Credito d’imposta per gratuito patrocinio: le istruzioni per l’utilizzo in compensazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 24/E del 2024, ha fornito le istruzioni da seguire per utilizzare in compensazione il credito d’imposta che spetta per il gratuito patrocinio nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita
In caso di procedure di mediazione e negoziazione assistita, l’avvocato che opera in gratuito patrocinio può ottenere il compenso tramite credito d’imposta.
Come previsto dall’articolo 15-octies del decreto legislativo numero 28 del 2010 e dall’articolo 11-octies del decreto numero 132 del 2014, le regole operative sono state definite con il provvedimento del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il professionista può utilizzare le somme maturate in compensazione tramite il modello F24 e, con la risoluzione numero 24/E del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice tributo da utilizzare e le istruzioni operative da seguire.
Credito d’imposta per gratuito patrocinio: le istruzioni per ottenerlo
Nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita l’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis, del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014, ridotto della metà.
In caso di accordo, il professionista può scegliere di ottenere il pagamento delle somme o anche di beneficiare di un credito d’imposta.
Come previsto dal decreto attuativo, l’avvocato deve emettere fattura e presentare istanza di riconoscimento dell’agevolazione, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dell’importo che spetta all’avvocato.
Per l’utilizzo in compensazione il professionista che ha operato in gratuito patrocinio deve attenersi alle cifre comunicate dal Ministero della Giustizia, “a pena di scarto dell’operazione di versamento”.
Credito d’imposta per gratuito patrocinio: le istruzioni per utilizzarlo
I beneficiari del credito d’imposta possono verificare gli importi disponibili da utilizzare tramite modello F24 all’interno del proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Dal Ministero della Giustizia, infatti, arrivano all’Amministrazione finanziaria gli elenchi dei soggetti destinatari dell’agevolazione con l’importo del credito concesso, allo stesso modo vengono comunicate anche eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
In fase di compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati al gratuito patrocinio, gli avvocati interessati devono indicare il codice tributo 7070 denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132” che è stato istituito con la risoluzione numero 24/E del 2024.
La sequenza di cifre deve essere esposta nella sezione “Erario” e, in particolare, in corrispondenza delle cifre indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Bisogna, invece, far riferimento alla colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Così come indicato nel cassetto fiscale, nel campo “anno di riferimento” è necessario specificare per esteso l’anno di riconoscimento del credito.
In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza con i dati ricevuti dal Ministero della Giustizia e, in caso di incongruenze, procede con lo scarto.
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