La Corte di Appello di Milano, con la sentenza 3 marzo 2023, n. 975/2022, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano 25 gennaio 2022, n. 3013/2021, ha chiuso in senso negativo per i ricorrenti, almeno per il merito, la controversia promossa da alcuni tirocinanti del Ministero della Giustizia, operanti presso gli Uffici giudiziari milanesi, che, al di là del rapporto formalmente autonomo instaurato, rivendicavano, sotto vari aspetti, la subordinazione ai fini del riconoscimento delle differenze retributive maturate (a titolo retributivo e/o risarcitorio) e della relativa contribuzione previdenziale, con riferimento alla posizione professionale di un Operatore Giudiziario o, in subordine, di un Ausiliario, impiegato
part-time con impegno orario pari al 50%. Il tutto oltre il risarcimento del danno c.d. comunitario per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine (protrattasi per un considerevole periodo di tempo, oltre i cinque anni).
Pubblichiamo anche la sentenza di primo grado, per la completa esposizione dei fatti di causa, degli innumerevoli riferimenti normativi e della articolata motivazione, fatta propria, in almeno due passaggi fondamentali, dai giudici di appello, che ne hanno ripreso il testo in maniera pedissequa, ripetitiva.
Sorprende, innanzitutto, che la causa, già in primo grado, sia stata decisa senza svolgere alcuna attività istruttoria, ma non conosciamo come, su questo punto, siano state svolte le attività difensive delle parti in causa, soprattutto quelle dei ricorrenti.
Comunque sia, come è scritto al punto n. 7, p. 7, della sentenza di primo grado, «
Gli Uffici giudiziari di assegnazione e le attività svolte nel tempo dai ricorrenti negli Uffici del distretto in virtù della richiamata normativa come riferite in ricorso non sono state contestate dalla difesa del Ministero e risultano dalla documentazione in atti».
Al che, ci si meraviglia già del rigetto della domanda giudiziaria, atteso che le allegazioni e documentazioni offerte dai lavoratori erano sicuramente proclivi all’accertamento di una formazione meramente formale e priva di effettività, considerato anche che le mansioni assolte erano dichiaratamente ripetitive e di basso contenuto professionale. Notoriamente, gli operatori giudiziari sono addetti alla sorveglianza degli accessi ed alla regolazione del flusso del pubblico a cui fornire eventualmente opportune indicazioni, alle funzioni di segreteria per il reperimento, riordino e classificazione di fascicoli, atti e documenti, o di custodia e vigilanza dei beni collocati all’interno degli Uffici giudiziari e coordinano i rapporti tra avvocati e cancellerie: così come indicato nella D.D.G.M. attuativa 24 aprile 2013, prot. 101/DG/37, pag. 3 (quella che, genericamente, viene indicata nelle due sentenze commentate “Circolare Ministeriale” è, in realtà una Direttiva attuativa del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, relativa alla organizzazione dei modelli negoziali e delle attività dei tirocinanti, contenente precide linee guida per lo svolgimento delle stesse).
La sentenza di primo grado, come abbiamo detto, è assai apprezzabile per la completa ricostruzione dei fatti e del contesto normativo, con i diversi interventi del legislatore a partire dal d.lgs. 1° dicembre 1997, n.468, che ha inteso favorire l’inserimento di alcuni lavoratori, in possesso di determinati requisiti, nel mondo del lavoro, mediante l’impiego in lavori socialmente utili e di pubblica utilità. È un punto, questo, rilevante, nella ricostruzione della fattispecie di causa da parte dei giudici di merito, che richiamano (come vedremo più avanti, ma in maniera non del tutto condivisibile) la giurisprudenza che su di essi si è pronunciata.
