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Si tratta di un servizio, gratuito, che consente ai cittadini, ora definiti “contraenti”, di opporsi alla ricezione di telefonate e comunicazioni pubblicitarie indesiderate da parte di operatori economici che svolgono attività di marketing (e i cui nominativi e numeri siano contenuti in elenchi pubblici), attraverso l’iscrizione nell’apposito Registro.

È di pochi mesi fa (3 febbraio 2019) l’entrata in vigore del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 7/09/2010 nr. 178 in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni.

Si tratta di un servizio, gratuito, che consente ai cittadini, ora definiti “contraenti”, di opporsi alla ricezione di telefonate e comunicazioni pubblicitarie indesiderate da parte di operatori economici che svolgono attività di marketing (e i cui nominativi e numeri siano contenuti in elenchi pubblici), attraverso l’iscrizione nell’apposito Registro.

La novità introdotta dalle nuove disposizioni è rappresentata dall’“aggiunta” dei recapiti cartacei a quelli telefonici, con la conseguenza che è possibile evitare di ricevere, anche presso i propri indirizzi di residenza, comunicazioni a sfondo commerciale inviate mediante i tradizionali mezzi cartacei, ossia per posta ordinaria.

L’iscrizione al servizio avviene, a scelta, mediante

  • la compilazione degli appositi form sul sito
  • l’invio di una raccomandata alla casella postale dedicata (Gestore del Registro, Uff. Roma Nomentano, C.P. 7211, 00162 Roma),
  • l’invio di un e-mail tramite l’apposito modulo presente sul sito
  • una telefonata al numero verde 800.265.265.

Coloro che intendano svolgere attività di marketing diretto mediante l’utilizzo dei dati contenuti negli elenchi telefonici devono pertanto preliminarmente verificare che i destinatari delle promozioni non abbiano esercitato il proprio diritto di opposizione, iscrivendosi al Registro.

Vale la pena sottolineare, al riguardo, alcune circostanze.

In termini generali l’attività promozionale effettuata mediante il marketing diretto, è esercitabile a prescindere dal consenso dell’interessato: i Considerando 47 e 70 e gli articoli 6 e 7 del Regolamento Europeo appaiono tesi a consentire, in presenza del legittimo interesse dei titolari (che abbiano, altresì, conferito idonee informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 dello stesso Regolamento), lo svolgimento di attività di tipo promozionale e commerciale senza preventivo espresso consenso dei destinatari. Rimane, peraltro, ineludibile garantire la facoltà agli interessati di manifestare la propria opposizione mediante il c.d. meccanismo di “opt-out”, ovvero consentendo sempre ai destinatari di poter rifiutare ulteriori ricezioni mediante specifica opzione in tal senso.

L’art. 130, comma 3, bis del Codice della Privacy come novellato dal D.Lgs. 101/2018, consente inoltre, nella stessa linea di pensiero, le comunicazioni (recte: “il trattamento dei dati di cui al comma 1 dell’art. 129”) mediante l’utilizzo del telefono e della posta cartacea per l’invio di materiale pubblicitario e l’invio di comunicazioni commerciali a coloro che non abbiano esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale siano intestatari “in un registro pubblico delle opposizioni”.

Il successivo art. 130, comma 3, ter del Codice stabilisce, poi, i criteri, le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Registro. Appare utile sottolineare anche che il comma 5 dell’articolo sopra indicato vieta “in ogni caso” l’invio di comunicazioni a scopo commerciale “effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’art. 8 del D.Lgs. 70/2003” in punto di obblighi di informazione per la comunicazione commerciale “o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo” nr. 679/2016, “oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del D.Lgs. 70/2003”.

Il Registro delle Opposizioni è dunque lo strumento che gli operatori di telemarketing che utilizzano gli elenchi pubblici per l’invio di comunicazioni commerciali devono consultare prima di procedere: se il contatto è presente nel Registro, la comunicazione non può essere inviata.

