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la-corte-di-cassazione-conferma-lobbligo-di-cessazione-dellattivita-legale-per-laccesso-alla-pensione-di-anzianita-erogata-da-cassa-forense
Ai sensi dell’art. 3 della legge 20.09.1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), “La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.” Con la sentenza n. 73/1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma art. 3 nella parte in cui prevede l’incompatibilità con l’iscrizione ad albi od elenchi di attività di lavoro diversi da quelli di avvocato (“ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”). Cassa Forense eroga quindi ai propri iscritti la pensione di anzianità, a domanda, alla maturazione dei 62 anni e con almeno 40 anni di contributi, previa appunto la cancellazione dagli albi di avvocato e, quindi, la cessazione dell’attività professionale. Con la sentenza n. 29780/2017 La Corte di Cassazione ha stabilito (recte, confermato) che per percepire la pensione di anzianità, l’avvocato deve procedere alla cancellazione dall’albo professionale, chiarendo così la portata di detto obbligo (anche) nel caso di richiesta di pensione “totalizzata” nei confronti di due enti diversi. La cancellazione dall’albo degli avvocati (e dei procuratori) concorre in fatti ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità, unitamente alla prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense; e ciò in analogia alla cessazione dell’attività lavorativa prevista per la pensione dei lavoratori dipendenti. Situazione questa confermata dalla sentenza n. 2225/2019, secondo la quale, appunto, per avere diritto alla pensione di anzianità l’avvocato deve cancellarsi dall’albo anche per l’accesso alla pensione di anzianità richiesta attraverso totalizzazione di periodi assicurativi presso l’Inps. Con l’ordinanza n. 27049 del 21 settembre 2023, la sezione lavoro della Suprema Corte è tornata ad occuparsi nuovamente della richiamata fattispecie giuridica e lo ha fatto nell’ambito di una controversia nella quale un legale, iscritto a Cassa Forense, avendo richiesto (e ottenuto) il ricongiungimento alla cassa professionale di una anzianità contributiva posseduta presso l’Inps (ex legge n. 45/1990), aveva convenuto in giudizio detto ente e la citata Cassa, al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione a fini previdenziali del periodo di lavoro subordinato con esposizione al rischio di amianto. L’adito giudice di prime cure, con una decisione passata in giudicato, aveva accertato il diritto del professionista di godere della rivalutazione del richiamato periodo contributivo, condannando l’Inps a versare, in favore di Cassa forense, i contributi dovuti appunto a titolo di rivalutazione e individuando quest’ultima (ente al quale era stata rivolta la richiesta di ricongiunzione) quale unico soggetto obbligato a erogare la pensione. In ragione di tale decisione il legale aveva quindi evocato in giudizio l’Inps per chiederne la condanna al pagamento degl’importi dovuti a Cassa forense e al risarcimento dei danni (e, in una distinta controversia, chiamando in causa Cassa forense, per sentirla condannare all’immediato accredito della rivalutazione contributiva e al risarcimento dei danni commisurati ai ratei di pensione). Con la conseguente decisione dell’adito tribunale veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’avvocato nei confronti di Cassa forense, con rigetto della domanda di manleva avanzata da quest’ultima nei confronti dell’Inps. In ragione di detta sentenza il legale aveva visto riconoscersi il possesso dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità, con riconoscimento del risarcimento del danno derivante dalla mancata costituzione della pensione di anzianità. La successivamente adita Corte d’appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto-, nel respingere tutti i proposti gravami (diretti e incidentali), ha confermato la pronuncia di prime cure. Ad avviso della Corte territoriale spettava alla sola Cassa Forense (in quanto destinataria della ricongiunzione contributiva) erogare la richiesta pensione alla cessazione dell’ultima attività svolta come avvocato, a prescindere dall’omesso effettivo trasferimento del costo dei contributi, essendo previsti i requisiti contributivi prescritti dalla legge per beneficiare della pensione di anzianità. Emergeva quindi un danno risarcibile, conseguente all’inadempimento di Cassa Forense per la mancata costituzione della pensione di anzianità. Da qui il ricorso per cassazione proposto da Cassa Forense, affidato a tre motivi: il primo (sostanzialmente di natura processuale) ritenuto infondato; il secondo accolto e il terzo assorbito nel precedente (in quanto afferente all’aspetto logicamente consequenziale della quantificazione del danno risarcibile e della domanda di manleva e presuppone che un danno risarcibile, in concreto, sia riconosciuto). L’ordinanza in commento censura la statuizione di seconde cure, ritenendo le sottese argomentazioni prive di portata risolutiva. Ad avviso del collegio di legittimità alla fattispecie scrutinata si attagliano le previsioni della richiamata legge n. 45/1990, applicabili ex art. 1, co. 2, anche alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione richiesta dal “libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.” L’art. 5 della legge