L’ordinanza di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, bensì (forse) con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Cassazione civile, Sez. VI, ord. 21 maggio 2018, n. 12386, Pres. Amendola, Rel. Dell’Utri
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Rigetto – Impugnabilità – Ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione – Inammissibilità – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Ammissibilità
MASSIMA
Non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto esso non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova, (anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696 bis c.p.c.), né tanto meno la possibilità della conciliazione.
CASO
A seguito del verificarsi di un incidente stradale, due parti danneggiate proponevano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l’accertamento di taluni fatti concernenti la dinamica del sinistro.
Il Tribunale di Genova riteneva le richieste avanzate dai ricorrenti aventi finalità meramente esplorative e, pertanto, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto carente dei presupposti previsti dalla legge.
I due danneggiati, allora, proponevano ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova per violazione e falsa applicazione degli artt. 669 bis c.p.c. e 2043 c.c., poiché il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, pertanto, li avrebbe anche ingiustamente condannati al rimborso delle spese del procedimento. I ricorrenti censuravano altresì l’ordinanza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 669 bis, 696 e 158 c.p.c. per avere il Tribunale di Genova adottato il provvedimento in persona del giudice istruttore, anziché del presidente del tribunale, senza alcuna delega.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità, con ordinanza emessa a seguito di camera di consiglio, dichiarano inammissibile il ricorso, poiché proposto nei confronti di un’ordinanza che non può essere qualificata alla stregua di una
“sentenza” – agli effetti dell’art. 111, co. 7, Cost. – in quanto carente di natura decisoria. Condannano, conseguentemente, i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
QUESTIONI
Come noto, il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. può essere proposto anche avverso provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza, purché: (i) abbiano natura decisoria, ossia siano idonei a produrre effetti pregiudizievoli sulle posizioni soggettive, (ii) non siano altrimenti impugnabili.
Le Sezioni Unite nel 2007 (Cass., Sez. Un., n. 14301/2007) avevano già affermato che il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. non è suscettibile di ricorso straordinario in Cassazione, né di regolamento di giurisdizione o competenza, poiché connotato dal carattere della provvisorietà e carente, pertanto, di natura decisoria. Ciò, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, risulta in maniera evidente dall’art. 698, co. 2, c.p.c., in forza del quale “l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”.
Con la sentenza in commento i giudici di legittimità hanno confermato il precedente delle Sezioni Unite e un’ordinanza del 2013 (Cass. n. 5698/2013), estendendo il medesimo ragionamento anche al provvedimento di rigetto, anche solo in rito, dell’istanza proposta ex art. 696 bis c.p.c. Gli ermellini, infatti, hanno confermato la natura provvisoria dell’ordinanza in parola, rilevando che “non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi e non pregiudica il diritto alla prova, anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza (estraneo all’art. 696-bis c.p.c.), né tantomeno le possibilità di conciliazione”.
In linea più generale, è interessante notare che gli aspetti procedurali della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. non sono disciplinati in maniera completa, a differenza di quanto fa l’art. 696 c.p.c., che rinvia agli artt. 692 c.p.c. e seguenti. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno però ritenuto che i due strumenti vadano, a tal fine, equiparati poiché, sebbene la consulenza ai fini della composizione della lite non richieda il requisito del periculum, la collocazione all’interno della medesima quarta sezione (relativa ai procedimenti di istruzione preventiva) costituisce un chiaro indizio della volontà legislativa. Inoltre, il richiamo al terzo comma dell’art. 696 c.p.c. (e di conseguenza agli artt. 694 e 695 c.p.c.) sembra un ulteriore segnale a favore dell’equiparazione dei due istituti, non tanto con riguardo ai presupposti (manca, infatti, nella CTU preventiva il requisito del periculum in mora), quanto con riguardo al modus procedendi e ai rimedi.
Nonostante siano entrambi strumenti di istruzione preventiva, i due istituti rivestono e perseguono una finalità (almeno parzialmente) diversa. L’art. 696 bis c.p.c. è strumento avente come scopo principale quello della deflazione processuale, quale strumento di ricerca una conciliazione della lite in una fase antecedente a quella processuale, anche in mancanza di urgenza nell’acquisizione della prova, come conferma la sua obbligatorietà (in alternativa alla mediazione) in materia di responsabilità sanitaria, a seguito della legge Gelli-Bianco, entrata in vigore il 1° aprile 2017. Viceversa, l’accertamento tecnico preventivo (ATP in acronimo), richiedendo l’“urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”, possiede una finalità essenzialmente cautelare, da allegare e dimostrare attraverso il periculum in mora.
All’interno di questo dibattito si inserisce la questione della possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. La Corte Costituzionale nel 2008 ha affermato la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova ex art. 696 c.p.c., dichiarando incostituzionali gli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non la prevedevano (C. Cost., 16 maggio 2008, 144). Alcuni giudici di merito, però, hanno escluso la possibilità di estendere siffatto ragionamento al caso del rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa (ex art. 696 bis c.p.c.), poiché la motivazione della sentenza della Consulta si fonderebbe integralmente sull’urgenza dell’assunzione del mezzo istruttorio, requisito carente nell’art. 696 bis c.p.c. (Trib. Taranto, 04-12-2013; Trib. Reggio Emilia, 19/01/2012; App. Catania, 12/09/2008). Questa prevalente giurisprudenza di merito, pertanto, ha dichiarato inammissibili i reclami avverso le ordinanze (di accoglimento o di rigetto) in materia di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa. Soluzione questa che non appare persuasiva, stante l’identità di struttura tra ATP e CTU preventiva, pur nella loro parziale divergenza di funzioni: talché appare preferibile concludere per la reclamabilità ex art. 669 terdecies dell’ordinanza di rigetto, in rito o nel merito, dell’istanza di CTU preventiva proposta a norma dell’art. 696 bis c.p.c. (v. Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, 808; in giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 28/10/2008, in Giur. it., 2009, 1478, che ha ritenuto pienamente “ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. nei confronti del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.”).
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