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linsostenibile-leggerezza-dellessere-vero-il-rapporto-tra-querela-di-falso-giudizio-in-cassazione-e-revocazione-in-una-controversia-previdenziale
Uno dei temi maggiormente ricorrenti, nonché controversi, nell’ambito dei giudizi tributari o lavoristici è quello che investe la regolarità della notifica delle cartelle e dei relativi atti interruttivi da parte dell’ente impositore. Sono innumerevoli, infatti, i casi in cui il ricorrente, nel contestare la pretesa creditizia dell’ente impositore, ne eccepisce in giudizio la relativa prescrizione contestando, altresì, l’effettiva e/o regolare notifica dei predetti atti. Ne deriva, dunque, che problematica altrettanto rilevante e conseguenziale è quella inerente alle modalità processuali tramite cui contestare l’effettiva veridicità di quanto dichiarato nella relata di notifica dall’ufficiale giudiziario ovvero di quanto attestato dall’agente postale nell’avviso di ricevimento, nel caso in cui si tratti di notifica a mezzo del servizio postale. In particolare, nei casi in cui oggetto del contendere è la effettiva riconducibilità al destinatario dell’atto della sottoscrizione contenuta nell’avviso di ricevimento dell’atto notificato tramite l’agente postale, si è posta la questione se tale atto debba considerarsi quale atto pubblico, di conseguenza contestabile tramite la proposizione di querela di falso o, viceversa, quale scrittura privata che deve essere solamente disconosciuta da colui contro cui viene proposta, ai sensi dell’art. 214 c.p.c. Il caso oggetto della pronuncia in commento concerneva proprio una situazione di tal fatta. Il ricorrente aveva eccepito in primo grado la prescrizione della pretesa creditizia dell’ente impositore, in considerazione del fatto che, secondo quanto dallo stesso sostenuto, non gli era mai stato notificato alcun atto interruttivo. Di contro, l’ente impositore aveva prodotto degli avvisi di accertamento, interruttivi della prescrizione, notificati a mezzo del servizio postale il cui avviso di ricevimento riportava la sottoscrizione da parte del soggetto che li aveva ricevuti a mani proprie. Tuttavia, ed è questo il punto controverso, il ricorrente disconosceva la sottoscrizione ivi apposta contestando che quella fosse effettivamente la propria firma e, dunque, eccepiva la nullità della notifica dell’atto interruttivo. La Corte di Appello di Salerno rigettava l’impugnazione sul presupposto che l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, che l’atto è stato effettivamente consegnato al destinatario allorché questo sia stato consegnato al suo indirizzo e il consegnatario vi abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile, nello spazio all’uopo previsto. Secondo l’argomentare dei giudici d’appello, dunque, l’atto de quo ha natura di atto pubblico e non di semplice scrittura privata, di talché non può essere semplicemente disconosciuto ma va proposta querela di falso per contestare la veridicità del suo contenuto. Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per cassazione basato, essenzialmente, sulla deduzione secondo cui il ricorrente aveva proposto querela di falso in via principale avverso il predetto atto di accertamento al fine di contestare la veridicità della relativa firma ivi apposta. Conseguentemente, domandava la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sul presupposto che l’accoglimento della querela di falso avrebbe privato di ogni efficacia probatoria l’avviso di accertamento e, conseguentemente, sarebbe risultato mancante qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione della pretesa creditizia dell’ente impositore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento (17 febbraio 2023,n.5058), facendo applicazione dei diversi precedenti in materia (ex multis, Cass. civ., sez. V, ordinanza 6 novembre 2020, n. 24846; Cass. civ., sez. lav., ordinanza 4 aprile 2018, n. 8377 e Cass. civ., sez. III, sentenza 16 gennaio 2009, n. 986), dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei relativi motivi. Secondo l’argomentare dei giudici di legittimità, invero, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata tramite cui occorre porre specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata volte a far emergere un eventuale error in procedendo o in iudicando. Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha esperito il predetto mezzo di impugnazione contestando solo genericamente la ricostruzione dell’avviso di ricevimento quale atto pubblico la cui veridicità può essere posta in discussione tramite la proposizione della querela di falso – che, invece, deduceva di aver proposto in via principale in altro successivo giudizio, di talché veniva chiesta la sospensione del giudizio in cassazione. Sul punto, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dai giudici della Suprema Corte, la querela di falso può essere proposta nell’ambito del giudizio in cassazione esclusivamente con riferimento agli atti del relativo procedimento ovvero ai documenti che possono essere prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. ovvero ancora in caso di nullità della sentenza per mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza. Ne consegue, dunque, che, come già da tempo affermato dalle Sezioni Unite, tramite la querela di falso può essere fatta valere una nullità di un atto che inficia in maniera diretta la sentenza e non, invece, quella che si riverberi indirettamente sulla decisione (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., sentenza 25 luglio 2007, n. 16402). Continuando il logico argomentare, i giudici della Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, dunque, affermano che il fatto che sia stata proposta una querela di falso in via principale avverso un atto inerente al procedimento di merito, non può in alcun modo comportare la sospensione del relativo giudizio, in attesa che si pronunci il giudice investito della questione. Invero, ed è questo il punto fondamentale affermato nell’ordinanza in commento, l’eventuale falsità degli atti del giudizio di merito, sui quali si sia eventualmente fondata la sentenza impugnata, ove sia accertata in via definitiva nelle sedi competenti, potrà essere fatta valere tramite altro mezzo di impugnazione, ossia quello della revocazione straordinaria (in tal senso anche le già sopra richiamate Cass. civ., sez. V, ordinanza 6 novembre 2020, n. 24846; Cass. civ., sez. lav., ordinanza 4 aprile 2018, n. 8377 e Cass. civ., sez. III, sentenza 16 gennaio 2009, n. 986). Invero, com’è noto, tale mezzo di impugnazione consente di revocare quei provvedimenti che, ancorché passati in giudicato, contengano delle statuizioni rese sulla base di elementi fuorvianti o non veritieri qual è, ad esempio, il caso in cui «si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza», ai sensi dell’art. 395, n.2) c.p.c. Nel commentare la presente ordinanza, non può non osservarsi l’assoluta logicità e coerenza dell’argomentare dei giudici della Suprema Corte. Invero, partendo dall’assunto che l’avviso di ricevimento, essendo parte integrante della relata di notifica, ha natura di atto pubblico, si dà conferma che, al fine di contestarne la veridicità della sottoscrizione del consegnatario ivi apposta, va proposta querela di falso e non basta, dunque, il semplice disconoscimento. Tale documento, infatti, è l’unico idoneo a provare l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e la identità della persona alla quale è recapitato. Da tale presupposto non può che derivarne che la querela di falso va proposta nell’ambito del giudizio ove l’atto, che si ritiene essere falso, è stato prodotto e che risulta determinante ai fini del decidere. Qualora, invece, come nel caso di specie, la querela di falso non venga proposta, allora non può essere introdotta la questione per la prima volta in cassazione, essendo questo un giudizio a critica vincolata nell’ambito del quale non possono essere introdotte nuove questioni. Nel caso in cui dovesse essere accolta la querela di falso, proposta in via principale in altro giudizio, l’unico mezzo per impugnare la sentenza che si sia basata su quei documenti riconosciuti falsi sarà conseguentemente la revocazione straordinaria. Giancarlo Geraci, avvocato in Palermo, dottore di ricerca e assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Palermo Visualizza il documento: Cass., ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5058 Scarica il commento in PDF L'articolo L’insostenibile leggerezza dell’essere… vero: il rapporto tra querela di falso, giudizio in cassazione e revocazione, in una controversia previdenziale sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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