chiarisce inoltre che “le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.”; La legge, per effetto della rituale domanda dell’interessato, sancisce quindi specifici obblighi per la gestione previdenziale presso cui s’intende accentrare la posizione assicurativa: a) obblighi di richiesta alla gestione di provenienza; b) obblighi d’interlocuzione con la parte istante, in un quadro improntato alla leale collaborazione tra le due gestioni. A tali obblighi è assoggettata anche la ricongiunzione di successivi segmenti di contribuzione, come quelli concernenti l’esposizione all’amianto, già affrontati nei precedenti procedimenti di merito. Secondo l’ordinanza in commento, la sentenza impugnata giunge a considerare tamquam non essent sia la disciplina sulla ricongiunzione, dettata al precipuo fine di valorizzare i contributi versati presso una gestione diversa, sia la sottostante sentenza sul punto del Tribunale di Taranto, che, per la medesima finalità, e sempre su impulso del professionista, ha impartito circostanziate disposizioni alla gestione di provenienza e, dall’angolo visuale della disciplina di legge sulla ricongiunzione e del comando del giudice che ha inteso concretizzarla, difetta in radice un elemento costitutivo della domanda risarcitoria: la violazione di legge da parte del soggetto indicato come inadempiente. Ma vi è di più. Il professionista ha identificato il pregiudizio risarcibile nella perdita del diritto di beneficiare della pensione di anzianità e tale pregiudizio è stato commisurato al trattamento pensionistico che all’interessato sarebbe stato corrisposto da tale decorrenza e sino alla decisione di primo grado. Orbene, affinché si possa configurare un danno risarcibile di tal guisa, è necessario che il diritto sia stato irrimediabilmente pregiudicato e che il suo titolare non possa più rivendicarne il riconoscimento, oltre a che, di tale diritto, sussistano tutti i presupposti e che la condotta antigiuridica dell’obbligato l’abbia vanificato. Solo allorché si riscontrino tali requisiti, soccorre la tutela risarcitoria, che ristora il danneggiato delle perdite subite e del lucro cessante causalmente riconducibili alla mancata attribuzione del bene della vita. A bene vedere, però, nessuno di tali elementi è ravvisabile nel caso di specie, nel quale non sussiste una privazione definitiva del diritto di conseguire la pensione di anzianità, atteso che tale diritto, senza i contributi dovuti a titolo di rivalutazione, non è stato negato in radice, ma è stato soltanto differito. Senza inoltre sottacere il fatto che non è possibile individuare un danno, corrispondente alla pensione d’anzianità, per chi non abbia soddisfatto una delle condizioni essenziali per conseguirla, atteso che, come già rammentato, l’art. 3, co. 2, della legge n. 576/1980 è inequivocabile nel disporre che la corresponsione della pensione di anzianità sia subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore. Del resto, per la pensione di anzianità, indipendente dall’età e fondata esclusivamente sulla durata dell’attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva, tale condizione non confligge con i principi costituzionali e, in particolare, con il principio di eguaglianza, come a suo tempo fatto rilevare dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 73/1992. Di conseguenza, l’avvocato che continui a esercitare l’attività e così si ponga in una posizione che preclude il conseguimento della pensione di anzianità, non può richiedere un risarcimento del danno parametrato a quella pensione di anzianità, che non avrebbe alcun titolo per richiedere per la dirimente ragione della mancata cancellazione dall’albo, né può invocare un pregiudizio connesso con la perdita d’una posizione di vantaggio (la pensione di anzianità), controbilanciata in maniera indefettibile da un sacrificio (la cessazione dell’attività lavorativa), chi a quel sacrificio, per libera scelta, non si sobbarchi. Ad avviso dell’ordinanza in commento, un tale argomento risponde “a un imperativo logico e a un’esigenza immanente al sistema della responsabilità civile, che mira a ristabilire la situazione del danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata senza l’illecito produttivo del danno, senza però dare àdito, al di fuori di ogni parametro legale, ad arricchimenti ingiustificati (Cass., S.U., 22 maggio 2018, n. 12564).” La prosecuzione dell’attività lavorativa è come detto incompatibile con il trattamento in questione, proprio perché consente all’avvocato di percepire un reddito, e tale circostanza non può non rivestire un rilievo essenziale anche nel vaglio della domanda risarcitoria che ha nella pensione di anzianità il suo termine di raffronto. La pretesa di cumulare il reddito ricavato per effetto d’una legittima scelta e, sotto forma di risarcimento del danno, il trattamento pensionistico inconciliabile con una scelta siffatta non può che essere foriera di una locupletazione indebita. Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena Visualizza il documento: Cass., ordinanza 21 settembre 2023,n. 27049 Scarica il commento in PDF L'articolo La Corte di cassazione conferma l’obbligo di cessazione dell’attività legale per l’accesso alla pensione di anzianità erogata da Cassa Forense sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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