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La pronuncia qui annotata (Cass., ordinanza, 21 settembre 2023, n. 26993) risolve il contrasto inerente alla corretta interpretazione del criterio di computo del periodo di comporto – in punto di cumulo, o no, delle assenze per malattia e per infortunio – adottato dall’art. 42 del c.c.n.l. Aiop, nel testo introdotto con il rinnovo 2002/2005, al contempo ribadendo, in riferimento allo specifico argomento, consolidati principi inerenti al rapporto tra la disciplina legale del comporto, ex art. 2110 c.c., e quella di fonte collettiva. La norma codicistica consente infatti di cumulare, ai fini della maturazione del periodo di comporto, sia le assenze per malattia, sia quelle per infortunio, e tale disciplina ha carattere di regola generale, potendo rinvenire specifica eccezione soltanto laddove una norma collettiva escluda espressamente detto cumulo (la motivazione richiama anche la possibilità delle parti negoziali collettive di prevedere termini differenziati di maturazione del periodo di comporto, in ragione della causa delle assenze). Nel caso di specie, trovava come detto applicazione il c.c.n.l. Aiop e il lavoratore era stato licenziato stante la ritenuta maturazione del comporto calcolata sommando le assenze per malattie e quelle per infortunio: la vicenda aveva avuto, nei giudizi di merito, esiti diversi, avendo il Giudice di prime cure interpretato l’art. 42 di detto c.c.n.l. in modo da escludere il cumulo in questione, mentre i Giudici d’appello avevano ritenuto che le parti negoziali collettive non avessero voluto derogare alla norma di cui all’art. 2110 c.c. ma avessero al contrario voluto restarvi coerenti, includendo, al contrario di quanto pretendeva il lavoratore, nel calcolo del comporto anche le assenze per infortunio. Nell’accogliere il ricorso del lavoratore, la sentenza in esame premette che la coerenza sistematica tra clausole contrattuali e norme di legge non integra un criterio ermeneutico dei contratti e fonda la propria motivazione sull’interpretazione del complesso delle previsioni contenuto nella norma collettiva applicabile, condotta al fine di trarne la conferma, nello specifico comparto, della regola del cumulo o, al contrario, di ricavarne una specifica eccezione. Va premesso, al riguardo, che la disciplina collettiva in materia è il più delle volte contenuta in norme articolate e complesse, sia in quanto dettate al duplice scopo di disciplinare il trattamento economico dell’assenza e di determinare il periodo di conservazione del posto di lavoro, sia in quanto, in riferimento al secondo tema, caratterizzate da una pluralità di previsioni, in dipendenza non soltanto dell’andamento delle assenze e della loro collocazione nel tempo, ma anche dalla causa delle stesse, onde non è agevole eseguirne l’interpretazione: nel caso di specie, il Giudice di prime cure aveva adottato un criterio di interpretazione letterale, avendo rilevato come la disciplina del comporto non qualificasse l’assenza in termini di malattia o di infortunio, ma a tale criterio i Giudici d’appello ne avevano contrapposto uno di natura complessiva e logico-sistematica, ex art. 1363 c.c., partendo dalla constatazione che nell’art. 42 la disciplina del comporto fa seguito alle precipue previsioni che riguardano esclusivamente il trattamento economico inerente all’assenza per malattia e concludendo che “in un complesso regolativo così attentamente concepito e articolato” tale collocazione della “rilevante” disciplina in esame non avrebbe potuto non essere “consapevolmente voluta”. A tale interpretazione aderisce la sentenza annotata, concludendo che l’art. 42 del c.c.n.l. non prevede alcun termine di comporto per le assenze per infortunio e pertanto non può prevedere alcuna cumulabilità delle stesse con quelle per malattia ai fini del computo del relativo periodo. Michele Caro, avvocato in Massa Visualizza il documento: Cass., ordinanza 21 settembre 2023, n. 26993 Scarica il commento in PDF L'articolo Il computo delle assenze per malattia e per infortunio nel periodo di comporto: la regola e l’eccezione sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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