Negli anni successivi, a partire dall’anno 2009, il personale tirocinante amministrativo presso le cancellerie si è sviluppato tramite progetti e disposizioni regionali, di enti locali e di università che hanno applicato la normativa sui lavori socialmente utili, sino ad arrivare alla previsione dell’art. 37, comma 11, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (poi sostituito dall’art. 1, comma 25, lett. c), l. 24 dicembre 2012, n. 228), che, per i medesimi soggetti che avevano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli Uffici giudiziari, ha previsto, a partire dall’anno 2010, il completamento del percorso formativo già iniziato, affidandone la titolarità al Ministero della Giustizia, entro il 31 dicembre 2013: termine, quest’ultimo, più volte prorogato da successive disposizioni legislative (su quest’ultimo punto, si rinvia a quanto riportato nella sentenza di primo grado, p. 7; per gli sviluppi normativi relativi anche al personale inserito nei c.d. Uffici per il Processo, v. la completa ricostruzione che si legge nella sentenza di primo grado, pp.5-7), con la possibilità di svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata limitata di dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli Uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria, con la possibilità di riconoscere una borsa di studio con decreto ministeriale, ricorrendo alcuni specifici presupposti (titoli di studio, età, esperienza formativa maturata), in base a quanto previsto dall’art. 21-
ter, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con mod., dalla l. l. 6 agosto 2015, n. 132, che lo ha inserito.
Il tutto senza riconoscimento di alcun compenso e senza l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, obblighi previdenziali conseguenti compresi.
Secondo i giudici di merito i ricorrenti avrebbero osservato il contenuto del progetto formativo e del tirocinio intrapreso nel corso degli anni, nel rispetto delle “linee guida” tracciate dalla D.D.G.M. del 24 aprile 2013 (d’ora innanzi Direttiva del Ministero) già citata, il cui contenuto è riportato nella sentenza di primo grado (punto n.8, pp. 7-12).
Il convincimento dei giudici di merito, che valorizzano, anzi enfatizzano, la
formazione e la conformità della stessa al progetto assegnato per il periodo del tirocinio trae fondamento proprio dalla circostanza che, a quanto si legge nelle due sentenze (soprattutto in quella di primo grado), non sarebbe stata contestata dai ricorrenti, che avrebbero limitato le loro doglianze soltanto alla sua inadeguatezza per quanto realizzato in aula, «
elemento che tuttavia non appare sufficiente per ritenere l’assenza della funzione formativa» (così, la sentenza di primo grado, punto n. 9, p. 12).
Ciò, evidentemente, a voler sottolineare che la formazione inadeguata non è condizione sufficiente per ritenere subordinato il rapporto di lavoro. Anche se, sotto lo stesso profilo, ritenere che per oltre cinque anni i lavoratori siano stati oggetto di una costante formazione ingenera molti dubbi sulla bontà della formazione stessa e dello schema contrattuale, trattandosi, peraltro, di mansioni di basso profilo professionale e comunque ripetitive, sebbene svolte presso diversi Uffici giudiziari, come abbiamo già osservato.
Centrale, nella motivazione dei giudici di merito, è la giurisprudenza di legittimità, richiamata in primo grado (punto n. 10, pp. 12-13, cui si rinvia, anche per le sentenze citate), sulla tipologia dei lavori socialmente utili, che realizzano un rapporto speciale quadrilatero – tra lavoratore, amministrazione beneficiaria della prestazione, società datrice di lavoro, ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale – di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per la sua ricollocazione nel mercato del lavoro. Auspicabile, ma non sempre possibile.
Anche la Corte di Appello di Milano ha fatto proprio questo passo motivazionale della sentenza di primo grado, respingendo le censure dei ricorrenti che l’avevano criticata, per essere acriticamente appiattita su una giurisprudenza assolutamente inconferente al diverso caso di specie del tirocinio amministrativo svolto nell’ambito degli Uffici giudiziari.
Il principio di matrice costituzionale di c.d.
indisponibilità del tipo contrattuale, genericamente affrontato dal Tribunale, non viene preso in nessuna considerazione dalla Corte di Appello.
Del tutto irrilevante sembra a chi scrive la frammentazione dei rapporti di lavoro che nel tempo si sono susseguiti, con intervalli, talvolta, anche di più mesi, così venendo ad essere realizzati progetti formativi diversi e nell’ambito di Uffici giudiziari differenti (sebbene con mansioni e funzioni equivalenti).
È, questo, un argomento che non prova nulla, a sufficienza: innanzitutto perché lo scarto temporale, tra l’uno e l’altro contratto a termine o tra più contratti a termine, in successione temporale, scandita anche da lunghe pause, non è elemento che incide sulla qualificazione del rapporto; tanto meno assume la rilevanza che la sentenza di primo grado ad essa ha riconosciuto la presenza di più e diversi progetti formativi, e nell’ambito di diversi Uffici giudiziari (sempre che formazione vi sia stata, e in termini di contenuto – non solo formale – e di adeguatezza); tenuto conto, peraltro, che nell’ambito dell’attività esercitata dai tirocinanti è il Ministero della Giustizia il punto di ricaduta di ogni loro prestazione.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, sembra determinante l’inserimento organico dei tirocinanti nell’ambito degli Uffici giudiziari di assegnazione, risultando le prestazioni da loro svolte funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali degli stessi Uffici giudiziari, con risultati lusinghieri attestati anche dai loro Capi.
