Recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza della Terza Sezione, 13 ottobre 2022, C-593/21,
NY) si è pronunciata in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 86/653/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
La norma sopra richiamata dispone che
“L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: – abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; – il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20”.
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale veniva formulata dalla Corte di Cassazione belga, la quale era stata chiamata a decidere in merito alla causa instaurata da una società che aveva operato in qualità di subagente, avendo la stessa stipulato un contratto di agenzia con una società che, a sua volta, aveva ricevuto l’incarico da parte di una terza società di promuovere la vendita dei prodotti di quest’ultima in Belgio, Francia e Lussemburgo.
Infatti, l’art. X.5 del Codice di diritto economico belga prevede espressamente la facoltà per l’agente, ai fini dell’espletamento delle mansioni affidategli, di avvalersi di subagenti dallo stesso retribuiti, che agiscono sotto la sua responsabilità e di cui il medesimo diviene il preponente.
In particolare, la subagente, a seguito della risoluzione del contratto stipulato con l’agente, dovuta alla risoluzione del contratto stipulato da quest’ultimo con la preponente, citava in giudizio l’agente per ottenere il pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto, con riferimento ai nuovi clienti procurati dalla medesima all’agente e per i quali quest’ultima aveva ricevuto un’indennità da parte della preponente.
Invero, l’articolo X.18, recependo il contenuto dell’art. 17 della direttiva 86/653/CE sopra richiamata, dispone che
“A seguito dell’estinzione del contratto di agenzia commerciale, l’agente commerciale ha diritto a un’indennità di cessazione del rapporto se ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, a condizione che il preponente ne tragga ancora sostanziali vantaggi”.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della subagente, ma la Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado con la motivazione che l’indennità di cessazione del rapporto percepita dall’agente non potesse considerarsi quale “sostanziale vantaggio” ai sensi dell’art. X.18 sopra citato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la Corte di cassazione belga riteneva necessario sospendere il procedimento e formulare domanda di rinvio pregiudiziale al fine di stabilire se l’indennità di cessazione del rapporto percepita dall’agente costituisca un “sostanziale vantaggio” ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, lett. a), primo trattino, della direttiva 86/653, atteso che, in caso affermativo, ne sarebbe conseguito il diritto per la subagente di vedersi corrispondere l’indennità di cessazione del rapporto da parte dell’agente.
La Corte di Giustizia, innanzitutto, rileva che l’art. 17 non fornisce alcuna precisazione in merito alla natura del vantaggio di cui il preponente deve aver beneficiato dopo la cessazione del rapporto con l’agente ai fini della corresponsione dell’indennità a quest’ultimo.
Pertanto, deve ritenersi che la nozione di “sostanziali vantaggi” di cui alla normativa eurounitaria possa ricomprendere tutti i benefici che il preponente consegua dopo la cessazione del contratto, per il tramite dell’attività svolta dall’agente nel corso del rapporto, ivi compresa l’indennità di cessazione del rapporto corrisposta a quest’ultimo dal suo stesso preponente.
Invero, evidenzia la Corte, l’obiettivo primario della direttiva 86/653 è quello di tutelare l’agente nei suoi rapporti con il preponente, obiettivo che verrebbe meno laddove si adottasse un’interpretazione restrittiva della predetta nozione, la quale implicherebbe un pregiudizio per l’agente, restando privo quest’ultimo di un indennizzo relativo all’avviamento che lo stesso ha generato a favore del preponente.
Tuttavia, occorre considerare che il diritto per l’agente ad un’indennità di cessazione del rapporto è configurabile solo se e nella misura in cui il pagamento di detta indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni perse dall’agente con riferimento ai clienti che lo stesso ha procurato o con i quali ha sensibilmente sviluppato affari, atteso che detta indennità ha una finalità essenzialmente retributiva e non può, invece, essere diretta a ristorare danni che non siano direttamente connessi alla perdita di clientela in capo all’agente.
Pertanto, rileva la Corte, se, come nel caso di specie, il subagente prosegua le proprie attività di agente nei confronti degli stessi clienti e degli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, in sostituzione dell’agente da cui era stato in precedenza incaricato, non può configurarsi alcun pregiudizio derivante dall’estinzione del contratto di agenzia sottoscritto con quest’ultimo e, di conseguenza, alcun diritto al pagamento dell’indennità, che sarebbe da considerare del tutto iniquo.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la Corte è giunta ad affermare che
“L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che: l’indennità di cessazione del rapporto corrisposta dal preponente all’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente può costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio. Tuttavia, il pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto al sub-agente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest’ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, e ciò in sostituzione dell’agente principale da cui era stato precedentemente incaricato”.
Federica Negri, avvocato in Milano
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C. giust., sez. IIIª, 13 ottobre 2022, causa C-593/21
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Il diritto del subagente all’indennità di cessazione del rapporto nell’interpretazione della CGUE sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.