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Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza 20 ottobre 2021[1], n. 14316, Pres. Magda C. – Rel. Mercolino G.

Parole chiave: Fallimento – revocatoria fallimentare – fattorizzazione dei crediti – delegazione di pagamento – condizioni

Riferimenti normativi: Legge Fallimentare artt. 67, primo comma, n. 2 – Codice civile artt. 1260 e 1269.

CASO

La questione sottoposta a mezzo ricorso alla Suprema Corte ha per oggetto l’inefficacia di pagamenti eseguiti in favore di un soggetto terzo, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento ed “effettuati a mezzo” di una Società di Factoring. Sostiene l’attrice che il rapporto di factoring instaurato con quest’ultima configurava anche una delegazione di pagamento avendo autorizzato, la società poi fallita, il Factor a pagare le somme di cui era creditrice a tale soggetto terzo. Il Tribunale di Perugia[2] accoglieva la domanda che veniva confermata anche in sede di appello[3].

Sotto l’aspetto sostanziale della fattispecie originante la controversia, dalle deduzioni di parte ricorrente si ricaverebbe, in particolare, come il controvalore del prezzo di cessione anziché essere riconosciuto alla Cedente, poi fallita, sia stato versato (a mezzo bonifico), su indicazione e per conto della cedente stessa, ad una società terza a titolo di adempimento di obbligazione liquida ed esigibile tra le medesime intercorrente. Di rilievo, inoltre, non può non rilevarsi come, tale trasferimento di somme da parte del Factor a soggetto diverso dalla Cedente, abbia costituito[4] suo adempimento nei confronti di quest’ultima dell’obbligazione di pagamento derivante dall’operazione di factoring tra le stesse intercorsa[5].

Si riepilogano brevemente i tre motivi di gravame[6]:

  1. entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, tra le altre, né dei rapporti intercorrenti tra la fallita ed il Factor né del fatto che i pagamenti, del cui controvalore si chiede la restituzione, sarebbero stati eseguiti da provvista “assicurata da quest’ultima mediante anticipazioni sull’importo dei crediti da essa gestiti, che sarebbe stato recuperato con la riscossione degli stessi”;
  2. anche a voler riconoscere il ricorrere di una delegazione di pagamento “i pagamenti impugnati non erano configurabili come operazioni anomale[7] in quanto “effettuati in denaro” e “trattandosi di delegazione c.d. allo scoperto, in cui il terzo si era servito di denaro proprio, senza rivalersi nei confronti della società fallita”;
  3. violazione e falsa applicazione dell’art. 67, primo comma, n. 2 l.fall., non essendo stato tenuto conto “della particolarità del meccanismo utilizzato per il pagamentoimperniato sull’anticipazione dei relativi importi da parte della società di factoring[8].

SOLUZIONE

Relativamente al primo e secondo gravame, esaminati congiuntamente dalla Corte “in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse”, richiama preliminarmente, in ordine alla revocabilità del pagamento eseguito dal delegato, il principio “costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità[9] secondo il quale la revocatoria fallimentare è esperibile anche per il pagamento effettuato dal terzo ove questi: a) “abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito” o b) vi abbia provveduto “con danaro proprio, ma abbia altresì esercitato, dopo aver pagato e prima dell’apertura del concorso, l’azione di rivalsa”. Nel precisare come a tale schema sia riconducibile anche la delegazione di pagamento viene chiarito come, nel secondo caso, “all’estinzione dell’obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l’insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si trovava l’accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell’apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum”. Su tale ultimo aspetto la Corte non si sofferma quantunque, in questa sede, debba tenersi conto del rischio derivante dalla affermata sostituzione soggettiva nella figura dell’accipiens, rispetto alla massa creditoria, con il rischio di vedere il Factor, anziché il terzo creditore soddisfatto, oggetto dell’azione revocatoria (infra). Quanto alla mancanza di un debito preesistente del Delegante verso il Delegato, quale condizion per il ricorrere dell’istituto della delegazione di pagamento, la Corte rifacendosi ad un proprio precedente[10] richiama come il tenore dell’art. 1269, secondo comma, cod. civ., “il terzo delegato per effettuare il pagamento non sia tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante”, consenta sussistere la “delegatio solvendi anche al di fuori della normale ipotesi di una preesistente obbligazione del delegato nei confronti del delegante[11].

Quanto al terzo motivo, ritenuto infondato, viene sottolineato come la sentenza impugnata si sia “attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella delegazione di pagamento uno strumento solutorio anomalo”. Di particolare rilievo assume il venir precisato come: a) l’anormalità del mezzo di pagamento non possa ritenersi esclusa, “nella specie”, dalla riconducibilità al delegato delle somme utilizzate, per l’esecuzione della obbligazione delegata, b) la disponibilità del Factor a fare credito alla delegante, quale causa fonte della relativa provvista, si spieghi “verosimilmente soltanto” con il contestuale riconoscimento della facoltà di rivalersi sul controvalore degli incassi dei rediti fattorizzati sottraendosi “al concorso con gli altri creditori”.

Principio di Diritto

A conclusione dell’analisi svolta dalla Corte, viene riaffermato il principio di diritto “costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità[12] secondo il quale “il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che questi abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio, ma abbia altresì esercitato, dopo aver pagato e prima dell’apertura del concorso, l’azione di rivalsa”. La Corte, precisando come a tale schema sia “riconducibile anche la delegazione di pagamento[13]”, chiarisce come ciò avvenga sia qualora il delegato vi provveda con “provvista sia stata messa a disposizione dal debitore” così come “l’importo pagato sia stato anticipato dal delegato” a condizione, quanto a quest’ultima ipotesi, che il delegato “abbia proceduto al recupero prima dell’apertura del fallimento[14].