A) reclutamento non assimilabile ad una selezione di natura concorsuale pubblica; B) rilevanza del
nomen iuris utilizzato nella consapevolezza del tirocinante che la sua attività non avrebbe realizzato alcuna forma di lavoro subordinato; C) presenza in servizio – peraltro in regime di flessibilità, con possibilità di recupero, e anche in codeterminazione con altri tirocinanti – (documentata con i relativi fogli da firmare e nel rispetto di un orario di lavoro, per ragioni di sicurezza e di formazione, comunque slegata dalle esigenze dell’ufficio ma finalizzata alla formazione da acquisire; D) mancanza di una vera e propria autorizzazione alla fruizione di ferie e permessi, ma mera comunicazione; E) mancanza di un diniego alle assenze per esigenze di servizio; F) mancato esercizio di ogni potere disciplinare; G) condivisione delle credenziali per accedere al sistema informatico giudiziario al solo fine di espletare i compiti assegnati; H) formazione effettiva, anche teorica, con la presenza di un
tutor; I) funzionalizzazione all’inserimento nel mercato del lavoro, con la previsione di titoli preferenziali per le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; L) incompatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative funzionale al sostegno di chi non abbia altre occasioni di lavoro.
È un decalogo, questo, riportato nella sentenza di primo grado (in generale, punto n. 14, pp. 14-15; per i titoli preferenziali, punto n. 15, pp.15-16; per l’incompatibilità, punto n. 16, p.17), che, letto all’incontrario, è più che sufficiente a provare la sostanziale subordinazione dei tirocinanti (v., su questo punto, la giurisprudenza citata più avanti).
Da ultimo, svalutato il vincolo della subordinazione, ritenuto insussistente nel caso di specie, torna facile al Tribunale non riconoscere nemmeno il danno comunitario; e, a questo proposito, viene citata la nota sentenza della Corte di Giustizia 16 luglio 2020, C-658/18,
UX, che si può leggere (unitamente ad alcune pronunce di merito) in
Labor, 23 gennaio 2021, con nota di POSO,
Ufficiale (di complemento) e gentiluomo, ma anche subordinato? Iudex honorarius, de te fabula narratur (v. anche, per gli sviluppi ulteriori, Corte di Giustizia,7 aprile 2022, C-236/20,
PG,
ivi, 5 maggio 2022, con nota di POSO,
I Giudici di Pace dalla «guerra di posizione» alla «guerra di movimento» e il loro nuovo felice approdo davanti alla Corte di Giustizia. Quali possibili conseguenze per tutta la magistratura onoraria nell’ordinamento costituzionale e giudiziario italiano?).
Questa è la trama e l’ordito della sentenza di primo grado, sul cui canovaccio è stata tessuta la motivazione della sentenza di appello che, dopo aver esposto il fatto, anche processuale, del giudizio precedente (pp.1-4), ha rigettato i motivi di impugnazione dei tirocinanti (riportati alle pp. 4-6) incentrati sulla sussistenza degli indici della subordinazione, nel concreto svolgersi del loro rapporto di lavoro, e l’indisponibilità del tipo; sulla mancanza di formazione effettiva, comunque non genuina, neppure allegata e provata dal Ministero della Giustizia; sulla nozione di lavoratore europeo e sul risarcimento del danno comunitario, conseguente alla illegittima reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, alla luce anche della giurisprudenza comunitaria (con la sollecitazione di una rimessione alla Corte Costituzionale e/o di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia).
È sufficiente leggere la parte in diritto della sentenza (p. 7 e ss.) per rendersi conto che i giudici di appello altro non fanno altro che ripetere acriticamente, anche testualmente, alcuni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, basati, essenzialmente, sul concreto svolgimento dei compiti assegnati ai tirocinanti, sulla effettiva formazione fornita si tirocinanti, funzionale alla loro riqualificazione fuori del mercato del lavoro, per favorirne la loro utile ricollocazione, sulla corretta interpretazione della nozione del lavoratore europeo, alla luce anche della giurisprudenza comunitaria.
