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la-prova-della-legittimazione-attiva-della-societa-cessionaria

La Cassazione (Cass. n. 17944/2023) ha chiarito che in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distingue a) la notificazione della cessione b) dalla dimostrazione dell’avvenuta cessione:

–  la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;

–  ove quest’ultima sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 TUB (v. anche art. 4, comma 1, L. n. 130/1999). In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell’essere o no il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 39528/2021: la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è aperta al contraddittorio processuale, ed anche rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; Cass. n. 20948/2013; v. anche Trib. Velletri 21.9.2022 n. 1730: spetta al giudice verificare la coincidenza del soggetto che esercita l’azione o vi resiste con quello cui la legge riconosce il potere di agire e contraddire in ordine al rapporto dedotto in lite).

Come noto, la legitimatio ad causam rappresenta una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa (Cass. n. 3104/2012; Cass. n. 21925/2015).

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