L’apertura di credito garantita
L’apertura di credito può essere “allo scoperto” (ossia non garantita o “in bianco”), in assenza di garanzie reali o personali a favore della banca, oppure garantita (“al coperto”) da ipoteca, pegno, fideiussione o altre garanzie atipiche (ad es. cessione pro solvendo del credito, lettera di patronage, mandato in rem propriam) per tutta la durata del contratto. Non è una apertura di credito garantita quella nella quale sono rilasciate cambiali (perlopiù in bianco) da utilizzarsi all’atto della cessazione del rapporto per il recupero delle somme utilizzate (G. Ferri).
La ragione della richiesta di tali garanzie risiede nel maggior grado di rischio associato a tale forma tecnica di finanziamento.
A norma dell’art. 1844 c.c., se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca (l’apertura di credito in c/c, a differenza di quella ‘semplice’, prevede la rotatività del fido, ossia il ripristino con successivi versamenti del credito accordato). Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto (Trib. Verona 24.12.2012: la diminuzione della garanzia personale non può giustificare il recesso immediato dal rapporto, senza aver dato prima al cliente la possibilità di costituire una garanzia alternativa, come previsto dall’art. 1844 c.c.). La disposizione ampia la tutela della banca per il caso di diminuzione della garanzia rispetto a quanto previsto dall’art. 2743 c.c.
Quanto precede legittima il convincimento che nelle aperture di credito garantite la concessione della garanzia configura un obbligo in capo all’accreditato, cui consegue che l’utilizzo dell’apertura di credito garantita è consentito, di regola, solo dopo la prestazione della garanzia (personale o reale), in ossequio al brocardo inadimplenti non est adimplendum. Qualora la garanzia non venga prestata secondo le modalità pattuite, la banca può recedere dal contratto per giusta causa.
La costituzione delle garanzie (ad es. pegno, ipoteca) è assoggettata alla disciplina della revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall.; a tale riguardo, relativamente alla individuazione del momento del rilascio della garanzia, rileva un criterio sostanziale e causale di contestualità, non cronologico-formale: in altri termini, se la garanzia è prestata anche mesi dopo l’apertura di credito ma prima del suo concreto utilizzo, si considera contestuale; se la garanzia è prestata dopo l’utilizzo, è reputata per debito preesistente (Cass. n. 10629/2007; Cass. n. 16216/2007).
Se la garanzia è prestata contestualmente alla concessione di credito deve qualificarsi come garanzia per debiti futuri, ossia quelli che sorgeranno dall’utilizzazione della provvista. Qualora, invece, la garanzia acceda ad un rapporto di conto corrente già allo scoperto, essa si estende tanto alla preesistente esposizione debitoria, tanto a quella che verrà a crearsi per effetto delle future utilizzazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il caso in cui, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c. Nella fattispecie, «la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, di quegli strumenti deve avvalersi anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia» (Cass. n. 21730/2010).
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