Il Tribunale di Lecco, con la sentenza in commento (n. 159 del 31 ottobre 2022), aderisce all’ormai consolidato orientamento secondo il quale la fattispecie del g.m.o. di licenziamento è connotata da due elementi costitutivi, i quali debbono pertanto ricorrere entrambi ai fini della validità del licenziamento: il primo, è costituito dal riassetto organizzativo e dal nesso causale tra il medesimo e la soppressione del posto di lavoro del licenziando, mentre il secondo – che in precedenza fungeva da limite esterno al diritto di licenziare (per g.m.o., appunto) – è costituito dall’impossibilità di adempiere all’obbligo di
repêchage, oggi attratto anch’esso all’interno della fattispecie legale.
La sentenza ha ad oggetto un licenziamento assistito dall’art. 18 st. lav. e, per corroborare il proprio assunto, apre la motivazione richiamando la sentenza n. 125 del 19.5.2022 della C. Cost., e la conseguente applicabilità della tutela reintegratoria alle vicende nelle quali
sia evidente e facilmente verificabile l’assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento; posta detta premessa, il Giudice ritiene possibile decidere la causa – in fase di opposizione, e dunque a cognizione piena – senza necessità di espletare attività istruttoria, ritenendo di essere al cospetto di un’ipotesi di insussistenza del fatto, integrata, in primo luogo, da una condotta datoriale atta e
elidere il nesso causale tra riassetto organizzativo e soppressione del posto di lavoro, per effetto di una
artificiosa e arbitraria selezione del personale da licenziare, ma, al contempo, anche dall’
evidente insussistenza della ragione inerente a una diversa utilizzazione del lavoratore.
Una consimile situazione, di ritenuta palese e insanabile insussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del g.m.o. di licenziamento, è derivata dalle istanze istruttorie e dalla documentazione della società datrice di lavoro, le quali sono state ritenute carenti al punto di essere inidonee a provare l’invocato motivo; in particolare, la relazione scritta del responsabile commerciale, attestante la trasformazione tecnologica del mercato del comparto, è stata ritenuta inidonea a rivelare gli specifici riflessi della stessa sulla situazione dell’azienda, la quale avrebbe dovuto (e ben potuto) documentare l’effettiva trasformazione del proprio parco macchine, e quindi, sempre in relazione al primo elemento costitutivo del g.m.o., e cioè alla selezione del lavoratore licenziando – definito
unico tecnico con competenze esclusivamente di tipo meccanico e con nessuna capacità in campo elettrico ed elettronico – avrebbe dovuto dimostrare il necessario nesso di causalità, ma, su quest’ultimo punto, è stata evidenziata la mancata produzione di schede di lavorazione (invece fornite per il restante personale) atte a dimostrare l’assunto dell’inutilizzabilità di una professionalità divenuta obsoleta in ragione del progresso tecnologico nel settore.
A quest’ultimo riguardo, la motivazione passa a esaminare il secondo elemento costitutivo del g.m.o., premettendo che, non sussistendo pacificamente una situazione di crisi, ma una situazione di mera trasformazione tecnologica, l’onere della prova in ordine all’inutilità/incollocabilità alternativa del lavoratore
si presenta come particolarmente rigoroso e richiede il ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi; ciò posto, ai fini del relativo assolvimento la sentenza in esame richiede l’allegazione – omessa dalla datrice di lavoro – degli elementi caratterizzanti le diverse professionalità ancora utilizzabili e, viceversa, di quelle non più tali, al fine di verificarne concretamente il possesso, o no, da parte del licenziato, ma anche, in riferimento alla professionalità giudicata obsoleta, in, dichiarata necessaria, ottemperanza dei principi di buona fede e correttezza, la dimostrazione non soltanto dell’impossibilità del
repêchage, ma anche dell’impossibilità (o quantomeno dell’antieconomicità) della riqualificazione professionale del dipendente (attraverso corsi professionali o affiancamento).
L’onere di dimostrare il secondo elemento costitutivo del g.m.o. di licenziamento, e cioè di non poter adempiere l’obbligo di ricollocazione, si colora dunque di particolare intensità, in un contesto già caratterizzato dall’attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale l’onere medesimo ricade integralmente in capo al datore di lavoro, sulla base del principio di vicinanza della prova, e non necessita di collaborazione alcuna da parte del lavoratore.
In proposito, la sentenza Cass. 18 novembre 2022, n. 34049, anch’essa qui annotata, si segnala non soltanto in quanto, aderendo al ridisegno della fattispecie legale in esame, precisa come “
la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento debba essere riferita a entrambi gli elementi costitutivi del licenziamento per g.m.o.” ma anche perché, in un contesto processuale caratterizzato dall’assoluta mancanza di allegazioni, da parte del lavoratore licenziato, circa l’esistenza di posizioni lavorative disponibili, puntualizza ancora una volta come debba ritenersi superato l’orientamento che, in tema, esigeva
un atteggiamento collaborativo da parte del dipendente, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro utilmente assegnabili.
In modo sensibilmente diverso, la praticamente coeva sentenza Cass. 30 novembre 2022, n. 35225, anch’essa qui pubblicata, in riferimento a una fattispecie concreta inerente a un esercizio di ristorazione a conduzione famigliare, al termine di un
iter argomentativo meno perentorio e più ragionato, rigetta il ricorso di un lavoratore che aveva censurato il capo della sentenza di secondo grado con il quale era stato ritenuto assolto l’onere datoriale di provare l’impossibilità del
repêchage.
La motivazione di detta sentenza, in linea con l’ultimo orientamento, inizia infatti con la presa d’atto dell’inesistenza dell’onere del lavoratore di indicare i posti disponibili in azienda, ma aggiunge subito dopo che la mancanza di allegazioni del lavoratore vale a corroborare il quadro probatorio fornito dal datore di lavoro, di fatto rendendo in tal modo – e cioè, per così dire, con attenuazione riflessa dall’inerzia della controparte – meno rigoso l’onere che grava su quest’ultimo (nel caso di specie le mansioni residuali erano state redistribuite tra i soci, che partecipavano all’attività, e altre ipotetiche incombenze, definite
assolutamente residuali, erano state affidate al lavoratore in maniera saltuaria e occasionale).
Michele Caro, avvocato in Massa
Visualizza i documenti:
Trib. Lecco, 31 ottobre 2022, n. 159; Cass., 18 novembre 2022, n. 34049;
Cass., 30 novembre 2022, n. 35225
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Gli elementi costitutivi del g.m.o. di licenziamento; in particolare: il contenuto e l’ampiezza dell’onere della prova inerente all’elemento costitutivo consistente nell’impossibilità di repêchage, al cospetto dell’obsolescenza professionale sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.