Non è facile svolgere una compiuta analisi del tema oggetto di controversia e in questa sede, oltre a segnalarlo per gli aspetti più rilevanti, possiamo solo svolgere qualche, limitata, considerazione all’impronta.
Il punto di partenza è rappresentato dal comma 11 dell’art. 37, d.l. n. 98/2011, più volte citato, nel testo che risulta a seguito della sostituzione operata dall’art. 1, comma 25, lett. c), l. n. 228/2012, che testualmente recita, per la parte che qui interessa: «
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall’anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia»
. È di tutta evidenza la natura transitoria, eccezionale, di questa norma nata (anche) per consentire il completamento del percorso formativo per un anno, ad alcuni soggetti svantaggiati, smentita, poi, dalle successive proroghe, come abbiamo visto più sopra, con una disciplina meglio dettagliata a proposito dell’Ufficio per il Processo, ex art. 21-
ter, d.l. n. 83/2015, cit. In particolar modo da quest’ultima norma emerge il carattere
strumentale dell’utilizzazione dei tirocinanti in un ulteriore periodo di perfezionamento (sempre per le medesime mansioni e funzioni di natura elementare), sempre di durata determinata, e più volte prorogata, destinata in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria, sempre tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, pur prendendo in considerazione le valutazioni di merito dei lavoratori interessati. Ora è indubbio che il primo elemento di “deviazione” rispetto all’originario percorso formativo (a volerlo ritenere, solo questo, genuino) limitato nel tempo, deriva dalla prosecuzione indiscriminata, nel corso degli anni, di proroga in proroga, dal 2009 sino al 2018 (da ultimo in base all’art. 1, comma 1121, l. 27 dicembre 2017, n. 205 – legge finanziaria per l’anno 2018 – rispetto alla proroga precedente già disposta dall’art. 1, comma 340, l. 11 dicembre 2016, n. 232 – legge finanziaria per l’anno 2017).È inutile dire che, proprio la collocazione nelle leggi finanziarie di queste proroghe, connesse alle esigenze mai soddisfatte del Ministero della Giustizia (che resta pur sempre titolare della formazione e dei progetti formativi), sempre a corto di risorse, rende di pe sé l’idea della natura surrettizia dello strumento del tirocinio utilizzato
ad libitum per far fronte alle costanti, e mai risolte, carenze, organizzative e di personale, dell’amministrazione interessata. Una finalità, questa, fatta palese dalla normativa richiamata, come indicato anche nella premessa della Direttiva Ministeriale del 2013, tutta protesa alla realizzazione della «
efficienza del sistema giudiziario e [al]
la celere definizione delle controversie, demandando ai Capi degli uffici giudiziari la redazione di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con tale programma, in particolare, sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e i connessi obiettivi di rendimento dell’ufficio»
. Si tratta di una circostanza che è stata, a torto, sottovalutata dai giudici di merito che hanno eccessivamente valorizzato la formazione e i progetti formativi, senza però rendersi conto che la formazione, finalizzata alla utile ricollocazione sul mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, è per sua natura di carattere temporanea (soprattutto laddove si considerino le mansioni alle quali risulta finalizzata la formazione).Non abbiamo esaminato integralmente gli atti di causa, ma sembra evidente, leggendo le due sentenze, che, nella prospettazione dei ricorrenti, anche la denuncia della abusiva reiterazione dei contratti a termine (sul presupposto, ovviamente, per le domande formulate in giudizio, che si trattasse di rapporti di lavoro subordinato ad ogni effetto di legge e di contratto) altro non significasse che svolgimento di attività in assenza di una qualsiasi giustificazione causale, se non quella del ripetersi di progetti formativi, standardizzati, ripetitivi e solo formalmente rispondenti al modello del tirocinio (comunque, e per più aspetti, generico) delineato dal legislatore. In questa prospettiva chi scrive ritiene che ci sarebbe stato spazio, quanto meno, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per una verifica, in questo specifico settore e in concreto, della nozione di lavoratore europeo e della abusiva reiterazione dei contratti di tirocinio a termine; ma anche alla Corte Costituzionale, proprio per il censurato carattere derogatorio della normativa in esame dettata dalla necessità, immanente e costante, di assicurare agli Uffici giudiziari interessati maggiori livelli di efficienza attraverso l’utilizzo delle predette categorie di lavoratori, contemperando al tempo stesso l’esigenza di dotare questi ultimi di una più completa formazione professionale rispetto alle prescrizioni dettate dalla normativa che disciplina i lavori socialmente utili e i tirocini formativi, con particolare riguardo alla durata degli interventi: citiamo, senza virgolettato, dalla premessa della Direttiva Ministeriale del 2013.Il cappello introduttivo delle disposizioni regolamentari ministeriali rende del tutto evidente il sottile
