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Reginde: come funziona l’iscrizione

Come funziona l’iscrizione al Reginde e quali sono i casi in cui è possibile procedere autonomamente? Le istruzioni sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici regolato dal DM n. 44 del 2011

 

Il Reginde, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, regolato dall’articolo 7 del DM n. 44 del 2011 e gestito dal Ministero della Giustizia, riporta i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di diversi soggetti che interagiscono per via telematica con gli uffici giudiziari.

È possibile consultarlo tramite i cosiddetti Punti di Accesso alla Giustizia digitale o tramite il portale ministeriale.

Per chi opera in ambito legale risultare iscritto è fondamentale. E ci sono due strade per entrare a far parte dell’elenco: una panoramica su come funziona l’iscrizione.

Reginde: iscrizione tramite l’ente o l’ordine

È possibile riassumere in tre categorie coloro che entrano a far parte del Reginde:

  • soggetti appartenenti ad un ente pubblico, è il caso di avvocati e funzionari dell’Avvocatura dello Stato, per fare un esempio;
  • professioniste e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con apposite leggi, come il Consiglio nazionale del Notariato;
  • altri professionisti che non risultano iscritti ad alcun albo: ad esempio coloro che vengono nominati dal giudice come consulenti tecnici d’ufficio o in generale ausiliari del giudice.

In linea di massima sono gli enti o gli ordini a effettuare l’iscrizione. Nel caso in cui si svolga il ruolo di difensore, infatti, è obbligatorio che la procedura venga eseguita dall’ordine professionale o dall’ente di appartenenza, che può procedere alla registrazione dei soggetti che ne entrano a far parte inviando una richiesta di censimento formale.

La domanda deve essere inoltrata all’indirizzo prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it e deve riportare i seguenti dati:

  • informazioni idonee a identificare l’ente o l’ordine;
  • la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all’invio delle informazioni riguardanti i soggetti interessati;
  • il nominativo del delegato all’invio delle informazioni.

L’Ente, poi, dopo aver ricevuto la risposta positiva di avvenuto censimento, dovrà inviare, sempre via PEC, un file con le informazioni necessarie alla registrazione nel Reginde.

Anche coloro che non sono dotati di PEC possono essere iscritti al Registro: in questo caso, però, possono accedere solo al servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

Allo stesso modo anche le Pubbliche Amministrazioni dotate di una autonoma soggettività processuale possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati appartenenti all’amministrazione inviando prima una richiesta di censimento e successivamente tutti i dati da inserire.

Come funziona la registrazione in proprio al Reginde

Al Reginde si arriva anche seguendo una strada diretta. I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo o i soggetti che appartengono ad ordini che non hanno inviato la richiesta possono registrarsi al Reginde autonomamente in due modalità:

  • tramite un Punto di Accesso;
  • utilizzando la funzionalità dedicata disponibile sul Portale del Processo Telematico.

Per utilizzare il servizio online è necessario procedere con l’identificazione forte che si concretizza tramite identità digitale SPID o token crittografico con un certificato di autenticazione, come ad esempio la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuata l’autenticazione, è necessario selezionare il proprio codice fiscale, che compare nella pagina. Cliccando sulla sequenza alfanumerica, si apre una nuova schermata che bisogna completare con i propri dati.

Inoltre è necessario completare la procedura caricando il file con la copia informatica della nomina o con il conferimento dell’incarico da parte del giudice, che deve essere firmato in maniera digitale dal soggetto che deve eseguire la registrazione.

Se il professionista si iscrive a un albo, o nel caso in cui successivamente arrivi la copia dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall’ordine e risulta cancellata la precedente iscrizione.

Della procedura il professionista viene informato via PEC.

Gentile professionista,
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