Con l’ordinanza del 16 marzo 2023, n. 7684, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia per carenza di confronto con la
ratio decidendi della decisione appellata.
Desta, tuttavia, interesse la controversia a monte della decisione in esame, scaturita dalla contestazione da parte di alcuni lavoratori della determinazione datoriale di variare l’articolazione dell’orario di lavoro da un turno di otto ore consecutive a turni di otto ore complessive non consecutive, non accompagnata dall’adeguamento delle condizioni di lavoro così come previso dal CCNL applicato.
Secondo il contratto collettivo, infatti, ai lavoratori addetti a turni avvicendati sarebbe spettata mezz’ora di pausa retribuita per la refezione, con la conseguente differenza tra ore di lavoro effettivo (sette ore e mezzo) ed ore di lavoro retribuito (otto ore). La modifica introdotta dal datore di lavoro, invece, non aveva previsto la pausa di mezz’ora, piuttosto confermando le otto ore di lavoro effettivo.
La Corte d’Appello, confermando il giudizio di primo grado, ha ritenuto perciò peggiorativa, rispetto a quanto previsto dal CCNL, la suddetta modifica, e di conseguenza ha giudicato illegittime le sanzioni disciplinari inflitte ai lavoratori che si erano rifiutati di rispettare un ordine di servizio invalido e inefficace.
Gloria Mugnai, praticante avvocato in Firenze
Visualizza il documento:
Cass., ordinanza 16 marzo 2023, n. 7684
Scarica il
commento in PDF
L'articolo
Sulla illegittimità della sanzione disciplinare per rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa sembra essere il primo su
Rivista Labor - Pacini Giuridica.