L’inserzione dei propri dati nel Registro è dunque, sostanzialmente, una (ulteriore possibilità di) manifestazione da parte dell’interessato, del diritto di opposizione al trattamento delle proprie informazioni personali, nello specifico da parte dei soggetti che svolgono attività di marketing.

È noto infatti che, tra i diritti previsti a favore degli Interessati dal Regolamento Europeo e, in particolare, dagli articoli da 15 a 22 (e 34), vi sia anche il diritto, ai sensi dell’art. 21, di “opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che l(i) riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettere e) (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) e f) (perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.”

Ciò perché, in linea di principio, gli interessati non godono di un generale diritto di opporsi al trattamento dei propri dati, tant’è che proprio la previsione di un tale diritto conferma un principio da tempo riconosciuto, ossia quello per cui esistono basi giuridiche di liceità del trattamento che esulano dal controllo dell’interessato.[1]

La previsione del diritto di opporsi, in presenza di alcune condizioni, al trattamento dei propri dati personali, lo stabilire che il titolare debba, in tal caso, astenersi dal trattare ulteriormente i dati, attivando il meccanismo di cui all’art. 18, par. 1, lett. d) del GDPR, ossia la limitazione del trattamento, l’onere, per il medesimo, di dimostrare la preminenza dei propri motivi di trattamento rispetto a quelli dell’interessato, costituiscono fattori che rendono evidente il cambio di prospettiva operato dal Regolamento Europeo nei confronti della previgente normativa, laddove era invece previsto che fosse l’interessato a dover dimostrare la prevalenza dei propri interessi e motivi rispetto a quelli del titolare.

In presenza di esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, ma anche e soprattutto, laddove il titolare effettui operazioni di trattamento fondate sulla “condizione di liceità” di cui all’art. 6, par. 1, lett f), il nuovo quadro normativo europeo sembra dunque voler riportare gli interessati al centro del sistema della tutela, ristabilendone con forza il potere di controllo sulle proprie informazioni.

Con l’inserimento del proprio nominativo nel (recte: con la iscrizione al) Registro, l’interessato manifesta dunque una “opposizione” al trattamento dei propri dati personali. Fermo restando che l’iscrizione non annulla la validità di consensi eventualmente rilasciati dall’utente a singoli operatori per finalità commerciali (cc.dd. consensi “one to one”) e che, di conseguenza, ove lo ritenesse, avrà diritto di manifestare direttamente nei confronti di tali operatori il proprio diritto di opposizione, il cittadino ottiene uno strumento di tutela che va al di là del meccanismo dell’opt out, consistendo in una manifestazione di diniego al trattamento preventiva.

La Legge n. 5/2018 ha esteso l’ambito di efficacia delle disposizioni in materia di Registro a tutti i numeri riservati, inclusi i numeri di telefono mobile, prevedendo, in seguito alla iscrizione al servizio, l’annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dagli interessati.

La legge sopra ricordata ha introdotto altre novità, come il divieto di cessione a terzi dei consensi al trattamento dei dati degli iscritti, il divieto di utilizzo di compositori automatici per la ricerca di numeri da contattare, la previsione di una responsabilità di tipo solidale per eventuali violazioni commesse da società che abbiano deciso e ordinato le campagne pubblicitarie e promozionali e gli operatori (call center) che le abbiano materialmente eseguite.

Sono state, inoltre, rese maggiormente afflittive le sanzioni irrogabili, che possono giungere alla prescrizione della sospensione dell’attività ma anche alla revoca delle licenze in caso di violazioni commesse dai call center.

 

[1] cfr. ad esempio, la previsione del diritto di opposizione dell’interessato già in seno all’art. 14 della Dir. 95/46/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=it; cfr., ulteriormente, il Considerando nr. 69 del Reg. Europeo nr. 679/2016 e  il citato art. 6, par. 1, lett. e) ed f) del GDPR: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018.pdf/1bd9bde0-d074-4ca8-b37d-82a3478fd5d3?version=1.9.

 

 

09/09/2019
| Avv. Andrea Broglia
| privacy-e-sicurezza

Gentile professionista,
piacere di conoscerti

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