8 cose che devi sapere sulla PEC

Le domande che ti sei fatto e le risposte che vuoi avere sulla PEC:
1) Sono obbligato ad aprire una PEC?
2) Cosa succede se non l’ho?
3) Posso avere più indirizzi di PEC? Cosa me ne faccio della “vecchia” PEC alla scadenza?
1) L’avvocato è obbligato ad aprire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)?
Avere un indirizzo PEC è un obbligo sancito dall’art. 16 comma 7 della L. 2/2009; tale indirizzo deve poi essere anche comunicato al proprio Consiglio dell’Ordine, il quale, a sua volta, provvede a comunicarlo al Ministero della Giustizia attestandolo come unico indirizzo utilizzabile per le comunicazioni da e verso i Tribunali. Il Ministero della Giustizia provvede a sua volta ad inserire tale indirizzo PEC in un registro informatico, consultabile telematicamente chiamato RegInde. L’indirizzo PEC che risulterà comunicato all’Ordine, diventerà dunque l’unico domicilio elettronico di riferimento per l’avvocato nel Processo Telematico (ricezione dei biglietti di cancelleria telematici e deposito degli atti telematici).
2) Cosa succede se l’avvocato non è dotato di un indirizzo di PEC?
L’avvocato sprovvisto di PEC dovrà recarsi in Tribunale presso la/e Cancelleria/e per verificare l’eventuale presenza di comunicazioni a lui indirizzate e relative ai procedimenti nei quali risulti costituito quale difensore di parte. E, in ogni caso, dal 18 novembre 2011, anche se iscritto a un Punto di Accesso non può più effettuare depositi telematici.
3) Posso avere più indirizzi di PEC? Cosa me ne faccio della “vecchia” PEC alla scadenza?
Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto accade per i domicili fisici o i numeri di fax, ferma restando la circostanza per la quale solo l’indirizzo comunicato al consiglio dell’Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. Pertanto, si ribadisce, chi dovesse essere titolare di più caselle PEC deve prestare attenzione ad utilizzare per il deposito telematico degli solo quella, comunicata al proprio Consiglio dell’Ordine ed inserita nel RegInde.
4) La comunicazione dei biglietti cancelleria ai sensi dell’art. 51 legge 133/08 e’ effettuata all’indirizzo PEC che ho inserito nel frontespizio degli atti?
Le comunicazioni di Cancelleria sono inviate all’indirizzo PEC comunicato dall’avvocato all’Ordine di appartenenza ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L. 2/2009 ed inserito nel RegInde.
5) Sono obbligato ad indicare negli atti la pec comunicata al consiglio dell’ordine di appartenenza ai sensi dell’art. 16 legge 2/09?
Il professionista è libero di indicare una qualsiasi PEC in uso. Naturalmente solo l’indirizzo comunicato al consiglio dell’Ordine di appartenenza sarà quello da inserire negli atti validamente utilizzabile per ricevere le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. Si ricorda altresì che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel primo atto di causa è previsto dal novellato art. 125 c.p.c. ed in ogni caso che la mancata indicazione dello stesso comporta la sanzione del pagamento del contributo unificato aumentato della metà. (*) Così come risulta dall’art. 125 c.p.c, novellato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che è entrata in vigore il 31 gennaio 2012 (30 gg dopo la pubblicazione).
6) Devo modificare l’indirizzo PEC già indicato negli atti?
La PEC comunicata all’Ordine professionale di appartenenza verrà automaticamente scelta dal sistema quale indirizzo per la consegna al professionista dei biglietti di cancelleria telematici e quale indirizzo utile per la trasmissione degli atti all’ufficio giudiziario. Si ricorda che le comunicazioni di Cancelleria e le notifiche ex art. 136 c.p.c. sono inviate all’indirizzo PEC comunicato dall’avvocato all’Ordine di appartenenza ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L. 2/2009.
7) Cosa succede se voglio cambiare l’indirizzo PEC che ho comunicato all’ordine?
La modifica dell’indirizzo PEC già in uso e comunicata all’Ordine di appartenenza, comporta per l’Avvocato l’onere di comunicare all’Ordine tale modifica: solo l’indirizzo PEC comunicato al consiglio dell’Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale.
8) Posso scegliere una PEC di studio per più avvocati da comunicare a nome di più soggetti come riferimento ex legge 2/2009?
L’art. 16 comma 7 della legge 2/2009 recita testualmente: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (…)”. L’indirizzo pertanto deve essere personale. Fonte: sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano
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