escamotage utilizzato dal legislatore, quanto meno quello delle proroghe, per giustificare, con il perseguimento delle finalità organizzative nuove (che sono, in realtà, sempre le stesse, lo ripetiamo, mai pienamente realizzate) l’utilizzazione dei tirocinanti con il «
completamento del percorso formativo[…]
in una linea di continuità con i precedenti progetti formativi definiti dalle amministrazioni provinciali e regionali ed attuati, in regime di convenzione, dagli uffici giudiziari interessati» ( in questi termini sempre la Direttiva Ministeriale del 2013, più volte citata), così adattando i progetti formativi ai nuovi contesti, in ragione delle finalità che la norma intende perseguire. Del resto, la Direttiva Ministeriale non fa velo che i tirocinanti sono, a tutti gli effetti,
lavoratori ai quali sono affidate
mansioni. E, con questa prospettazione, sono dettate le linee guida, stringenti e vincolanti, per consentire agli Uffici giudiziari, nel rispetto di alcuni obiettivi di carattere generale e delle finalità fissate dalla legge (così da assicurare una omogenea applicazione sul territorio nazionale), la realizzazione di progetti formativi «
funzionali al perseguimento delle finalità di completamento della pregressa attività formativa dei lavoratori e degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza del servizio giustizia». Ma è la stessa Direttiva Ministeriale, tutta da leggere, che dimostra l’equivoco in cui sono incorsi i giudici di merito, che, dando per scontato che l’attività formativa sia stata effettivamente svolta, non hanno compreso che già le mansioni indicate in dettaglio (le medesime per le quali sono stati a suo tempo selezionati e assegnati agli Uffici giudiziari o altre mansioni equivalenti, modulando, però le relative attività e i settori di intervento alle attuali esigenze degli uffici: citiamo, sempre senza virgolettato, dalla nota Direttiva Ministeriale), nulla o assai poco hanno a che fare con una attività formativa, per di più solo di completamento rispetto alle attività svolte in passato (v., in proposito, i quattro punti riportati a p. 10 della sentenza di primo grado), pur essendo esclusa – e solo questa – l’assistenza prestata al magistrato in udienza, compito demandato alle figure professionali dell’Amministrazione giudiziaria e ci mancherebbe che non fosse così…).Da notare che mentre la Direttiva Ministeriale, seppure, e soltanto, per ragioni di opportunità, esclude la possibilità di fornire ai tirocinanti le credenziali di accesso ai programmi informatici delle cancellerie, così da poter operare sui registri relativi ai diversi procedimenti, dalla sentenza di primo grado emerge che le credenziali siano state, invece, fornite, ma, è scritto, in considerazione dell’attività formativa da svolgere. Il che, di per sé, evidenzia una attività lavorativa extra-formativa.Anche la disciplina della formazione d’aula e della formazione informatica, presidiate dalla presenza di un
tutor, dimostrano, ad avviso di chi scrive, il debole impianto delle linee guida ministeriali, al pari della scheda allegata (il cui contenuto non è stato riportato nella sentenza di primo grado), dove peraltro emerge, distintamente, l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro determinato nel progetto e la firma dei fogli presenza (che i giudici di merito valorizzano, inopinatamente, come obblighi strumentali per lo svolgimento dell’attività formativa).Sono tutti, ad avviso di chi scrive, indici sintomatici della subordinazione, già in base al modello astratto di “progetto formativo” adottato dal Ministero della Giustizia, al pari del compenso orario stabilito che denota anche la corrispettività della retribuzione, in ragione dell’attività svolta e dell’impegno orario: indennità oraria pari a 10,00 euro (sul punto, cfr. Cass., 21 novembre 2013, n. 26139 e Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3190 (alle quali si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali) che evidenziano gli indici rilevatori della subordinazione, che, nel caso di specie, appaiono tutti più che manifesti, anche in assenza di istruttoria: «
