La sentenza annotata (Corte Cost., 23 febbraio 2023, n. 26) prende posizione su di una questione interessante, a cavallo tra il diritto del lavoro e il diritto amministrativo, relativa al se la cessazione, a monte, del direttore generale di Azienda Unità Sanitaria Locale – AUSL implichi o meno, a valle, la cessazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario.
È noto che la nomina di un Direttore generale AUSL è di competenza della Regione, di cui l’Azienda sanitaria interessata è parte (art. 3 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.) mentre il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal Direttore Generale, ex art. 3, comma 1- quinquies, d.lgs. n. 502/1992, cit.
Lo stesso comma 1-
quinques, di cui sopra, prevede che il direttore sanitario e il direttore amministrativo “
partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale”.
La l. Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (PRS 2004-2016) ha optato per una soluzione di vero e proprio collegamento non meramente genetico, ma anche funzionale in tutti i sensi fra le prefate figure, ispirate al noto brocardo “
simul stabunt, simul cadent”, ridimensionando il principio di separazione tra politica e amministrazione, in favore della prevalenza della prima sulla seconda.
Infatti, l’art. 15, comma 5, periodo secondo della succitata legge regionale ha previsto che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale “
hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale”.
La Corte Regolatrice (Cass. – Sez. Lav., ord. 18 ottobre 2021- reg. ord. n. 1 del 2022), chiamata in ultima istanza a pronunciarsi sul ricorso di un direttore amministrativo di una AUSL calabrese, con un esito ad egli sfavorevole nel giudizio di appello, revocando in dubbio la compatibilità della surriferita norma con gli artt. 97, secondo comma (buon andamento PA), e 98, primo comma (dovere di neutralità dei pubblici impiegati), Cost., ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Quest’ultima, quindi, ha sostanzialmente accolto il primo rilievo formulato dal giudice a quo (art. 97 Cost.), omettendo di esaminare, in virtù del criterio della ragione più liquida, il secondo rilievo incentrato sull’art. 98 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma si ponga in contrasto con il principio di buon andamento della P.A., sulla base di due considerazioni di fondo:
– l’esposizione dell’Ente sanitario al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, in stridente contrasto con l’esigenza di continuità, al netto di soluzioni, dell’azione amministrativa dell’azienda sanitaria;
– l’interruzione automatica del rapporto di impiego con il direttore sanitario e il direttore amministrativo, peraltro, introduce un indebito meccanismo di “
spoil system”, dettato da ragioni esterne (sostanzialmente politiche), a discapito di ogni possibile verifica sulla qualità e sul grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle due figure in esame.
La sentenza in parola, che poggia, ad avviso dello scrivente, su condivisibili ragioni di equilibrio e bilanciamento tra attività politica ed attività amministrativa si mostra conforme all’orientamento seguito dalla Corte in questi ultimi anni (C. cost., 19 luglio 2011, n. 228; C. cost., 21 giugno 2010, n. 224, tutte consultabili in www.cortecostituzionale.it.
Va evidenziato, infine, che la sentenza annotata, in uno alle altre due sopracitate, rappresenta un deciso superamento di un precedente orientamento, si segno opposto, sostenuto in passato dalla Consulta stessa.
Questa, infatti, con sentenza 16 giugno 2006, n. 233, si era pronunciata sul similare art. 14, comma 3, l. Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 – recante «
Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)» – nella parte in cui prevede la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle aziende medesime.
In sede di delibazione sulla relativa eccezione di illegittimità costituzionale, la Corte ebbe a ritenere che la disposizione non violasse l’art. 97 Cost., ma,
ad maiora, lo corroborasse, nel senso di rinvenire nella esigenza di assicurare una consonanza gestionale tra direttore generale, amministrativo e sanitario, una declinazione attuativa del criterio di buon andamento dell’attività amministrativa.
Paolo Capitelli, responsabile unità affari legali e albo avvocati del CNR
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C. cost., 23 febbraio 2023, n. 26
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AUSL-Cessazione del Direttore Generale e possibile effetto domino verso Direttore amministrativo e sanitario. La Consulta lo nega sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.