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Un dipendente di una Agenzia Regionale della Puglia, addetto agli impianti di irrigazione, in occasione di un intervento di controllo su lavori precedentemente svolti, si bagnò e venne, pertanto, autorizzato dal suo superiore ad allontanarsi mezzora dal posto di lavoro, per cambiarsi gli indumenti, tenuto anche conto dell’interferenza del lavoro con impianti elettrici. Il dipendente raggiunse, quindi, la casa della madre, con l’auto aziendale in sua dotazione, ma si fermò poi presso il mercato di zona, per acquistare della verdura; in tale frangente l’auto aziendale venne fotografata e la foto fu pubblicata su Facebook, raccogliendo l’indignazione di vari partecipanti al social media. L’Agenzia Regionale contestava, quindi, al lavoratore in questione la falsa attestazione della presenza in servizio, licenziando, poi, il medesimo sia per l’alterazione dolosa dei mezzi aziendali di controllo, sia per il compimento di atti con dolo o colpa grave e danno per l’Azienda, ravvisato nel pregiudizio al prestigio conseguente alla vicenda della pubblicazione su Facebook. Il licenziamento, confermato nella sua legittimità dal Tribunale di Bari, veniva, invece, annullato dalla Corte d’Appello della stessa città: la Corte territoriale escludeva che la fattispecie potesse essere ricondotta all’art. 55-quater, e quindi all’alterazione dolosa dei mezzi di rilevamento delle presenze, perché il lavoratore non aveva cercato di occultare il proprio allontanamento, né aveva in concreto alterato i sistemi aziendali. La Corte territoriale riteneva, quindi, che l’ipotesi non potesse essere riportata a quella degli atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda, ma, per il principio di specialità, a quella dell’abbandono non autorizzato del posto di lavoro, di durata variabile a seconda che si fosse ritenuta idonea l’autorizzazione del superiore ad allontanarsi o che illegittimo fosse il solo periodo di sosta al mercato, con comportamento per il quale il CCNL applicabile prevedeva una sanzione conservativa(ammonizione, multa o sospensione dal servizio): essa disponeva, quindi, la reintegrazione,  e condannava l’Agenzia Regionale al pagamento di dodici mensilità, a titolo indennitario, oltre alla contribuzione previdenziale, la quale, successivamente, proponeva ricorso per cassazione. Per l’Agenzia Regionale i fatti di causa erano da riportare alla fattispecie di cui all’art. 55 quater d.lgs.165/2001, in quanto il comportamento tenuto era finalizzato a trarre in inganno il datore di lavoro, giovandosi della possibilità di far constare la presenza in ufficio nonostante l’allontanamento; inoltre, il comportamento  tenuto dal lavoratore era sanzionato dal CCNL con il licenziamento, in quanto  l’avere terzi estranei trovato il veicolo maldestramente occultato nei pressi del mercato aveva determinato la pubblicazione su Facebook delle relative foto, con un post di critica sarcastica in ordine all’uso dell’auto di servizio per scopi personali, cui si erano aggiunti nella sezione commenti critiche di numerosi cittadini, con pregiudizio, quindi, all’immagine dell’ente; infine, la ricorrente sosteneva che era erronea l’affermazione  della Corte territoriale che considerava sproporzionata la sanzione espulsiva comminata al lavoratore. La Cassazione-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 34107, pubblicata il 6 dicembre 2023, con la quale ha rigettato il ricorso dell’Agenzia Regionale, che qui si annota, ha, innanzitutto, precisato, richiamando sulla questione una sua recente pronuncia (la n. 10811 del 24 aprile 2023), che la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, come nel caso di specie, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato: pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. I giudici di legittimità ritengono anch’essi, al pari della Corte territoriale, che nel caso descritto, non si sia realizzato alcuna alterazione dei sistemi di rilevamento, come, invece, ritenuto dal Giudice del Lavoro del capoluogo pugliese, poiché l’avere, da parte del lavoratore, approfittato, in occasione dell’allontanamento, autorizzato dal posto di lavoro, per cambiarsi gli indumenti, perché bagnatisi in seguito alla prestazione lavorativa, per fare anche la spesa al mercato, è altra cosa dall’alterazione dei sistemi di rilevamento, che esprime una fraudolenza specifica e diversa. Per quanto concerne l’altra contestazione al lavoratore, ossia di aver compiuto atti  con dolo o colpa grave e danno per l’Azienda(pubblicazione di foto su Facebook), i giudici di legittimità si sono espressi nel senso che l’integrazione di tale fattispecie richiede che il pregiudizio fosse prevedibile come conseguenza della condotta, non potendosi imputare un evento all’agente, neanche come rimprovero per colpa, se si tratti di un fatto non prevedibile come conseguenza verosimile del comportamento tenuto: per la Corte di Cassazione, la ripresa fotografica dell’auto aziendale, da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiate presso il mercato, e poi la pubblicazione della foto su un social sono circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente. Gli Ermellini ritengono, infine, per quanto riguarda l’abbandono non autorizzato del lavoro, da parte del lavoratore, per pochi minuti, per fare la spesa al mercato, che la soluzione(sanzione conservativa e non licenziamento) data dalla Corte territoriale sia corretta, perché la violazione commessa è sanzionata dal CCNL con una misura conservativa e non con il licenziamento, e che essa non viola il principio di proporzionalità, come, invece sostenuto dall’Azienda, essendo l’apprezzamento della proporzionalità della sanzione valutazione propria del giudice del merito, che può essere censurata nel caso vengano evidenziati elementi di manifesta irrazionalità, non ravvisabili nel caso di specie, poiché la sottrazione di pochi minuti, per fare la spesa, non può avere l’effetto di comportare, come è evidente, la totale perdita del legame fiduciario. Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Visualizza il documento: Cass., 6 dicembre 2023, n. 34107 Scarica il L'articolo Il licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico: un caso particolare sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.

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