Le caratteristiche del lavoro pubblico vengono individuate in presenza di alcuni specifici indici rilevatori, quali la natura pubblica dell’ente datore di lavoro, la continuità del rapporto continuativo con l’amministrazione, l’esclusività e prevalenza dello stesso, la correlazione con i fini istituzionali dell’ente, la retribuzione predeterminata, la subordinazione gerarchica e lo stabile inserimento all’interno dell’organizzazione dell’ente»).Fatta questa analisi critica delle disposizioni ministeriali, dalla quale emergono molti, e sotto diversi profili, elementi di divergenza rispetto ad un corretto modello di tirocinio formativo, nessun significato (a differenza di quanto ritenuto dai giudici milanesi) può essere attribuito alla conformità al progetto dello svolgimento del periodo di tirocinio svolto presso gli Uffici giudiziari, dato per non contestato dai tirocinanti, se non sotto il profilo della inadeguatezza della formazione fornita (nei termini di una formazione manifestamente insufficiente rispetto allo scopo e non proporzionata alle mansioni effettivamente svolte ed impegnate, in breve, surrettizia, al limite della fraudolenza, se ci è consentito poterlo dire).Come del resto – e sorprende, davvero, l’affermazione contraria che abbiamo letto – nessuna rilevanza può essere attribuita alla sottoscrizione della “scheda”, cioè del contratto, e alla accettazione del progetto formativo e alla «
consapevolezza» da parte del tirocinante che lo stesso non potesse in ogni caso ridondare in un rapporto di lavoro subordinato, da ritenere escluso. Ciò, infatti, è in contrasto con il principio dell’indisponibilità del tipo, anche da parte del lavoratore e, in ogni caso, con la regola dell’assoluta irrilevanza (a tutto voler concedere si tratterebbe solo di una rilevanza marginale) del
nomen iuris: elementi, questi, del tutto inconferenti e a torto valorizzati dai giudici di merito. Del tutto inconferente sembra essere anche la giurisprudenza sui lavori socialmente utili, afferenti ad un modello di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile sua ricollocazione nel mercato del lavoro, richiamata nelle sentenze annotate: non perché sia contestabile l’esclusione del rapporto di lavoro subordinato in presenza dell’utilizzazione dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 468/1997, poi riprodotto dall’art. 4, d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (a condizioni, peraltro assai diverse rispetto alle ipotesi di cui ora ci si occupa), ma perché si tratta di istituto non perfettamente sovrapponibile al tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari. Del resto, anche la giurisprudenza citata nelle sentenze milanesi riconosce la dovuta rilevanza alla devianza rispetto al progetto formativo, non potendo prevalere il requisito formale rispetto a quello sostanziale, dovendosi dare applicazione, anche nell’ ambito dell’ impiego pubblico privatizzato, all’art. 2126 cod.civ.: con tutto ciò che ne consegue, in termini di trattamento retributivo (è stato più volte evidenziato che un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra pur sempre nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l’ applicazione dell’art. 2126, cod. civ., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico “regolare”: Cass. 17 maggio 2005, n. 20009, e 3 febbraio 2012, n. 1639).Nel nostro caso, il problema della qualificazione del rapporto di lavoro non nasce esclusivamente dalla non conformità al progetto formativo o solo dalla inadeguatezza della formazione fornita ai tirocinanti (come rileva, generalmente, nei contratti a causa mista come quelli di formazione e lavoro e di apprendistato), ma dal fatto che, secondo l’assunto dei ricorrenti, la formazione già acquisita nelle precedenti attività che erano state svolte, era a sufficienza adeguata per svolgere le “nuove” attività nella prospettiva di realizzare una maggiore efficienza della giustizia, così risultando sconfessata la natura genuina dei contratti di tirocinio.Un altro aspetto della controversia, alla luce delle due sentenze di merito annotate, degno di attenzione, è quello relativo alla nozione del lavoratore eurounitario (tema sul quale si rinvia, al contributo, tra gli ultimi, di DE LUCA,
Contratto di lavoro subordinato nel diritto dell’Unione Europea, in COSIO, CURCURUTO, DI CERBO, MAMMONE (a cura di),
Il diritto del lavoro dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 463 e ss.) alla luce, anche, delle sopra citate sentenze della Corte di Giustizia sui Giudici di Pace, una delle quali, la prima, posta a fondamento anche delle sentenze milanesi (letta, però, in maniera diametralmente opposta, dalla difesa dei ricorrenti), alle quali possiamo aggiungere, con riferimento ad altra materia, la pronuncia, sempre della Corte di Giustizia, 20 novembre 2018, C-147/17,
Sindicatul Familia Constanta).Nel diritto dell’Unione Europea la
nozione unitaria del lavoratore subordinato è direttamente connessa alla
indisponibilità del
tipo contrattuale del lavoro subordinato (per la verità rinvenibile, in un significato non dissimile, anche nel nostro ordinamento interno)
, nella prospettiva di renderla uniforme, in tutti i paesi membri, contrastando, anche l’elusione dei diritti garantiti ai lavoratori, valendo, allo scopo, la sua definizione in base a criteri obiettivi.
