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la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-dellincumulabilita-della-pensione-quota-100-con-i-redditi-derivanti-da-lavoro-subordinato
Com’è noto, l’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019 (convertito dalla legge n. 26/2019) ha introdotto il sistema Quota 100, una forma di pensione anticipata accessibile in via sperimentale dal 2019 fino al 31 dicembre 2021. Per il 2022 l’istituto è stato sostituito con la c.d. Quota 102; per il 2023 sono ancora allo studio eventuali diverse soluzioni, per ora solo accennate nella relativa bozza della legge di bilancio. I beneficiari di Quota 100 sono i lavoratori dipendenti o autonomi vecchi iscritti: a) all’assicurazione generale obbligatoria (Inps lavoratori dipendenti e autonomi -ossia artigiani, commercianti e agricoltori-); b) alle forme esclusive (ex-Inpdap, dipendenti pubblici, addetti trasporto autoferrotramvieri); c) alla gestione separata. I beneficiari devono essere però iscritti ad una delle citate forme di previdenza obbligatoria prima del 1996; rimangono quindi esclusi i c.d. nuovi iscritti dal 1996 in poi. Non rientrano inoltre in tale disciplina gli iscritti alle casse previdenziali dei professionisti. Per accedere a tale forma di pensione anticipata è necessario conseguire i seguenti requisiti: a) un’età anagrafica di almeno 62 anni; b) un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Ai fini del conseguimento del diritto, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico delle già menzionate gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps (ovverosia: si può raggiungere il valore minimo dell’anzianità contributiva pari a 38 anni, sommando i periodi non coincidenti accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie). La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del relativo trattamento economico e fino alla data di maturazione dei requisiti dell’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo conseguiti anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti (esclusivamente) da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’eventuale percezione di un reddito incumulabile comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di introito de redditi prodotti e le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate dall’Inps. Della legittimità costituzionale di detta limitazione (recte, incumulabilità) dubitava il giudice del lavoro del Tribunale di Trento il quale, con ordinanza del 25 agosto 2021, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 3, del decreto-legge n. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) in riferimento all’art. 3, co. 1, Cost., nella parte in cui prevede appunto la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la c.d. Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La fattispecie scrutinata dal giudice di merito rimettente era riferita ad un ricorso presentato da un pensionato (con domande di accertamento negativo del diritto) avverso l’Inps con riguardo alla restituzione dei ratei di pensione versati nel periodo maggio 2019-agosto 2020. Il ricorrente, una volta maturata, la pensione anticipata di che trattasi, ha successivamente svolto prestazioni di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo redditi per complessivi 1.472,47 euro lordi, con richiesta quindi di ripetizione dei ratei versati (e non corresponsione dei ratei successivi) da parte dell’Inps. Ad avviso del Tribunale di Trento, La disposizione in esame avrebbe introdotto una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra il pensionato che svolga attività di lavoro autonomo occasionale, percependo compensi fino a 5.000 euro lordi annui, e il pensionato che svolga attività di lavoro dipendente, con retribuzioni contenute entro il medesimo limite, giacché soltanto il primo conserva il diritto alla pensione nell’anno solare in cui ha conseguito il reddito da lavoro. Sarebbero inoltre violati: l’art. 38, co. 2, Cost. -poiché, anche a fronte della percezione di redditi da lavoro di entità esigua, la decurtazione del trattamento pensionistico interverrebbe per l’intero anno solare- e gli artt. 4 e 36, co. 1, Cost. -poiché il sacrificio non proporzionato e irragionevole imposto al pensionato limiterebbe il diritto al lavoro-. Nel giudizio di costituzionalità si sono costituiti sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia l’Inps, chiedendo, rispettivamente, che la questione fosse dichiarata inammissibile -o, comunque, priva di fondamento- e infondata. Ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il Sindacato cronisti romani presso l’Associazione stampa romana ha depositato opinione scritta, a titolo di amicus curiae, ammessa con decreto presidenziale (atteso che l’opinione si diffonde sulla situazione previdenziale dei giornalisti e pubblicisti, segnalando le possibili ricadute del divieto di cumulo nel settore di riferimento). Con la sentenza in commento (n. 234 del 24 novembre 2022) il giudice delle leggi ha ritenuto la questione non fondata, partendo dal presupposto che il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. A tal fine, il legislatore ha preteso, e non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. La sentenza in commento evidenza, inoltre, come il riferimento che il giudice rimettente fa alla sentenza n. 416/2019 non sia dirimente nell’impostazione della questione sollevata, in ragione del fatto che la (evocata) comparazione fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, posto che non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. A ben vedere, infatti, il lavoro intermittente va ricondotto all’ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015); in assenza di una disciplina tradizionale dell’orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l’offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l’intento è all’evidenza quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l’altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. Orbene, la disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13, d.lgs. n. 81/2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio di costituzionalità che ci occupa, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un’indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16, d.lgs. n. 81/2015); entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. A contrariis, l’eterodirezione è del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale che, com’è noto, costituisce, infatti, un’area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell’art. 2222 del Codice civile; del resto, l’occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. Ed ecco allora che la differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo; mentre infatti al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l’obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, co. 2, del d.l. n. 269/2003, come successivamente convertito). Seppur in una fattispecie diversa, la Consulta (sentenza n. 104/2022) ha affermato che il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la medesima soglia di 5000 € non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata dell’Inps (di cui all’art. 2, co. 26, legge n. 335/1995) e detti redditi, ai sensi dell’art. 44, co. 2, del d.l. n. 269/2003 -come poi convertito-, non sono soggetti ad alcun prelievo previdenziale. Ed ecco allora che ad avviso della sentenza in commento, alla luce della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, va escluso che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti, atteso che l’assenza appunto di omogeneità fra le prestazioni di lavoro oggetto di scrutinio porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (cfr., ex plurimis, sentenze n. 127/2020; n. 32/2018; n. 241/2016; ordinanza n. 346/2004). A ben vedere, infatti, la scelta in tal senso operata dal legislatore -vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo- non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi (come nella fattispecie oggetto del giudizio) fra l’entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. Quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Sul punto, ad avviso della sentenza in commento, non può non considerarsi l’eccezionalità della misura pensionistica di che trattasi e che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell’adozione di una tale disciplina sperimentale, il legislatore ha infatti configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario e di conseguenza la prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è (per l’appunto) tesa a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la c.d. Quota 100 dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime giuridico di che trattasi, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce un elemento fattuale adeguatamente sufficiente a contraddire il presupposto richiesto dal legislatore al fine di fruire di un tale (e più) favorevole trattamento pensionistico anticipato, mettendo a rischio il dichiarato obiettivo occupazionale. Sul punto, la sentenza in commento richiama quanto in precedenza affermato dalla stessa Consulta con riferimento al diritto all’erogazione della NASpI (v. sent. n. 194/2021). Anche in questa prospettiva, quindi, l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal Tribunale rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione; il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide infatti in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente. Luigi Pelliccia, avvocato in Siena Visualizza il documento: C. cost., 24 novembre 2022, n. 234 Scarica il commento in PDF L'articolo La Corte costituzionale conferma la legittimità dell’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi derivanti da lavoro subordinato sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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