Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e cessazione della materia del contendere in sede di opposizione all’esecuzione: per la liquidazione delle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale
Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, n. 30857; Pres. De Stefano; Rel. Rubino
Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in sede di opposizione all’esecuzione: criterio della soccombenza virtuale per regolare le spese del giudizio
In sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina “ex se” la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione non può porle senz’altro a favore dell’opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale.
CASO
Il Tribunale di Roma dichiarava risolti undici contratti preliminari, aventi ad oggetto la cessione di quote sociali di una società, per inadempimento colpevole dei promissari acquirenti, e condannava i promittenti venditori alla restituzione, nella misura pari alla propria partecipazione sociale, delle somme ricevute a titolo di acconto del prezzo al netto della penale contrattualmente pattuita.
In forza di tale sentenza, veniva notificato un unico atto di precetto a tutti i promittenti venditori con l’indicazione specifica della somma dovuta da ciascuno.
Ciascun debitore proponeva separata opposizione a precetto, deducendo che la sentenza non poteva costituire titolo esecutivo, non avendo né indicato la quota di ciascuno al capitale sociale, né la somma che ognuno doveva restituire; deducevano altresì che il precetto fosse illegittimo in quanto poneva in essere un’operazione di quantificazione delle somme dovute inesistente nella sentenza posta in esecuzione.
Costituiti in giudizio, i promittenti venditori rilevavano l’abuso del diritto, chiedevano la riunione dei separati giudizi, eccepivano il difetto di interesse ad agire per essere state fatte valere doglianze meramente formali e contestavano l’asserita illiquidità del titolo esecutivo.
Con la prima memoria del giudizio di merito, l’opponente proponeva un’ulteriore eccezione di non esecutività del titolo, non essendo passata in giudicato la sentenza azionata in executivis.
Il Tribunale di Roma, nonostante ritenesse il credito certo, liquido ed esigibile, accoglieva l’opposizione, ritenendo sprovvisto di efficacia esecutiva il capo della sentenza contenente la condanna restitutoria, in quanto dipendente dalla statuizione di risoluzione, avente efficacia costitutiva e non ancora passato in giudicato.
Medio tempore veniva riformata la sentenza su cui si fondava l’atto di precetto dalla Corte d’appello di Roma, la quale accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dai promissari acquirenti, trasferendo a quest’ultimi la proprietà delle quote dalla società, e pertanto caducava le pronunce restitutorie a carico dei promittenti venditori.
Nel giudizio di appello introdotto avverso la sentenza di accoglimento della prima opposizione a precetto, le parti concordemente chiedevano si dichiarasse l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello di Roma, tuttavia, con la sentenza impugnata avanti alla Cassazione, non dichiarava la cessazione della materia del contendere, ma accoglieva l’opposizione a precetto, condannando i promittenti acquirenti alle spese. Riteneva infatti che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell’appello, l’opposizione doveva ritenersi fondata per motivi sopravvenuti, costituiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, comportando così la soccombenza degli opposti e la loro conseguente condanna alle spese del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’appello i promissari acquirenti proponevano ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
La Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto dai promissari acquirenti, evidenziando che la sopravvenuta caducazione del titolo determinava la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse, presupposto necessario dell’azione esecutiva, e non l’accoglimento dell’opposizione, come invece deciso dalla Corte d’appello.
Di conseguenza, la liquidazione delle spese del giudizio doveva essere effettuata non automaticamente in favore dell’opponente, ma sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
QUESTIONI
Se nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione viene meno il titolo esecutivo su cui era fondata l’esecuzione stessa, secondo la Suprema Corte, coerentemente con i principi già enunciati in precedenti decisioni (tra tutte Cass. 09/03/2017, n. 6016), si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse a ottenere una decisione sul merito dell’opposizione.
Diversamente la Corte d’appello di Roma, richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 20868/2017, aveva accolto l’opposizione, ritenendo illegittima l’esecuzione forzata avvenuta sulla base di un titolo venuto poi meno. La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, a prescindere dai motivi di opposizione fatti valere dall’opponente, comportava, secondo la Corte d’Appello romana, l’accoglimento dell’opposizione stessa.
Tale posizione non può essere condivisa, in quanto in contrasto con il generale principio della domanda, soprattutto se si osserva che nelle opposizioni esecutive, il principio della domanda riceve una ulteriore cristallizzazione in virtù della individuata tipologia dei motivi legittimanti la proposizione di ciascuna categoria di opposizione e della delimitazione dell’oggetto della opposizione all’esame dei motivi concretamente proposti.
Evidenziando in ogni caso che i principi enunciati in Cass. n. 20868/2017 e n. 3977/2012 avevano come finalità quella di regolare le spese del giudizio di opposizione, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, la Suprema Corte ha superato anche quanto statuito nelle decisioni da ultimo richiamate. Infatti, condividendo un diverso orientamento, enunciato in Cass. n. 6016/2017, ha ritenuto che la liquidazione delle spese del giudizio deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità.
Pertanto, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non comporta necessariamente la soccombenza della parte opposta, a prescindere da qualsiasi valutazione della domanda e dei motivi di opposizione: la liquidazione delle spese del giudizio deve essere effettuata, secondo il principio di causalità, sulla base di una valutazione globale dell’intera vicenda e, quindi, anzitutto dei motivi di opposizione fatti valere dalla parte opposta.
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