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Uno dei temi di maggior interesse per il mondo giuridico, legato allo sviluppo dei contratti dell’e-commerce, riguarda l’approvazione delle condizioni generali di contratto mediante il meccanismo del cosiddetto “point & click”.

Cosa significa “point & click” e in cosa consiste

“Point & click”, ovvero accettazione delle stesse attraverso la spunta dell’apposita casella predisposta sulla pagina web dalla parte contrattuale “forte”, ovvero del soggetto predisponente tali condizioni.

La questione si è posta in primo luogo in ambito europeo ed è stata oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio ’15 nella causa C-322/14, nell’ambito della quale si discuteva dell’accettazione, con le modalità suddette, di una clausola attributiva di competenza esclusiva.
A tal proposito i giudici europei affermavano che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, che costituisce una nuova disposizione rispetto all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, aggiunta proprio per tener conto dello sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione, la validità di una clausola come quella di cui trattasi, dipende dalla possibilità di registrarla durevolmente.
Appuratosi che nel caso di specie la procedura di accettazione mediante “clic” consentiva di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto, si giudicava di essere in presenza di una comunicazione elettronica che permetteva di registrare durevolmente la clausola attributiva della competenza esclusiva, allorché era consentito stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.
La clausola contrattuale veniva pertanto giudicata valida e aderente al regolamento europeo in materia di competenza giurisdizionale.

Due orientamenti contrapposti

Il quadro della giurisprudenza nazionale si presenta invece più frastagliato allorché si tratta di giudicare in tema di accettazione di clausole vessatorie sia ex art. 1341 c.c. sia ai sensi del codice del consumo.
Pur essendo la giurisprudenza ancora piuttosto scarna su questo profilo, si sono delineati due orientamenti contrapposti.

  1. Secondo un primo orientamento, più restrittivo, anche al tempo dell’e-commerce continua ad essere necessaria una formale approvazione delle clausole vessatorie, cosicché è necessario che l’accordo sia specificamente sottoscritto dall’acquirente, parte contrattuale decisamente più debole. 
    Pertanto, ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale online sarebbe necessaria la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l’impiego della firma digitale dell’aderente, non essendo sufficiente il mero click di approvazione del testo contrattuale (in questi termini si è espresso il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 30 aprile 2012).
  2. A tale orientamento fa da contraltare altra giurisprudenza più recente la quale sottolinea che, aderendo alle tesi suddette, si finirebbe col trasformare in via pretoria tutti i contratti telematici in contratti a forma vincolata. Imponendo per la loro stipula l’impiego di uno strumento sofisticato, non ancora massivamente diffuso tra il pubblico, si rischierebbe di paralizzare lo sviluppo, sul piano nazionale, di un intero settore di traffici a livello planetario (così si esprime il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2508 del 13 marzo ’18).

​La giurisprudenza in esame evidenzia ancora che, seguendo l’orientamento più restrittivo citato in precedenza, si finisce per confondere il piano della conoscenza della clausola, che l’art. 1341 c.c. intende salvaguardare attraverso il requisito della sua specifica sottoscrizione, con quello della certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, che è invece sotteso allo strumento tecnologico costituito dalla firma digitale.

Tale approccio giurisprudenziale appare invero più aderente alla realtà fattuale, oltreché maggiormente corretta in diritto.

Contratto telematico

Gli strumenti tecnologici impiegati per la stipula di un contratto telematico ontologicamente non si prestano ad assecondare le previsioni dell’art. 1341 c.c. in tema di specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, presupponendo tale norma l’esistenza di un modulo a stampa sottoposto alla firma del contraente che in ambito di contratti conclusi per via telematica non esiste.
Anzi, tale modulistica è sostituita dalla compilazione online di un modulo informatico all’interno del quale il contraente (debole) può inserire i propri dati personali e accetta le varie condizioni contrattuali attraverso il meccanismo del point & click.
In tal meccanismo si rinviene, a parere di chi scrive, un valido equipollente della specifica sottoscrizione della clausola vessatoria in quanto dell’operazione compiuta viene tenuta traccia duratura e che può essere esibita in caso di contenzioso, in linea con quanto già appurato dalla Corte di Giustizia UE nel 2015.

In conclusione

Ciò che visivamente appare come una semplice spunta di caselle attraverso le quali è possibile accettare le varie clausole contrattuali è una operazione registrata a livello informativo mediante appositi file di log attraverso i quali viene registrata e tracciata l’attività compiuta dal contraente. A ciò va aggiunto che il più delle volte costui si è preventivamente autenticato sul sito all’interno del quale compie tali operazioni e quindi si è in presenza:

  • di una firma elettronica (semplice) utilizzata per l’accesso al portale del contraente (forte);
  • di una operazione tracciata attraverso file di log compiuta dopo l’autenticazione mediante firma elettronica.

Pare un quadro abbastanza rassicurante e tale da comprovare con sufficiente grado di certezza l’accettazione delle condizioni generali di contratto.

03/02/2020
| a cura di Avv. Giuseppe Vitrani
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