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 La sentenza della Corte di Appello di Venezia 23 novembre 2022, n. 656, qui pubblicata, è l’occasione per svolgere alcune riflessioni attorno alla figura dello stress lavoro correlato. Occasione “mancata”, vien da dire, laddove si adotti un angolo di visuale evolutivo e non statico dell’ordinamento. Il caso di specie Una società intimava ad una dipendente licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il provvedimento espulsivo veniva impugnato dalla lavoratrice, la quale tra l’altro addebitava all’azienda la responsabilità, per violazione dell’art. 2087 c.c., di una parte del periodo di malattia usufruito. Il Tribunale di Venezia, pronunciandosi in primo grado, accogliendo in parte la tesi difensiva della prestatrice di lavoro, dichiarava la illegittimità del licenziamento ed ordinava la reintegrazione della dipendente. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società datrice di lavoro. La pronuncia d’appello Con la sentenza in commento la Corte lagunare, riformando la decisione di primo grado, ha accertato la legittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per superamento del periodo di comporto (lasso temporale nel corso del quale il dipendente, pur assente per malattia, ha comunque diritto alla prosecuzione del rapporto), in particolare ritenendo non attribuibile alla responsabilità del datore di lavoro il periodo contestato dalla dipendente. La Corte d’Appello ha dedicato una parte della complessa ed articolata decisione ad analizzare l’eventuale sussistenza di un ambiente di lavoro “nocivo” per la lavoratrice, finendo con l’escluderne la ricorrenza. Al di là delle conclusioni cui pervengono i giudici d’appello, è interessante notare come essi facciano solo un fugace accenno, dedicandovi poco meno di tre righe, alla fattispecie dello “stress lavoro correlato”, e si soffermino invece ben più ampiamente nel descrivere ed argomentare attorno alle figure diverse e oramai acquisite all’ordinamento, dello “straining” e del “mobbing”. Da un certo punto di vista si ha come la sensazione di trovarsi al cospetto di un vaso di coccio (lo stress lavoro correlato) schiacciato tra vasi di ferro (lo straining ed il mobbing). Mobbing, straining e stress lavoro correlato Le figure del mobbing e dello straining, pur non disciplinate dal diritto positivo, sono oramai acquisite all’ordinamento che, pure, sottolinea come esse abbiano «natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici» essendo utili soltanto «a identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro» (cfr. Cass., 15 novembre 2022, n. 33639 in IUS Lavoro del 14 dicembre 2022 con commento di Rosiello-Tambasco, Condotte persecutorie (mobbing e straining) e stress lavoro-correlato: la nuova concezione sistemica della Cassazione). In tale contesto lo “stress lavoro-correlato” si va sempre più ritagliando uno spazio di autonomia nelle ipotesi di patologie e disfunzionalità dell’ambiente di lavoro, in quanto fattispecie in grado di disciplinare situazioni all’apparenza dissimili ma accomunate dal dato costituito dalle carenze nell’organizzazione imprenditoriale che intaccano la prestazione lavorativa sul piano quantitativo (superlavoro, usura psicofisica), qualitativo (sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, conciliazione vita personale-lavoro, etc.) ovvero i lavoratori nelle loro interazioni personali (persecuzioni lavorative, molestie, etc.). La potenziale poliedricità applicativa della fattispecie dello “stress lavoro correlato” la si può dedurre anche da una recente pronuncia di merito (Trib. Padova, (Ord.), 23 febbraio 2023 n. 912 in IUS Lavoro del 08.03.2023 con nota di Bighelli, Lo stress lavorativo: ovvero “l’insostenibile leggerezza dell’essere” di una categoria in via di formazione) con la quale il Giudice del Lavoro, annullando un licenziamento per assenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, ha ritenuto opportuno indagare le condizioni di lavoro nelle quali versava il lavoratore, riconducendole ad un contesto sistematico di stress lavorativo che, sebbene posto formalmente ai margini della motivazione da parte del giudice, pare invece essere stato sostanzialmente al centro della decisione, quale prospettiva in grado di assicurare alla vicenda un inquadramento più congruente e compiuto. Diversamente, la prospettiva adottata dalla Corte d’Appello di Venezia pare rimanere ancorata alle (sole) ben note figure del mobbing e dello straining quali architravi portanti del sistema di responsabilità datoriale per ipotesi di persecuzioni lavorative, relegando in posizione defilata la fattispecie dello stress lavoro-correlato. Ciò significa rinunciare a dare dell’art. 2087 c.c. (norma di chiusura del sistema antinfortunistico e per ciò stesso per sua vocazione suscettibile di interpretazione estensiva) una interpretazione evolutiva che può garantire al sistema normativo di tutela del lavoratore (oltre alla norma codicistica si vedano anche il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124; l’art. 28 co. 1 d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e l’Accoro Quadro Europeo del 08.06.2004) un respiro più ampio e coerente, quindi in definitiva più omogeneo. Si tratterebbe in particolare, di passare da un approccio alla materia di tipo “individuale” (concentrato in particolare sulle intenzioni e sulle finalità specifiche perseguite del soggetto agente, solitamente il datore di lavoro) ad uno di matrice “sistemica” volto ad indagare i caratteri dell’ambiente lavorativo e dell’organizzazione aziendale rispetto alla posizione concreta del lavoratore-persona (in tema vedasi Rosiello-Tambasco, Il danno da stress lavorativo: una categoria “polifunzionale” all’orizzonte?, in IUS Lavoro del 08 novembre 2022). Agostino Bighelli,  avvocato in Verona Visualizza il documento: App. Venezia, 23 novembre 2022, n. 656 Scarica il commento in PDF L'articolo Stress lavoro-correlato, straining e mobbing: ovvero dell’esser vaso di coccio tra vasi di ferro sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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