QUESTIONI

Appare legittimo ritenersi opportuno, quindi, come l’estinzione dell’obbligazione nei confronti del terzo creditore ed in capo al delegante, avvenga a cure del delegato: a) in epoca antecedente al fallimento e b) con utilizzo di provvista costituente un’obbligazione liquida ed esigibile del delegato nei confronti del delegante – pagamento prezzo, a titolo di deposito, etc. -. Quanto precede, comunque, ferme le “consuete verifiche” sulla situazione economico finanziaria prevista in caso di esecuzione di ordini impartiti, da un proprio cliente, ad un Intermediario Finanziario in particolare ove non si versi in una continuità operativa day by day o, comunque, assidua e non occasionale[15].

In termini generali in materia di mandato, si richiama, tra altre, quanto espresso dalla Corte di Cassazione in suo precedente[16], che ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 1729 c.c. , secondo il quale gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi. Da quanto precede, qualora all’efficacia del fallimento (oggi della liquidazione giudiziale) l’obbligazione delegata non fosse ancora stata adempiuta, deriverebbero tre effetti:

a) legittimità dal Factor a non dare seguito all’adempimento oggetto di delega,

b) permanenza, nella posizione del creditore del (successivo) Fallimento, dell’originario creditore,

c) assunzione della posizione di debitore, nei confronti del fallimento, del Factor (i) per il pagamento del Prezzo, nei termini contrattuali, (ii) esecuzione delle mere attività di incasso in caso di operazione non traslativa dei crediti sottostanti – tutto ciò ferme le riserve in materia di mantenimento, o meno, dei contratti pendenti od applicazione di altri istituti previsti dalla normativa applicabile [17]-.

[1] Data pubblicazione 5 maggio 2022.

[2] Sentenza del 24 giugno 2010.

[3] Sentenza del 31 marzo 2014.

[4] Atteso che l’accertamento della Corte d’Appello “sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per difetto di motivazione …  non risulta validamente censurato dalla ricorrente

[5] Che non può avvenire, in caso di operazione di Factoring che preveda una cessione pro soluto a favore del Factor, se non con fondi propri della Cessionaria, sia già disponibili sia forniti da finanziatori e, comunque, utilizzati per il pagamento del prezzo prima dell’avvenuto incasso dei crediti oggetto di fattorizzazione ovvero costituenti un’anticipazione di quanto dovuto in caso di pagamento differito – sia nel caso di cessione dei crediti che di “sostanziale” gestione di incasso degli stessi – cessione pro solvendo e con pagamento previsto sin sede di incasso de credito da parte del Factor -. Per completezza espositiva si richiama all’attenzione come la Corte abbia affermato, già in precedenza, “la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d’insolvenza dell’obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass., n. 15691/11; n. 2592815)” (Cass, n. 5890/21).

[6] Che consentono di ben individuare gli elementi che, nell’ottica delle parti, hanno configurato la “complessa” operazione di factoring.

[7] Si richiama all’attenzione come la Suprema Corte, in precedente Ordinanza, abbia precisato “Né si può dubitare che la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori potenzialmente in grado di rendere «anormale» il pagamento così intervenuto” (Cass 25725/2019).

[8] Elemento che, secondo la ricorrente, rappresentava un chiaro indice di solvibilità ed affidabilità della delegante, in termini tali da escludersi qualsiasi sospetto in ordine ad un possibile suo stato di decozione.

[9] Citando “tra le più recenti, Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13165; 15/06/2018, n. 15794; 31/03/2016, n. 6282)”.

[10] Cass., Sez. III, 11/04/1978, n. 1698.

[11] È il caso di richiamare all’attenzione come in tale ipotesi, peraltro, al ricorrere del fallimento del Delegante successivamente all’esecuzione del pagamento ma prima dell’sorgere del rapporto obbligatorio Delegato vs. Delegante, particolare attenzione dovrà porsi alla natura del rapporto sottostante e della relativa contrattualista tra le Parti scambiata.

[12] Richiamando, la Corte stessa “tra le più recenti: Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13165; 15/06/2018, n. 15794; 31/03/2016, n. 6282”.

[13] La medesima Corte aveva già avuto modo di chiarire come “in tema di contratto bancari … il “bonifico” (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire, sicché da tale accettazione non discende un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario” chiarendo inoltre che “il credito che il beneficiario vanta nei confronti della banca trae origine da un atto che rinviene il suo fondamento nello iussum dell’ordinante ma i cui effetti obbligatori vanno ricercati al di fuori della vicenda delegatoria e, precisamente, nel preesistente rapporto di conto corrente tra banca e beneficiario” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3086/18).

[14] Ciò in quanto in capo al delegante “all’estinzione dell’obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l’insorgenza di un debito corrispondente nei confronti del delegato”, il quale viene a trovarsi nella “medesima situazione in cui si trovava l’accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell’apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum”. Tale orientamento, proprio in ragione della trasposizione soggettiva tra accipiens e delegato, potrebbe esporre quest’ultimo, al rischio di divenire esso destinatario primo dell’azione revocatoria.

[15] In tale contesto intendendosi sia l’operazione di Factoring “spot” sia più operazioni effettuate a cadenze non brevi non rientranti in un Piano di Fattorizzazione predefinito – circostanza, quest’ultima, che comporta per l’Intermediario Finanziario un continuo monitoraggio delle condizioni economico finanziarie della Cliente -.

[16] Cass. n. 21198, 23 luglio 2021.

[17] In ragione, in primis, di quanto disposto dall’art. 390, c. 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14.

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