L’evoluzione digitale del codice di procedura civile nel correttivo Cartabia
Nel mese di febbraio il Governo ha approvato il primo provvedimento correttivo della riforma processuale del 2022, nota anche come “Cartabia”. L’atto del Governo è stato trasmesso in data 6 marzo 2024 a Camera e Senato e assegnato alle Commissioni Giustizia e Bilancio, che hanno termine fino al 5 maggio per esprimere il parere. Le innovazioni recate incidono ad ampio spettro sul codice di procedura civile vigente e appaiono ispirate alla volontà di razionalizzare alcuni punti oscuri della riforma e correggere anche errori di coordinamento tra vecchie e nuove disposizioni.
Inoltre, uno degli scopi espressamente dichiarati dal Governo è quello di proseguire “sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico”. In tal senso “si è provveduto ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano ad un ormai superato processo “analogico” e prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria” (si riportano stralci testuali della relazione di accompagnamento al testo del decreto correttivo).
A tale ultimo proposito val la pena ricordare come una delle questioni che hanno suscitato interrogativi all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del processo civile è stata la mancanza di riferimenti alla possibilità di utilizzo del duplicato informatico da parte dell’avvocato.
Come noto, infatti, molte delle disposizioni riguardanti il processo telematico sono migrate da leggi speciali al codice di rito (o alle disposizioni di attuazione); ebbene, in questa fase di passaggio si sono in effetti persi tutti i riferimenti al duplicato informatico, che erano presenti ad esempio del decreto legge n. 179 del 2012.
Per la verità in pochi ritenevano che l’omissione fosse espressione di una precisa volontà di non consentire l’utilizzo di tale risorsa digitale; in ogni caso, con l’intervento correttivo, si porrà fine ad ogni dubbio sul punto visto che verrà espressamente menzionata, ad esempio, la possibilità di utilizzare il titolo esecutivo sia in copia conforme che in duplicato e di notificarlo in tale duplice forma.
Un’altra area di intervento “digitale” riguarderà la composizione del fascicolo processuale, che vedrà in primo luogo la definitiva scomparsa del fascicolo di parte. Dall’art. 165 c.p.c. scomparirà infatti la previsione secondo cui l’attore si costituisce depositando il proprio fascicolo e si prevederà invece che l’attore si costituisce iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale della citazione e tutti gli altri documenti necessari.
Come logica conseguenza di quanto precede, l’art. 168 non conterrà più la previsione che nel fascicolo d’ufficio sono inserite le copie dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie (in carta non bollata) ma verrà invece previsto che detto fascicolo contiene l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.
Si tratta di disposizioni molto importanti che non solo prendono atto di una realtà evidente a tutti gli utenti del processo telematico, vale a dire la scomparsa nei fatti del fascicolo di parte, ma pongono le basi anche per una razionalizzazione delle produzioni documentali nei successivi gradi di giudizio.
Poiché gli atti e documenti prodotti dalle parti in una determinata fase processuale confluiranno solo ed esclusivamente nel fascicolo d’ufficio e non nel fascicolo di parte (ormai non più esistente), non vi sarà alcun onere per le parti di riprodurre integralmente tale compendio documentale.
L’intero fascicolo d’ufficio verrà trasmesso per via informatica dall’ufficio giudiziario inferiore a quello superiore e le parti potranno limitarsi a depositare i soli atti e documenti “nuovi”, ovvero riguardanti lo specifico grado adito successivamente (es. la Corte d’Appello in sede di impugnazione).
Per la verità, un piccolo retaggio del passato sembra destinato a rimanere ma solo per l’eventualità remota che comunque si crei un fascicolo analogico; l’art. 169 c.p.c. prevederà infatti la possibilità di ritirare il fascicolo cartaceo “eventualmente depositato”.
Ulteriori importanti interventi saranno effettuati sul fronte del domicilio digitale; saranno infatti introdotte numerose disposizioni volte a dare alle parti la facoltà di indicare, in luogo della residenza o dell’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale.
Inoltre, in tema di notificazioni da parte dell’avvocato verrà definitivamente abrogata la norma di cui all’art. 3-ter, comma 2, legge 53 del 1994 in forza della quale la notifica telematica rivolta a soggetto obbligato a dotarsi di domicilio digitale, non andata a buon fine per causa a lui imputabile, si esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa.
Come noto, questa disposizione non ha mai trovato effettiva applicazione e la sua entrata in vigore è ora virtualmente differita al 31 dicembre ’24.
Con il correttivo essa scomparirà e verrà sostituita da una più razionale previsione secondo cui l’atto da notificare verrà inserito “nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale”. La notificazione si avrà quindi per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accederà all’area riservata.
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