, sempre che l’invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna”.

Al netto del riferimento alla firma elettronica avanzata che non è ben comprensibile, è evidente l’intenzione del legislatore: l’offerta criptata trasmessa attraverso tale particolare tipologia di casella PEC non dovrebbe comportare la richiesta di altre firme o sigilli dal momento che l’identificazione del mittente sarebbe strettamente collegata alla titolarità della casella di posta.

In pratica, una volta compilato il modulo di offerta presente sul portale delle vendite pubbliche, al partecipante in possesso di tale particolare casella, sarebbe sufficiente cliccare il pulsante “conferma offerta e procedi” senza dover apporre alcuna firma digitale. si avvierebbe così il processo che porterebbe alla criptazione dell’offerta e al successivo inoltro.

L’istituto in questione non è certamente un unicum nel panorama normativo italiano ma ha invece radici nel disposto (ora abrogato) dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale che prevedeva la possibilità di trasmettere istanze alla pubblica amministrazione mediante casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso fossero state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica.

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