Inadeguatezza degli assetti organizzativi in una situazione di equilibrio economico finanziario
Tribunale di Catanzaro, decreto del 6 febbraio 2024
Parole chiave Ricorso ex art.2409 c.c. – Ispezione giudiziale – mancanza adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili – irregolarità gravi e attuali
Massima: “L’inottemperanza all’obbligo di istituire gli adeguati assetti può condurre alla revoca dell’organo amministrativo a prescindere dalla sussistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società e anche in assenza di un pregiudizio concreto e attuale“.
Disposizioni applicate: art.2409 c.c., art.78 c.p.c.
CASO E SOLUZIONE
Il Tribunale di Catanzaro (Sezione Specializzata in materia di Imprese), con decreto in data 06/02/2024, si è occupata del ricorso, ex art.2409 c.c., presentato da un socio di minoranza di una società agricola, il quale denunziava il compimento da parte dell’amministratore di gravi irregolarità; nello specifico, il socio lamentava gravi irregolarità addebitabili all’amministratore, quali: a) la stipulazione di un contratto di comodato oneroso ad un corrispettivo vile, in violazione della disciplina delle imposte di registro ed in aperto conflitto di interessi; b) l’accollo di tutti i costi connessi imposti dai Vigili del Fuoco, che avrebbe dovuto sostenere la società utilizzatrice; c) l’impiego di dipendenti della società in mansioni estranee all’attività sociale; d) l’esistenza di movimenti finanziari tra società e soci sotto forma di distribuzione di riserve, avvenuta in assenza di delibere assembleari ed in modo non proporzionale alle partecipazioni detenute dai soci, e l’utilizzo di risorse sociali per finalità estranee all’attività sociale; e) l’assenza di somme di denaro almeno contabilmente sparite, ossia in assenza di una fuoriuscita finanziaria; f) l’assenza di un adeguato assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’azienda, la quale viene gestita senza una seria programmazione ed alcuna seria e rigida logica imprenditoriale, come dimostrato dall’assenza, nel bilancio 2021, di alcun cenno ai plurimi crediti sussistenti. Il Tribunale, esaminate le costituzioni in giudizio dell’amministratore e del curatore speciale per la rappresentanza e assistenza in giudizio della società, ha precisato che il procedimento ex art. 2409 c.c. è volto a realizzare la ripresa della normale e corretta gestione sociale e che l’indizio di irregolarità gestionali deve essere serio, preciso e grave; inoltre, le irregolarità gestionali devono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società.
Entrando nel merito del ricorso, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente abbia assolto l’onere probatorio di segnalare indizi idonei a manifestare il sospetto dell’esistenza di irregolarità e che, per accertare gli elementi di fatto posti a base della denunzia sia necessario far ricorso allo strumento dell’ispezione previsto dall’art.2409 c.c., non potendo il Tribunale escludere il fondamento totale o parziale delle censure avanzate dal ricorrente e la loro idoneità attuale a recare danno alla società.
Analizzando le censure di parte ricorrente, il Tribunale ritiene non necessario approfondire ulteriormente le questioni sub a) (ritenuta non connotata dalla necessaria gravità), b) e c), mentre ritiene che le restanti condotte denunciate siano ancora gravi e attuali, perché esse appaiono la conseguenza dell’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, finalizzato alla rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale; nello specifico, la società non possiede un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali e non ha proceduto a nessuna operazione di rettifica contabile alla luce dei costi pacificamente sostenuti per finalità extrasociali. Il Collegio, conclusivamente, ha affermato un principio molto importante, ossia che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenta una grave irregolarità, anche, anzi soprattutto, in un’impresa in situazione di equilibrio economico finanziario, tale da poter predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative (cfr. decreto del Tribunale di Cagliari del 2 marzo 2022).
Tale sentenza si pone in linea di continuità con il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari il 19 gennaio 2022; nella fattispecie in esame, l’irregolarità denunciata consisteva nell’inerzia nell’attività di recupero dei crediti sociali. L’ispettore nominato precisava che l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo si concretizzava in specifiche carenze, quali il mancato aggiornamento dell’organigramma, l’assenza di un mansionario, l’inadeguata progettazione della struttura organizzativa oltre che nell’assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali. L’inadeguatezza dell’assetto amministrativo emergeva dalla mancata redazione del budget di tesoreria e in generale di strumenti di natura previsionale, di una situazione finanziaria giornaliera, di un piano industriale e strategico a breve e medio-lungo termine, e dall’assenza di strumenti di reporting. Infine, l’inadeguatezza dell’assetto contabile risultava provata dal fatto che la contabilità generale non consentiva di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci, dall’assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, da analisi di bilancio unicamente finalizzate alla redazione e della relazione sulla gestione, e dalla mancata redazione del rendiconto finanziario. Di conseguenza il Tribunale, ritenendo accertata l’esistenza di gravi irregolarità, disponeva delle misure provvisorie consistenti nella nomina di un amministratore giudiziario per l’attività di recupero dei crediti e per l’adozione di assetti organizzativi che dovranno essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e concretamente adottati dalla stessa, pur nel rispetto della discrezionalità dell’organo gestorio nella adozione delle misure di gestione ritenute opportune.
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