Erogazioni liberali per enti del terzo settore e donazioni: ecco come incassarle
Ci sono diverse modalità attraverso le quali un ente del Terzo Settore può raccogliere fondi per finanziare le proprie attività istituzionali. Pensiamo ovviamente alle quote associative, ma anche a entrate differenti, come per esempio alle donazioni per gli ETS. Ma se è vero che le erogazioni liberali possono essere fondamentali per la crescita di un’associazione, è altrettanto vero che queste donazioni devono essere incassate e gestite correttamente. Vediamo quindi qual è la differenza tra erogazione liberale e donazione, quali sono i vantaggi per i donatori e quali sono gli obblighi per l’ente che riceve delle donazioni.
Qual è la differenza tra erogazione liberale e donazione
Prima di procedere con gli elementi fondamentali per la gestione di queste entrate, può essere utile presentare la differenza tra erogazione liberale e donazione. In generale, si parla di donazione ogni volta in cui una parte donante decide – per puro spirito di liberalità – di disporre a favore di un ricevente – o donatario – una somma di denaro o un bene. Non si tratta di uno scambio, ma di un semplice atto di generosità che non prevede un ritorno. Una donazione diventa un’erogazione liberale nel momento in cui viene fatta a favore di un ente, di un’associazione o di un ente non profit, per l’appunto senza richiedere o ricevere nulla in cambio. Nel momento in cui una donazione viene fatta a un destinatario di natura differente, non è più possibile parlare di erogazione liberale.
Erogazioni liberali: gli obblighi dell’ETS
Per molti enti del terzo settore vige l’obbligo, in caso di ricezione di donazioni in denaro deducibili o detraibili eseguite da persone fisiche, di comunicare e documentare il flusso all’Agenzia delle Entrate: per le erogazioni liberali relative al 2022, per esempio, la scadenza prevista era quella del 16 marzo 2023.
Stando alle normative in vigore, sono obbligati a comunicare telematicamente le erogazioni liberali in denaro tutti gli ETS con entrate superiori ai 220.000 euro e che siano riconosciuti come:
- APS (associazioni di promozione sociale);
- Cooperative sociali
- ODV
- ONG
- associazioni riconosciute e fondazioni che nel proprio statuto indicano come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- associazioni riconosciute e fondazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Gli ETS che rientrano in questo elenco sono obbligati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che attualmente risulta invece facoltativa per gli altri enti. Va però detto che a decorrere del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la comunicazione sarà obbligatoria per tutti gli ETS con entrate superiori ai 220.000 euro, a prescindere dall’elenco esposto.
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