La clausola di proroga della competenza giurisdizionale contenuta in condizioni generali di contratto non sottoscritte né espressamente richiamata nel testo contrattuale è inefficace
Cass., Sez. Un., Ord., ud. 8 novembre 2022, 10 gennaio 2023, n. 361, Pres. Manna – Est. Tricomi.
[1] Giurisdizione civile – Giurisdizione sullo straniero – Contratto di compravendita tra un’impresa italiana ed un’impresa straniera – Clausola di proroga della giurisdizione – Requisito della forma scritta – Sussistenza – Inserimento della clausola in condizioni generali non sottoscritte e riferimento contenuto nell’indice del contratto sottoscritto – Insufficienza (Conv. Bruxelles 27/09/1968, art. 17; Reg. (CE) n. 44/2001, art. 23; Reg. (UE) n. 1215/2012, art. 25, cod. proc. civ., art. 41; cod. civ. art. 1341)
Qualora, nell’ambito di un contratto di compravendita tra un’impresa italiana ed un’impresa straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri – per la quale l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta – sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell’indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato.
CASO
Il Fallimento S.p.a. aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società Francese Sas, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in lire 580.000.000, conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di fornitura di un impianto industriale, destinato al proprio stabilimento di Marcianise, per il riempimento di bombole metalliche con panna.
L’impianto, sin dall’istallazione e nelle prime fasi di utilizzo, aveva manifestato avarie, difetti e disfunzioni tali da rendere necessari innumerevoli interventi tecnici con interruzione della produzione e perdita dei prodotti.
La società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendo la causa essere decisa dal giudice francese, e contestava poi nel merito la pretesa risarcitoria.
Il Tribunale con sentenza non definitiva rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, affermando la giurisdizione del giudice italiano. Avverso tale decisione la società Francese proponeva riserva di appello.
Con sentenza definitiva il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria della società attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 314.454,21.
La società Francese proponeva appello avverso la sentenza non definitiva riguardante la giurisdizione ed avverso la sentenza definitiva riguardante il merito della controversia.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni.
La Corte d’Appello evidenziava che per definire la questione che verteva sulla giurisdizione occorreva stabilire il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita e, ancor prima, era necessario stabilire la natura giuridica di tale obbligazione.
Secondo la tesi della società appellante, l’obbligazione rientrava nello schema del contratto di compravendita e, dunque, il giudice competente doveva essere quello del luogo della consegna del bene, luogo che doveva essere individuato sul suolo francese, ivi essendo avvenuta la suddetta consegna.
Tale assunto non veniva condiviso dalla Corte d’Appello che ha affermato che il contratto in essere tra le parti doveva qualificarsi come contratto di appalto, la cui esecuzione era avvenuta in Italia.
Infatti, il negozio non si limitava a stabilire una semplice fornitura di un bene, ma prevedeva la posa in opera di un’apparecchiatura industriale particolarmente complessa e poneva, come risultava anche letteralmente dal documento contrattuale, una serie di attività a carico della società Francese, che andavano dall’esecuzione di alcuni collegamenti elettrici ed idrici all’istallazione in loco dell’apparecchiatura industriale, all’avviamento e al collaudo della stessa, tutte attività da svolgere in Marcianise.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’Appello di Napoli evidenziava che il contratto di appalto era un contratto che prevedeva l’esecuzione di opere e dunque doveva aversi riguardo per individuarsi la competenza giurisdizionale all’ipotesi di foro alternativo di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento CE. La società appellante lamentava la violazione dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, sulla proroga della competenza sulla giurisdizione, come recepito nel regolamento CE n. 44 del 2001 sub art. 23.
La società Francese sosteneva che le parti avevano previsto, convenzionalmente, una clausola di proroga della giurisdizione nell’art. 15 delle condizioni generali di vendita, tuttavia, secondo la Corte d’Appello tale clausola doveva considerarsi tamquam non esset, poiché era contenuta in un testo separato ed autonomo dal contratto, privo di sottoscrizione della controparte e senza alcun aggancio specifico o richiamo nel contratto di appalto dedotto in lite.
Di conseguenza, non poteva ritenersi sussistere l’ipotesi prevista nell’art. 23, sub a), del regolamento CE n. 44 del 2001, e nemmeno potevano ritenersi sussistenti le altre ipotesi ivi previste sub b) e c), non essendo stata data prova dell’esistenza di un comportamento concludente delle parti o di una prassi commerciale costantemente accettata ed applicata.