Scrive DE LUCA (op. cit.
supra, p. 464): «
Coerentemente, la nozione di lavoro subordinato –
propria del diritto dell’Unione, insuscettibile di variazioni a seconda degli ordinamenti nazionali e, quindi, uniforme – deve essere intesa come lo svolgimento di attività reali ed effettive –
restandone, quindi, escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali e accessorie – che una persona fornisca – a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima – ricevendone una retribuzione. – Essenziale risulta, innanzi tutto, il vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, da valutare caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti. – Anche nel diritto dell’Unione, pertanto, elemento essenziale del rapporto di lavoro obiettivamente subordinato
– che costituisce parametro
per la definizione del tipo e
, ad un tempo, per la qualificazione giuridica delle fattispecie concrete – è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento – e non già al risultato – delle prestazioni lavorative».
Ora, a prescindere dal significato che si voglia attribuire alla sentenza della Corte di Giustizia, che ha posto il fondamento del felice contenzioso sui Giudici di Pace che si è sviluppato in Italia, è indubbio che la nozione eurounitaria del lavoratore, non necessariamente rispondente al modello tipico della subordinazione, si attaglia alla fattispecie oggetto della controversia in esame, dove la formazione sfuma rispetto al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, proprio come nel caso dei Giudici di Pace, inseriti nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria, seppure in maniera differente rispetto ai magistrati togati.
Tant’è che proprio in ragione della pronuncia della CGUE, sentenza UX, ponendo riferimento alla Clausola 3 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 70/1999/CE, si può evidenziare ed asseverare che anche il contratto formativo costituito nelle forme apparenti di un rapporto di lavoro autonomo può rientrare nel concetto di “lavoratore a tempo determinato” secondo l’interpretazione offerta della Corte di Giustizia nelle sentenze
O’Brien (Sezione Seconda, 1° marzo 2012, C-393/10) e
King (Sezione Quinta, 29 novembre 2017, C-2014/16); pur essendo demandata, in ultima analisi, al giudice nazionale, la qualificazione della tipologia lavorativa, sulla base di criteri obiettivi e con una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso (e, quindi, con adeguata istruttoria, ingiustificatamente pretermessa nel caso in esame), riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto tra le parti in causa (v., in tal senso, la sentenza pronunciata dalla Sezione Seconda il 14 ottobre 2010,
Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, punto 29), potendo la Corte fornire al giudice del rinvio i principi e criteri di cui quest’ultimo dovrà tener conto nell’ambito del suo esame. Nel cui ambito, non può sottacersi di ricordare, da un lato, che deve essere qualificata come «
lavoratore» ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali e accessorie (sentenza della Corte di Giustizia, Sezione Prima,26 marzo 2015,
Fenoll, C-316/13, punto 27), rappresentate, nel caso in esame, dalla pantomima di una formazione infinita.
Vincenzo Antonio Poso, avvocato in Pisa
Ringrazio l’avv. Francesco Andretta per alcune utili osservazioni e integrazioni.
Visualizza i documenti:
Trib. Milano, 25 gennaio 2022, n. 3013;
App. Milano, 3 marzo 2023, n. 975
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L'articolo
Il tirocinio «imperfetto» degli stagisti di supporto al personale amministrativo delle cancellerie presso gli Uffici giudiziari del distretto milanese. La subordinazione è nelle cose o nomen (iuris) omen? sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.