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Come ormai noto agli operatori del diritto, con il decreto legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Le novità apportate dalla novella legislativa sono parecchie, presentano soluzioni peculiari che richiedono approfondite analisi dottrinali e certamente saranno al centro di plurimi interventi giurisprudenziali. E sicuramente uno degli aspetti che merita particolare atte è quello relativo alle modalità per depositare correttamente tutte le istanze che richiedono l’intervento del tribunale.

Il riferimento è in primo luogo all’art. 6 del d.l. 118 del 2021, ai sensi del quale l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, mediante pubblicazione delle stesse nel registro delle imprese; come prevede il successivo art. 7, nel medesimo giorno in cui si procede con detto incombente è necessario depositare ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 9 legge fallimentare, ricorso con il quale l’imprenditore chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Poiché peraltro l’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure sopra descritte, è bene che tali operazioni vengano svolte correttamente e in modo che la cancelleria possa gestire correttamente tutte le istanze.

A tal fine la DGSIA ha modificato le specifiche tecniche sul processo telematico e reso compatibili gli schemi XSD per il deposito (telematico); in particolare, il ricorso in esame dovrà essere depositato nel registro SICID – ruolo Volontaria Giurisdizione, con oggetto “400404 misure protettive e cautelari (risanamento aziendale)”, come si può evincere dalla illustrazione sottostante

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È bene ricordare che il deposito telematico dovrà essere completato dalla produzione dei seguenti documenti:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
  • l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
  • un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
  • una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;
  • l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda l’esperto è bene far presente che i suoi dati vanno obbligatoriamente indicati in sede di compilazione della busta telematica in modo che possano essere presenti nel file DatiAtto.xml che verrà generato automaticamente dal redattore.

L’interlocuzione dell’imprenditore con il tribunale non si ferma però al solo disposto degli art. 6 e 7 del d.l. 118 del 2021. Ai sensi del successivo art. 10, infatti, su richiesta di costui il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

  • autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare;
  • autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare;

autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

Anche in tal caso dovrà essere effettuato un deposito telematico all’interno del registro SICID – ruolo Volontaria Giurisdizione, con codice oggetto 400405 autorizzazioni del tribunale (risanamento aziendale), come chiarito dall’immagine che segue:

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È dunque importante fare attenzione in particolare al ruolo di deposito, che non è quello del contenzioso ordinario e neppure quello del rito fallimentare; ciò peraltro a testimonianza del fatto, sul quale concordano dottrina e giurisprudenza, che la procedura introdotta dal d.l. 118 del 2021 non è una procedura concorsuale.

14/02/2022
| a cura dell’Avvocato Vitrani

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