Con l’ordinanza n. 29973 del 13 ottobre 2022 la Corte di Cassazione provvede a fornire utili strumenti ermeneutici all’interprete impegnato nella ricostruzione della natura giuridica del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa (sul tema cfr., per tutti, L. Imberti,
Il socio lavoratore di cooperativa. Disciplina giuridica ed evidenze empiriche, Milano, Giuffrè, 2012).
Prima di dedicarci all’indagine dei profili di più spiccato interesse emergenti dalla lettura della pronuncia in commento, si rende opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti posti all’attenzione del giudice di legittimità.
La vicenda giudiziaria trae origine dalla pretesa del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,65% destinata al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale previsto dall’art. 3 della l. 28 giugno 2012, n. 92, avanzata dall’INPS nei confronti della cooperativa sul presupposto del vincolo di subordinazione dei soci della stessa, pretesa contestata da parte datoriale con ricorso all’autorità giudiziaria.
Investito della questione, il giudice di prime cure respingeva il ricorso, sull’evidenza che la stessa ricorrente, in occasione delle comunicazioni obbligatorie effettuate all’INPS, nonché agli altri organi amministrativi preposti, avesse inquadrato i rapporti giuridici controversi nell’alveo della subordinazione, applicando il relativo regime contributivo.
La società proponeva appello lamentando l’ininfluenza, ai fini dell’individuazione della natura giuridica del rapporto lavorativo, del regime previdenziale applicato, e ritenendo necessaria l’indagine giudiziale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. La Corte d’Appello di Milano, attraverso una puntuale ricostruzione dell’effettivo atteggiarsi del rapporto lavorativo – evidenziando la natura elementare, ripetitiva e predeterminata delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative dedotte in contratto e, in particolare, ricorrendo agli indici sussidiari della continuità del rapporto, delle modalità di erogazione del compenso, della mancata assunzione di un rischio d’impresa e dell’assenza di un effettivo potere di organizzazione in capo al lavoratore – qualificava i rapporti controversi in termini di subordinazione, respingendo conseguentemente il gravame.
Fondando il ricorso su dieci motivi, di carattere sostanziale e processuale, la cooperativa sottoponeva, pertanto, la controversia all’attenzione della Suprema Corte, la quale, a sua volta, respingeva il ricorso seguendo un complesso percorso argomentativo.
Le posizioni assunte dal giudice di legittimità possono essere brevemente ripercorse mediante il ricorso ad alcuni quesiti.
In primo luogo, qualora, seguendo la teoria dualistica, elaborata dalla giurisprudenza e positivizzata dal legislatore, all’obbligazione sociale fondata sul rapporto mutualistico si associ quella lavorativa, ulteriore e distinta, organizzata e qualificata sulla base delle previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro nell’ambito della cooperativa (art. 1, commi 1 e 3, l. 3 aprile 2001, n. 142), è necessario domandarsi se l’autonomia contrattuale del socio lavoratore possa escludere un sindacato giudiziale sull’effettiva natura giuridica del rapporto.
Sul punto, la Cassazione ricorda come, ai fini dell’accertamento della subordinazione, l’indagine non possa arrestarsi al
nomen iuris attribuito dalla parti (Cass., 1° marzo 2018, n. 4884, in
FI, 2018, 4, I, 1128), essendo precluso allo stesso legislatore il potere di qualificare un rapporto di lavoro difformemente rispetto al suo concreto esplicarsi, al fine di garantire al prestatore d’opera l’applicazione dello statuto protettivo connesso alla subordinazione (C. Cost., 7 maggio 2015, n. 76, in
GCost, 2015, 3, 680). Ne deriva, in base al consolidato orientamento del Giudice delle leggi, «
l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali» (C. Cost., 7 maggio 2015, cit.).
Pertanto, esclusa la natura dirimente della qualificazione convenzionale della natura giuridica del rapporto di lavoro, è opportuno chiedersi quali criteri possa utilizzare l’interprete per orientarsi, nel caso di specie, nell’ambito della dicotomia subordinazione/autonomia.
Malgrado, per consolidata giurisprudenza e dottrina, l’art. 2094 c.c. individui nell’assoggettamento del lavoratore ai tipici poteri datoriali l’elemento caratterizzante la subordinazione, in questa sede la Suprema Corte, condividendo l’orientamento del giudice del gravame, ritiene opportuno, in ragione della natura elementare, ripetitiva e predeterminata nelle modalità della prestazione lavorativa oggetto del rapporto, il ricorso ad indici sussidiari di subordinazione, evidenziando che, se l’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare «
è sicuro indice di subordinazione, la sua assenza non denota di per sé la natura autonoma del rapporto» (Cass., 27 marzo 2000, n. 3674, in
GC Mass, 2000, 639).
L’interprete sarà tenuto, dunque, a valorizzare elementi quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’eventuale assunzione di un rischio d’impresa con un effettivo controllo sulla gestione aziendale, la sussistenza di un autentico potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
A ben vedere, insomma, evidentemente consapevole della concreta fenomenologia dell’esperienza cooperativa, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ribadisce i limiti dell’autonomia contrattuale del socio lavoratore di cooperativa, offrendo decisivi argomenti in favore dell’estensione dei paradigmi protezionistici del diritto del lavoro subordinato a settori particolarmente vulnerabili del mercato del lavoro, non di rado interessati dal fenomeno
lato sensu mutualistico.
Valerio Giuzio, praticante avvocato in Bologna
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Cass., ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29973
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Oltre l’autonomia (formale) del socio lavoratore di cooperativa: gli indici sussidiari di subordinazione sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.