Blog

la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-dellincumulabilita-della-pensione-quota-100-con-i-redditi-derivanti-da-lavoro-subordinato[1]
La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5907  pronunciata l’11 gennaio 2023 e depositata il 13 febbraio 2023,ha annullato il provvedimento del Tribunale di Rovigo, che aveva condannato l’imputato, in qualità di rappresentante legale di un’impresa, ed in relazione all’incarico assunto da quest’ultima della gestione di un magazzino, per aver omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall’alto, omettendo, inoltre, di prendere in considerazione, nel Documento Valutazione Rischi, appunto, il rischio di caduta di materiali dall’alto (capo c). Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato l’erroneità della sentenza in punto di c.d. disponibilità giuridica dei luoghi da parte dell’impresa di cui è titolare, posto che il magazzino apparteneva ad un’altra impresa, mentre la sua era obbligata, in forza di un contratto di subappalto, unicamente all’incarico di movimentazione di merci all’interno del magazzino. Con il secondo motivo, invece, viene denunciata la violazione di legge, in relazione agli artt. 55, comma 4 e 28, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente imputato al ricorrente la responsabilità penale per la mancata analisi dei rischi inferenziali, confondendo il contenuto del D.V.R. e quello del D.U.V.R.I.. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e, viceversa, fondato il secondo. A tale proposito, dopo aver richiamato espressamente le disposizioni normative interessate, i giudici di legittimità hanno operato una breve ricognizione della giurisprudenza, sottolineando che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, «qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi». In aggiunta, analizzando la struttura della fattispecie contravvenzionale di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994), la Corte specifica ulteriormente che, in seguito alla sua riconfigurazione ad opera dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 1008, deve essere qualificato come un reato proprio del committente (in generale, sul reato proprio, da ultimo, Trapani, Il reato e le sue conseguenze. Punibilità, pena, punizione in un sistema criminale integrale e integrato, Roma TrE-Press, 2022, 258 ss.), cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo e, dunque, in virtù dell’art. 2, comma 4 c.p., «non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994». Tutto ciò troverebbe inoltre sistematica conferma negli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, che pongono a carico di “tutti” i datori di lavoro l’obbligo di redigere un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa». Viceversa, l’art. 26 d.lgs. cit. pone a carico del «datore di lavoro committente» l’elaborazione di «un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze». Alla stregua dunque di tale qualificazione giuridica, la Corte di Cassazione ritiene pertanto doveroso distinguere tra l’obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa», quale è il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che è posto a carico di “ciascuno” dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l’obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente. Da ciò deriva che, nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, sussisterebbe una divaricazione tra imputazione e sentenza (sull’argomento, da ultimo, autorevolmente M. Gallo, Le formule assolutorie di merito. Art. 530 c.p.p., Giappichelli, 2022. Sempre attuali le pagine di G. Bettiol, La correlazione fra accusa e sentenza, Giuffrè, 1936). Più precisamente, «Il capo di accusa sub c), infatti, contesta all’attuale ricorrente di non aver provveduto ad analizzare nel DVR (documento valutazione rischi) il rischio di caduta dall’alto in modo adeguato. La sentenza, invece, afferma la responsabilità dell’attuale ricorrente per il fatto contestato sub c) esaminando il DUVRI, citando di questo le pagg. 12, 46 e 47, e facendo anche espresso riferimento alla previsione del rischio interferenziale. Il difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza è rilevante e significativo. Invero, mentre l’imputazione correttamente contesta il reato avendo riguardo ad un documento, il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che l’attuale ricorrente, quale legale rappresentante di un’impresa coinvolta nei lavori, sia pure a titolo di subappalto, era in ogni caso tenuto obbligatoriamente a predisporre, la sentenza afferma la penale responsabilità dell’imputato facendo riferimento ad un documento, il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), la cui elaborazione gravava non su tale soggetto, in quanto datore di lavoro subappaltatore, bensì, esclusivamente, sul datore di lavoro committente». Viceversa, il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di cui agli artt. 68, comma 1, lett. a, 64, comma 1, lett. a) e 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione alla condotta di omessa adozione di misure di protezione delle aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall’alto, viene ritenuto infondato. Al riguardo, dopo aver richiamato le disposizioni normative pertinenti che convergono a qualificare il fatto di reato, la Corte ripercorre la giurisprudenza consolidata avuto riguardo al luogo di lavoro in relazione al quale può essere responsabile il datore di lavoro, sia in riferimento agli obblighi gravanti sui subappaltatori quali datori di lavoro. Per “luogo di lavoro”, infatti, deve intendersi «qualunque luogo, anche extra-cantiere, in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o può recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività». Inoltre, per prassi giurisprudenziale consolidata, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. Ciò significa che ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche ‘quando questi siano dovuti alle interferenze con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente. Ancora, «l’obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa non trova un limite quando l’attività dei lavoratori di una ditta affidataria di un appalto o di un subappalto si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque sottoposto ai poteri direttivi di altri». Piergiorgio Gualtieri, dottore di ricerca in diritto penale nell’Università degli Studi Roma Tre Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIIª, 13 febbraio 2023, n. 5907 Scarica il L'articolo Responsabilità penale e rischio di caduta di materiali dall’alto sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

Gestionali per studi e uffici professionali

Hai bisogno di nuovi strumenti per aumentare la produttività del tuo studio?
Chiamaci a questi numeri 0815374534 o 3927060481 (anche via whatsapp)
Lo staff di Safio ti aiuterà ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze

    Accetta la Privacy Policy

    Please prove you are human by selecting the tree.