Configurabilità dell’errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c.
Cass., sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8214, Pres. Amendola – Est. Iannello
[1] Impugnazioni – Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – Errore di fatto – Nozione (artt. 391-bis, 395 c.p.c.)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il Giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione.
CASO
[1] Un privato conveniva in giudizio il Comune di Roma al fine di ottenerne condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta a causa del manto stradale sconnesso.
Il Tribunale di Roma, qualificata la domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c., rigettava la stessa.
La Corte d’Appello adita dichiarava inammissibile il motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva dell’affermata non riconducibilità della fattispecie alla previsione di cui all’art. 2051 c.c. (ritenendo trattarsi di domanda nuova, implicante nuovi e diversi accertamenti di fatto) e, nel merito, confermava la decisione di primo grado.
Parte soccombente proponeva ricorso per cassazione mediante il quale, tra l’altro, censurava la circostanza per cui la sentenza d’appello aveva ritenuto inammissibile la riconduzione della domanda proposta alla responsabilità ex art. 2051 c.c., anziché a quella generica, fatta valere in primo grado, di cui all’art. 2043 c.c.
La Suprema Corte dichiarava l’inammissibilità di tale motivo, rilevando come la Corte territoriale avesse fondato la propria decisione non solo sull’inammissibilità della domanda proposta ex art. 2043 c.c., ma anche sulla infondatezza nel merito della domanda ex art. 2051 c.c.: e poiché tale autonoma ratio decidendi non era stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, ne discendeva l’irrilevanza dello scrutinio dei motivi riferiti all’altra.
La pronuncia della Cassazione veniva, a sua volta, fatta oggetto di ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c.
In particolare, il ricorrente lamentava che il motivo di ricorso fosse stato dichiarato inammissibile sull’erroneo presupposto che la sentenza di merito avesse, da un lato, dichiarato inammissibile la domanda di responsabilità per colpa (ex art. 2043 c.c.) e, dall’altro, rigettato nel merito la domanda risarcitoria sotto l’alternativa prospettazione di cui all’art. 2051 c.c. Su tali premesse, la Suprema Corte aveva infatti attribuito rilievo dirimente alla mancata impugnazione di detta seconda autonoma ratio decidendi.
Il presupposto predetto, secondo la ricorrente, sarebbe però stato il frutto di un errore di fatto, dal momento che la Corte d’Appello aveva in realtà ritenuto inammissibile, per asserita novità della questione, il capo di impugnazione volto a vedere ricostruita e riconosciuta la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., e aveva, dopo tale dichiarazione di inammissibilità, aggiunto considerazioni – che le erano precluse – volte a dichiarare anche infondata la domanda sotto tale qualificazione giuridica. In altri termini, secondo la ricorrente non era vero quanto affermato dalla sentenza della Suprema Corte circa il fatto che la sentenza d’appello fosse articolata in due distinti capi: il primo, riferito alla domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c. (dichiarata inammissibile); il secondo, riferito alla domanda ex art. 2051 c.c. (dichiarata infondata). Sarebbe stato tale errore – integrato dalla supposizione che la pronuncia di inammissibilità e quella di rigetto sarebbero state dai giudici di merito riferite a due distinte domande anziché alla medesima – a fondare, illegittimamente, la pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione proposto.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, adita in via di revocazione, rigetta il ricorso dichiarando l’inammissibilità del motivo, poiché fondato su una lettura errata del contenuto della sentenza impugnata.
Il provvedimento in commento chiarisce come il fatto processuale che sarebbe stato malamente percepito dalla Cassazione risulti in realtà chiaramente focalizzato in sentenza. A riprova di ciò, la Corte richiama diversi passaggi della sentenza impugnata, da dove emerge chiaramente la corretta interpretazione del motivo di doglianza (la qualificazione della domanda proposta ex art. 2043 c.c., anziché 2051 c.c.), evidenziando come non vi sia stato alcun fraintendimento delle ragioni della decisione di merito e dei motivi del ricorso per cassazione.
Alla luce di tali rilievi, la Suprema Corte conclude che il ricorrente abbia inteso denunciare, in realtà, un preteso errore di giudizio («l’inammissibilità del motivo, secondo la ricorrente, rendeva tamquam non esset e insuscettibile di impugnazione l’aggiuntivo rilievo, contenuto nella sentenza d’appello, della sua infondatezza e la Suprema Corte avrebbe dunque errato a ritenere, invece, quel rilievo idoneo a costituire alternativa ratio decidendi, tale da rendere inammissibile il ricorso poiché non impugnata»), non suscettibile di sindacato con ricorso per revocazione.
A conclusione del suo ragionamento, il provvedimento richiama anche il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, secondo cui «l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti – con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini – e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione» (Cass., sez. un, 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 giugno 2015, n. 12655; Cass., 9 dicembre 2013, n. 27451).
QUESTIONI
[1] La Cassazione, adita in via di ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., affronta il tema della corretta identificazione dell’errore di fatto revocatorio.
Prima di soffermarci sulla nozione di errore di fatto idoneo ad aprire alla possibilità di revocare la sentenza ex artt. 395, n. 4), e 391-bis c.p.c., è senz’altro utile richiamare la disciplina in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione qui rilevante.
L’art. 391-bis c.p.c è stato introdotto dalla riforma del 1990 per accogliere le innovazioni apportate dalla sentenza di Corte Cost., n. 17/1986, che aveva ammesso la revocabilità per errore di fatto delle sentenze rese della Cassazione in esito a ricorsi proposti ex art. 360, n. 4), c.p.c.; la menzionata riforma, peraltro, aveva esteso l’operatività di detta innovazione, prevedendo che tutte le decisioni della Suprema Corte – a prescindere dal motivo di ricorso proposto – fossero revocabili per errore di fatto (sul tema, per tutti, C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Estratto, Torino, 2017, 434).
Per quanto riguarda la nozione di errore di fatto revocatorio rilevante ai fini dell’applicazione del rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c., essa è quella consueta, tratteggiata dall’art. 395, n. 4), c.p.c. ai sensi del quale, lo si ricorda, esso è ravvisabile «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Nella giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto revocatorio viene poi definito quale errore nella percezione delle risultanze documentali, rilevabile così non già dalla sentenza viziata, ma comunque ex actis senza esigenza di istruttoria (così, Cass., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23306; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22868).
In particolare, affinché sussista errore di fatto occorre che (per i concetti di seguito esposti, si veda C. Consolo, A. Parisi, sub art. 391-bis, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, III, Milano, 2018,11 ss.): a) il giudizio della Suprema Corte sia il frutto di una svista, di un’errata percezione del fatto (processuale o sostanziale), che ha spinto la Corte a fondare la sua decisione su una supposizione erronea; b) tale viziata percezione deve essere espressa e mai implicita, posto che in tale ultimo caso il vizio potrebbe piuttosto attenere alla motivazione; c) l’errore deve essere decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione avrebbe avuto un contenuto differente; d) l’errore non deve riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero – come avvenuto nel caso di specie – non deve integrare un errore di giudizio (così, Cass., 11 maggio 2016, n. 9658) e, quindi, non deve riguardare l’attività valutativa e interpretativa compiuta dal giudice; e) il fatto non deve essere controverso; f) il vizio deve essere evidente e obiettivo, tale da non richiedere, per la sua individuazione, particolari indagini interpretative; g) infine, l’errore deve essere inerente ad atti interni del giudizio di cassazione, ossia a quelli sottoposti all’esame diretto della Suprema Corte.
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