Sulla base di tale motivazione, la Corte d’Appello rigettava tutte le doglianze della società Francese riguardanti la violazione delle norme internazionali in materia di giurisdizione, confermando la statuizione del giudice di primo grado circa la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano.
Nel merito la Corte d’Appello di Napoli riscontrava l’inadempimento della società Francese e confermava anche in questa parte la sentenza di primo grado.
SOLUZIONE
[1] I motivi di ricorso, concernenti la contestazione della giurisdizione del giudice italiano e l’applicazione la legislazione italiana, in ragione della loro connessione, sono stati trattati congiuntamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, cui la Sezione II della Cassazione aveva rimesso il ricorso della Società francese, e non sono fondati.
In primo luogo, non sussistono le condizioni per disporre rinvio pregiudiziale alla CGUE. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit, C283/81; sentenza, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio italiano), ha chiarito che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto Europeo, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la Corte (Corte di giustizia, sentenza del 15 marzo 2017, in causa C-3/16, Aquino, par. 32).
Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora rilevino, come nella specie in ragione della giurisprudenza della CGUE di seguito richiamata, che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.
Nel merito, viene in evidenza l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale sono seguiti i Regolamenti Bruxelles I (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles Ibis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215).
La Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 2, salvo le eccezioni poi previste, pone la regola generale che “le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”.
All’art. 5, comma 1, nel prevedere un foro alternativo, sancisce, per quanto qui rileva, che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (…)”.
Più complesso, ma coerente con la Convenzione, il contenuto dell’art. 5 del Reg 44/2001, richiamato dalla sentenza di appello, laddove prevede, dopo aver stabilito una regola analoga a quella sopra riportata, che in via alternativa “ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, – nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
La Corte d’Appello, nel decidere la controversia, aveva qualificato come appalto (prestazione di servizi) e non come compravendita, il contratto in questione.
La Corte d’Appello nell’interpretare l’atto negoziale aveva rilevato come le parti avevano voluto dar luogo ad un contratto di appalto, in quanto lo stesso non si limitava a stabilire solo una semplice fornitura ma prevedeva la posa in opera di una apparecchiatura industriale e poneva, come risultava anche letteralmente dal documento contrattuale in atti, una serie di attività a carico della società Francese che andavano dalla esecuzione di alcuni collegamenti elettrici ed idrici alla installazione in loco dell’apparecchiatura industriale, all’avviamento e al collaudo di essa, tutte attività da svolgere in Marcianise. L’obbligazione della società Francese non era limitata alla consegna di un bene ma consisteva nell’attivazione di un impianto di notevoli dimensioni, e la società Francese aveva riconosciuto di essere obbligata a tali prestazioni, essendo pacifico che essa si era adoperata per il montaggio dell’impianto e per il suo avviamento.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva accertato che risultava dalla documentazione che la società Francese aveva compiuto una serie di interventi di adeguamento operativo degli impianti. Si trattava, quindi, di un’obbligazione di risultato che andava inquadrata nel contratto di appalto.
Dunque, alla luce dell’accertamento della Corte d’Appello e della rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati è corretta l’attività di qualificazione giuridica e la sussunzione del contratto in esame nel modello dell’appalto, ancor più se si consideri che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita); in tal senso, Cass., n. 5935/2018.
Pertanto, assodata (non essendo peraltro di interesse ai fini della presente nota) la qualificazione del contratto intercorso tra le parti quale contratto di appalto, la competenza giurisdizionale era individuata dalla Corte d’Appello in capo al giudice del luogo di esecuzione del contratto che si trova in Italia.
Come già affermato dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. Un. n. 23593/2010 ed anche Cass. Sez. Un. n. 8224/2002, Cass. Sez. Un. n. 9105/2005, e da ultimo, dandovi continuità, Cass., Sez. Un. n. 26986/2020), in base all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie il giudice italiano, e quindi, in base all’art. 57 della L. n. 218/1995, vertendosi in materia contrattuale, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie in ragione di quanto sopra esposto l’Italia.
La determinazione della giurisdizione e della legge applicabile in ragione di quanto sopra esposto non è oggetto di deroga in quanto, come affermato dalla Corte d’Appello, tra le parti non era intervenuta una Legittima clausola di proroga della giurisdizione e della legge applicabile.
