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Un’infermiera partecipava alla procedura di mobilità volontaria bandita dall’A.S.P. di Catania collocandosi in posizione utile all’assunzione presso la sede di Siracusa. Veniva tuttavia esclusa dalla relativa assunzione a causa della sopravvenuta perdita del requisito della piena idoneità alla mansione previsto dal bando. Contraeva infatti medio tempore una malattia degenerativa a causa della quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza la giudicava “idonea con limitazioni” con esonero dal lavoro notturno. Veniva dunque proposto un giudizio affinché venisse dichiarata la natura discriminatoria del requisito della piena idoneità alla mansione previsto dal bando e del provvedimento di esclusione della ricorrente. Il Tribunale di Gorizia, ritenuta la deduzione di una discriminazione indiretta, rilevava che in base al punto 18, dir. 2000/78/CE i servizi di soccorso – comprese le prestazioni infermieristiche – non erano tenuti ad assumere o mantenere in servizio persone prive dei requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. La previsione della piena idoneità alla mansione, dunque, giustificata dalla particolare professionalità del personale da assumere che implica lo svolgimento dei turni notturni, veniva considerata ragionevole, proporzionata e dunque giustificata. La Corte d’appello di Trieste (con la sentenza n. 25 del 3 marzo 2023, qui commentata),  sebbene accerti, al contrario, il diritto della ricorrente al trasferimento presso l’A.S.P. di Siracusa, ritiene che la previsione del bando sia legittima, con ciò incorrendo in una contraddizione logica e giuridica. Correttamente viene esclusa l’applicabilità ai servizi infermieristici del punto 18, dir. 2000/78 in quanto specificamente riferito a forze armate, servizi di polizia, penitenziari e di soccorso. Sempre correttamente in base all’art. 5, dir. 78/2000, si afferma che gli obblighi di adozione di provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze concrete, per consentire ai disabili l’accesso al lavoro in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri soggetti, implicano la dovuta verifica della possibilità per la lavoratrice di essere comunque assegnata alla sede di Siracusa e attesa sul punto la totale mancanza di allegazioni sia in ordine all’adozione di eventuali “soluzioni ragionevoli”, sia in ordine alla mancata adozione delle stesse per l’esistenza di un onere finanziario sproporzionato in funzione della specifica tipologia del posto di lavoro, si accerta la natura discriminatoria della esclusione della lavoratrice ed il suo conseguente diritto all’assunzione presso l’A.S.P. di Siracusa. Si afferma tuttavia anche che il requisito della piena idoneità alla mansione è invece legittimo poiché i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo a tutte le mansioni previste nella qualifica di assunzione, non essendo sufficiente l’idoneità solo ad alcune di esse. Il ragionamento non è condivisibile ed è contraddittorio. Anzitutto è chiaro che la limitazione consistente nell’esenzione dal lavoro notturno non limita lo svolgimento dell’insieme delle mansioni specificamente comprese nel ruolo di infermiera, trattandosi di un aspetto che attiene alla mera collocazione temporale delle prestazioni lavorative e non già al loro pieno svolgimento. Inoltre, la contraddittorietà della motivazione risulta evidente proprio nel ragionamento che porta all’accertamento di una discriminazione della sola esclusione della ricorrente dalla propria assunzione. Si legge infatti nella sentenza che non è possibile ritenere sussistente una generica «inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni relative al posto di destinazione in funzione della particolare professionalità del personale che avrebbe dovuto esservi assegnato risultando specificato nel bando di mobilità unicamente il profilo richiesto – di collaboratore professionale sanitario di categoria D – proprio in un posto formalmente analogo a quello ricoperto dalla lavoratrice presso la attuale sede di servizio». Sviluppando il ragionamento si sarebbe giunti all’assurdo di escludere la ricorrente ab origine dal bando qualora la patologia degenerativa fosse insorta in un momento anteriore alla pubblicazione dello stesso, per mancanza dei requisiti di bando. Mentre pare incontestabile che l’accertamento o meno di una discriminazione non possa dipendere dal momento storico in cui insorge una determinata disabilità. La Corte, sulla base di tutta la normativa applicabile, avrebbe dunque dovuto accertare la discriminatorietà del bando, senza limitarsi all’applicazione della sola normativa sui ragionevoli accomodamenti. Alida Surace, avvocato in Firenze Visualizza il documento: App. Trieste, 3 marzo 2023, n. 25 Scarica il commento in PDF L'articolo La Corte d’Appello di Trieste accerta la natura discriminatoria in base al fattore disabilità del comportamento della A.S.P. di Siracusa per mancata adozione dei ragionevoli accomodamenti sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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