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il-periodo-di-comporto-puo-essere-discriminatorio-tra-discriminazione-indiretta-e-accomodamenti-ragionevoli-la-cassazione-puntualizza
Come certamente si ricorderà, l’art. 1, co. Da 125 a 129, della legge 23.12.2014, n. 190 (la legge di stabilità per il 2015) ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di € 960 erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione; detto assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari, originariamente veniva corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 € annui. L’importo dell’assegno di 960 € annui raddoppiava a 1.920 € quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente era in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore ai 7.000 € annui. La misura è stata poi prorogata anche con riferimento alle nascite o alle adozioni intervenute tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 (ex art. 1, co. 141 e 142 della legge di bilancio per il 2018 e 23-quater del DL n. 119/2018 convertito con la legge n. 136/2018) ma solo per il primo anno di vita del bambino per il primo anno dopo l’adozione contro i tre anni precedenti. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è stato aumentato del 20%, a seconda dell’ISEE. L’art. 1, co. 340 e 341 della legge n. 160/2019 e l’art. 1, co. 336, della legge n. 178/2020 hanno rinnovato il bonus anche con riferimento ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 sempre esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione disponendone l’estensione a tutte le famiglie a prescindere dal reddito, con la conseguente universalizzazione della misura. L’assegno, erogato dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile ed è cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell’agevolazione, è corrisposto ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel Paese (v. anche Trib. Bergamo, ord. n. 1056/2018) e non concorre alla for­mazione del reddito ai fini fi­scali. Il bonus in esame non è stato rinnovato oltre il 31.12.2021 in quanto fatto confluire all’interno del cd. assegno unico. In materia, avendo la giurisprudenza di legittimità ravvisato i presupposti per la disapplicazione della disciplina nazionale che subordinava il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i soli cittadini di Paesi terzi, ponendosi una tale disciplina in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per la quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125 legge 190/2014 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 3, co.. 4, della legge 238/2021), nella parte in cui richiedeva ai soli cittadini extracomunitari la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (e per la quale si rinvia anche al commento La Corte costituzionale si pronuncia sul diritto di accesso da parte di cittadini stranieri ad alcune indennità economiche di sicurezza sociale, pubblicato su questa Rivista il 08.06.2022, sempre a firma di L. Pelliccia). A ben vedere, infatti, l’art. 12, lett. e), -rubricato “diritto alla parità di trattamento”, della direttiva 2011/98/UE dispone che i lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004. La normativa italiana, nel subordinare l’erogazione delle provvidenze in commento alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si poneva quindi in evidente contrasto con la disciplina europea, e da qui anche l’intervento della Consulta che ha anche sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, la quale ha dichiarato la normativa italiana incompatibile con l’art. 34 della Carta di Nizza (CDFUE) dettato in materia di sicurezza sociale e assistenza sociale («Il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi».). Due recenti interventi della sezione lavoro della Corte di Cassazione tornano di nuovo a fare luce sul diritto a percepire il c.d. bonus bebè (o anche assegno di natalità) da parte di cittadine extracomunitarie. Con l’ordinanza n. 4364 del 13.02.2023 i giudici di legittimità hanno chiarito che per ottenere detto bonus spetta anche al cittadino di Paese terzo ammesso in Italia a fini lavorativi o a fini diversi al quale è però consentito lavorare, sebbene privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del T.U. Immigrazione. Con l’ordinanza n. 9305 del 04.04.2023, qui commentata, la Corte regolatrice ha affrontato una fattispecie nella quale una cittadina extracomunitaria si era vista dall’Inps la corresponsione dell’assegno di natalità (i. c.d. bonus bebè, appunto) in quanto priva del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In entrambe le ordinanze la Suprema Corte ha richiamato sia la recente sentenza della Corte costituzionale n. 54/2020, sia i diritti previsti dal Regolamento CE n. 883/04 (che devono essere garantite, in forza dell’art. 12 direttiva n. 2011/98/UE, ai lavoratori menzionati al paragrafo 1, lettere b) e c) della stessa, tra cui i cittadini dei Paesi terzi ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi), sia ancora la sentenza della CGUE, Grande Sezione, 2 settembre 2021, n. C-350/20, punto 49. Ma torniamo all’ordinanza n. 9305/2023. Una donna extracomunitaria agisce in giudizio ex art. 28 d.lgs. 150/2011 contro il diniego dell’Inps di erogarle l’assegno di natalità, in quanto appunto priva del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (concesso quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 9 del TU Immigrazione: a) possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; b) disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; c) alloggio idoneo; d) assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; e) superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana). Nei due sottostanti gradi di merito il diniego dell’ente previdenziale viene dichiarato discriminatorio; in particolare, la Corte territoriale, diversamente dalla tesi pervicacemente sostenuta dall’Inps (l’aver agito conformemente alla legge nazionale) ha richiamato appunto la direttiva 2011/98/UE (che stabilisce la parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale a favore dei cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi o fini diversi, se ad essi è consentito lavorare), la quale, avendo efficacia diretta, deve essere applicata dall’ente previdenziale. Nel ricorso per cassazione l’Inps ha provato ha insistito, sia sul fatto che l’assegno di natalità è caratterizzato da stringenti limiti di spesa ed è estraneo al settore della sicurezza sociale, sia sul fatto che attribuire detto bonus anche a chi si trovi solo transitoriamente nel nostro Paese non sarebbe in linea con la finalità del beneficio. Questa tesi non ha convinto il collegio di legittimità che ha colto l’occasione per ricordare che l’assegno di natalità sopperisce ad una situazione di bisogno, essendo infatti, è diretto «a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona». Il riconoscimento di tale provvidenza costituisce quindi attuazione dell’art. 31 Cost., secondo il quale la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, va agevolata con misure economiche e altri aiuti economici. Inoltre, mutuando quanto affermato dalla Consulta, i presupposti richiesti dalla legge nazionale (ossia la titolarità di un permesso di soggiorno avente corso di validità da almeno cinque anni, un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, la disponibilità di un alloggio idoneo) sono privi di connessione con lo stato di bisogno che le prestazioni sono dirette a colmare; anzi, detti requisiti vanno addirittura a pregiudicare proprio i lavoratori che si trovano in una situazione di bisogno più pressante. Più nello specifico l’ordinanza in esame, facendo appunto essenzialmente leva sulla sentenza n. 54/2022 della Consulta (e ovviamente dei principi affermati in ambito comunitario) conferma la dichiarata finalità di detto assegno, ossia quella di sovvenire “a una peculiare situazione di bisogno”, in quanto, in aderenza all’art. 3, co. 2, Cost., tende “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, dando nel contempo attuazione al precetto contenuto nell’art. 31 Cost. il quale, com’è noto, impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (sentenza n. 54 del 2022, punto 13.2. del considerato in diritto). Essendo preminente, in tale misura, la finalità di tutela del minore, si rivela dunque all’evidenza irragionevole e discriminatoria la scelta d’imporre la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, il possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, la disponibilità di un alloggio idoneo, come detto “requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare” (punto 13.3. del Considerato in diritto). I requisiti selettivi tipizzati dalla legge eccedono “la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione” e finiscono con il pregiudicare “proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante” (ancora il punto 13.3. del considerato in diritto). Sotto il più diretto profilo processualistico, l’Inps aveva incentrato il proprio ricorso sul mancato possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, limitazione questa che, ad avviso della Suprema Corte, è stata oramai rimossa dall’ordinamento e ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza n. 54/2022. Tra l’altro, la lavoratrice interessata all’erogazione del bonus bebè era titolare di un permesso di soggiorno idoneo a consentirle di lavorare e, quindi, nel pieno diritto di invocare il principio di parità di trattamento, nei termini amplius specificati dalla sentenza n. 54/2022. Luigi Pelliccia, avvocato in Siena Visualizza il documento: Cass., ordinanza 4 aprile 2023, n. 9305 Scarica il commento in PDF L'articolo La Cassazione consolida l’orientamento sul bonus bebè per gli stranieri senza permesso di soggiorno di lungo periodo sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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