L’ordinanza in commento (Cass., 16 dicembre 2022, n.37019) esamina una vicenda peculiare, relativa a un infortunio sul lavoro occorso a un associato in partecipazione, il quale era legato da un rapporto di convivenza e di cogenitorialità con l’amministratrice unica della società associante e, in occasione dell’incidente, era risultato in stato di ebrezza alcolica.
La domanda risarcitoria dell’infortunato era stata rigettata sia in primo, sia in secondo grado (degno di nota è il passaggio relativo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dell’amministratrice/compagna di vita); in particolare, i Giudici del gravame avevano ritenuto che l’art. 2087 c.c., invocato dall’infortunato, potesse trovare applicazione esclusivamente nei confronti del lavoratore subordinato e che pertanto non incombesse sulla società associante l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligo di sicurezza; di avviso opposto è la pronuncia in esame, la cui motivazione parte da due constatazioni, l’una, inerente all’associante, riguarda la titolarità dell’impresa e dei poteri gestori e di direzione (e pertanto delle relative responsabilità), mentre l’altra, inerente all’associato, riguarda l’assimilazione della relativa posizione lavorativa a quella del lavoratore subordinato, espressamente prevista, in materia di sicurezza, dall’art. 2, comma 1, lett. a) del t.u. n. 81/2001 (che qualifica, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione e protezione, come lavoratore qualsiasi
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, e ricomprende in tale
genus espressamente l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c.): ad avviso dei Giudici di legittimità, lo stesso vale per quanto concerne l’individuazione del campo di applicazione dell’art. 2087 c.c., che funge da norma di chiusura del sistema di prevenzione e sicurezza – e ciò è dimostrato già dalla lettera della norma, la quale è riferita ai
prestatori di lavoro e cioè a una categoria più ampia rispetto a quella del
prestatore di lavoro subordinato definita all’art. 2094 c.c. – e si applica pertanto a
tutti i lavoratori attratti nell’alveo di protezione della sicurezza e della salute sul lavoro (le due sentenze citate in motivazione, la n. 21694/2011 e la 21894/2016, sono relative alla responsabilità del committente e a fattispecie di esternalizzazione delle lavorazioni),
purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.
Non è dunque la
formale categoria contrattuale a individuare i lavoratori destinatari del sistema sicurezza, bensì
lo svolgimento di un’attività lavorativa in un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro; con specifico riferimento al contratto di associazione in partecipazione, la conclusione è armonica non soltanto con la pronuncia della Corte Costituzionale 2.7.1992, n. 332, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.p.r. n. 1124/1965, nella parte in cui non prevede tra le persone da assicurare all’I.N.A.I.L. gli associati in partecipazione, ma anche con il percorso normativo che ha progressivamente esteso le tutele tipiche del lavoro subordinato a tale categoria di collaboratori dell’impresa associante, mediante la valorizzazione del loro
apporto di attività lavorativa (v. la l. n. 92/2012, la cui disciplina è mirata a scongiurare l’abuso del contratto di associazione in partecipazione, la l. n. 99/2013, che, tra l’altro, estende agli associati le procedure atte a rendere validi ed efficaci i negozi abdicativi del rapporto e prevede una procedura di stabilizzazione del rapporto stesso con instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il d.lgs. n. 269/2003, in materia di assicurazione previdenziale).
L’equiparazione dell’associato in partecipazione al dipendente incide sulla ripartizione dell’onere della prova, e a questo tema è dedicata la parte finale della motivazione, la quale precisa come, stante la premessa, si renda necessaria una nuova valutazione della fattispecie oggetto di causa,
da condurre secondo le disposizioni in materia di salute e sicurezza applicabili anche alla figura contrattuale in esame e
nel rispetto del connesso regime probatorio; donde la cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado.
Michele Caro, avvocato in Massa
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Cass., ordinanza 16 dicembre 2022, n. 37019
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Anche l’associato in partecipazione è tutelato dalla normativa inerente alla prevenzione e alla protezione, nonché dalla norma generale di chiusura del sistema sicurezza, di cui all’art. 2087 c.c. sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.