Nelle “General terms and conditions of sales” (Condizioni generali di vendita) della società Francese, riportate, dopo la sigla delle parti, all’ultimo capitolo “I”, ultima pagina, all’art. 15, si prevedeva: “Any dispute arising from the interpretation or execution of a sales contract or relating thereto, which cannot be settled amicably, shall be submitted of the Court of our Head Office, The agreements are governed by the law of France. The generaL terms and conditions of sales in French language is the sole authentic text” (“Ogni controversia nascente dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto di vendita o ad esso connessa che non possa essere composta in via amichevole dalle parti sarà sottoposta al Tribunale della nostra sede legale [vale a dire della società Francese]. Gli accordi sono regolati dal diritto francese. Le condizioni generali di vendita in lingua francese costituiscono l’unico testo autentico”).
La Corte d’Appello aveva accertato che tale clausola risultava contenuta in un testo separato ed autonomo dal testo del contratto e questo testo era privo di sottoscrizione del Fallimento, e mancava di qualsiasi aggancio o specifico richiamo nel testo del contratto di appalto dedotto in lite, per cui il contenuto della ridetta clausola non poteva essere considerato quale contenuto del contratto di appalto stesso.
Ad avviso della ricorrente (la società Francese), invece, le condizioni generali di vendita non erano contenute in un testo separato e autonomo rispetto al documento contrattuale, né il testo era stato allegato al contratto in modo precario, né il contratto mancava di qualsiasi aggancio o specifico richiamo alle condizioni generali di vendita.
A tal fine, la ricorrente metteva in evidenza come il contratto siglato tra le parti era costituito da un unico documento di 41 pagine materialmente unite da una legatura e composto da un’intestazione, un indice analitico “Summary” contenente la lista dei capitoli costituenti il contratto stesso; otto capitoli rubricati con le lettere dalla lettera A alla lettera I; a seguire i capitoli stessi che si susseguono nell’ordine indicato nell’indice iniziale, ognuno preceduto da un’intestazione identica al nome del capitolo indicato nell’Indice.
Alle condizioni generali di vendita della società Francese era dedicato l’ultimo capitolo rubricato nell’indice sotto la lettera I, denominato “General terms and conditions of sales”.
Tale capitolo era poi, in effetti, costituito dalle ultime tre pagine del complessivo documento negoziale, di cui la prima è costituita dall’intestazione del capitolo identica a quella contenuta nell’indice sub “I”, e le due pagine seguenti riportavano il testo delle condizioni generali di vendita della società Francese, tra cui, l’ultima pagina, l’art. 15 sopra riportato relativo alla clausola di proroga.
Il Fallimento deduceva la necessità della specifica approvazione della clausola, ai sensi dell’art. 1341, c.c., in quanto clausola vessatoria.
L’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (entrata in vigore il 1° febbraio 1973) concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, regola la “proroga di competenza” giurisdizionale.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata dapprima sostituita dal Regolamento (CE) n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, anche noto come Regolamento “Bruxelles I bis”, in vigore dal 10 gennaio 2015.
L’art. 17, prevede: “Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato”.La Convenzione di Bruxelles del 1968, prima, ed i Regolamenti Bruxelles I e I bis, poi, hanno così attribuito la possibilità alle parti di stabilire la giurisdizione, di talché, in tal caso, il potere-dovere di decidere di un dato giudice viene esteso (prorogato) a comprendere una controversia rispetto alla quale esso non avrebbe competenza giurisdizionale.
Analoga disposizione si rinviene nell’art. 23, commi 1 e 2, del reg, n. 44 DEL 2001 del 2001 “(…) La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato”.
Anche nell’art. 25 del Reg. n. 1215 del 2012 si rinviene analoga disposizione: “Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.La questione proposta dalla società Francese era incentrata sui requisiti richiesti dall’art. 17, ai fini della validità della clausola di attribuzione della giurisdizione, la quale, in linea di principio, deve intendersi esclusiva (Corte giustizia, 21 maggio 2015, El Majdoub, si cfr., Cass., S.U., n. 1717 del 2020, e Cass., S.U., n. 3624 del 2012).
Come la Corte di cassazione ha già affermato (Cass., Sez. Un. n. 16491/2021 ed anche Cass., Sezz. Un. n. 13594/2022), va considerato che, in quanto espressione dell’autonomia negoziale, che l’ordinamento unionale accorda alle parti in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale, la clausola di proroga della giurisdizione – art. 17 della Convenzione del 1968, art. 23 Reg. 44/2001, art. 25 Reg. UE 12 dicembre 2012, n. 1215, tanto che i principi sviluppati con riferimento alla Convenzione di Bruxelles si reputano applicabili anche ai regolamenti Bruxelles I ed I bis (Corte giust., 7/02/2013, C-543/10, Refcomp) – consente di derogare ai principi generali in materia di competenza stabiliti dai citati Convenzione e Regolamenti, a condizione che le parti vi aderiscono in uno dei modi previsti dalla norma stessa.
È l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il primato accordato alle parti, in nome del principio di autonomia della volontà, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente (CGUE, 20 aprile 2016, C-366/13, Profit Investment SIM Spa ).
I requisiti di forma prescritti, ovvero la predisposizione in forma scritta della clausola o la conferma di essa per iscritto se stipulata oralmente sono propriamente intesi a garantire che il consenso in merito alla proroga sia stato effettivamente prestato (Corte giust., 21 maggio 2015, C-322/14, Jaouad El Majdoub). Si intende tutelare il contraente più debole evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (sentenza 16 marzo 1999, Castelletti, C-159/97, par. 19 e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, è compito prioritario del giudice, avanti al quale la questione del forum prorogatum sia sollevata in virtù dell’attribuzione convenzionale della competenza operata dalle parti, accertare se la relativa pattuizione abbia formato oggetto di un effettivo consenso tra le medesime parti e se l’incontro delle volontà in tal modo realizzatosi sia avvenuto in modo chiaro e preciso (Corte giust., 20/02/1997, C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG).
La CGUE ha avuto modo di affermare nella sentenza 8 marzo 2018, C64/17, Saey Home & Garden NV/SA, par. 27, che “allorchè una clausola attribuiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali, la Corte ha dichiarato che una simile clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima”.
Principi analoghi si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che, peraltro, quanto alla deduzione di parte controricorrente circa l’applicabilità dell’art. 1341, c.c., ha già avuto modo di affermare che la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a norma dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo l’interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24 del 1976, e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con L. n. 967 del 1980), non necessita della specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 c.c., ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata (Cass., S.U., n. 2642 del 1998, n. 6634 del 2003). Tale principio è stato riaffermato rispetto all’art. 23 del Reg. 44/2001 del 2001 (Cass., S.U., n. 20887 del 2006, n. 1871 del 2020).
Sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9210/1987, si è affermato, in relazione all’art. 17 comma 1, della Convenzione, nell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia della CEE con la citata sentenza n. 24 del 1976, che in tema di proroga convenzionale della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre, e per il caso in cui la relativa clausola sia inserita fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e riportate a tergo del documento contrattuale, il requisito della forma scritta, è rispettato solo quando il documento stesso, sottoscritto da entrambe le parti, contenga, se non la specifica approvazione per iscritto di quella clausola, un richiamo espresso di dette condizioni generali.
Tale pronuncia ha trovato conferma nelle successive decisioni. Si è statuito, infatti, che “in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell’Unione Europea, prevista dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una “relatio perfetta” anche della clausola di proroga” (Cass., Sez. Un. n. 3693/2012); qualora la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta nella condizioni generali di contratto, si ritiene che essa sia lecita, qualora nel testo del contratto sottoscritto dalle parti – senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto – sia contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola stessa (citata Cass., Sez. Un. n. 8895/2017, nel richiamare la sentenza della Corte giustizia, 20 aprile 2016, Profit Investment SIM).
Con la recente ordinanza n. 13594 del 2022, le Sezioni Unite, sempre con riguardo alla clausola di proroga contenuta nelle condizioni generali di contrato hanno affermato che il rispetto del requisito della forma scritta, previsto per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, dall’art. 25, par. 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, richiede, secondo l’interpretazione datane dalla CGUE con sentenza dell’8 marzo 2017, in causa n. 64/2017 (sopra richiamata), che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale.
Nella fattispecie in esame, la clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice francese, e in favore della legge francese, come accertato dalla Corte d’Appello risulta contenuta nelle condizioni generali di contratto non sottoscritte, né la clausola di proroga è stata espressamente richiamata nel suo contenuto nel testo del contratto sottoscritto, di talché dalla mera indicazione nell’indice, del capitolo recante condizioni generali di contratto, sia pure qualora congiunto materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di proroga ha costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE che ha interpretato le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si tratta, e dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto applicazione.
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