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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 luglio 2018, n. 18262

Qualificazione rapporto – rapporto agenzia – subordinazione – autonomia contrattuale – potere disciplinare e direttivo

MASSIMA

In ambito di riqualificazione di un rapporto di lavoro, quale logica conseguenza del principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, a) abbiano simulatamente dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, b) sia nel caso in cui l’espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, c) sia infine nell’ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di passare ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice adito deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in cui il Giudice ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di agenzia, tenuto conto che il lavoratore era stato preposto a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l’attività del preponente: tali elementi non qualificavano una deviazione dallo schema contrattuale e un divario dalle regole e dai principi di un rapporto di agenzia.

COMMENTO

Un agente ricorreva in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato e la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive. Sulla base delle risultanze documentali, sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello respingevano le domande avanzate e riconoscevano la genuinità del rapporto di agenzia intercorso. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata, ritenendo che i Giudici del merito avessero correttamente valutato l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, così come dimostrato nel corso del processo. Precisato che il nomen iuris utilizzato dalle parti non ha rilievo assorbente, la Suprema Corte ha, infatti, ricordato che deve tenersi conto, sul piano dell’interpretazione della volontà delle parti, del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, ex art. 1362 co. 2 c.c., il quale potrebbe aver modificato l’iniziale natura del rapporto stesso. Il giudice adito, dunque, deve esaminare il rapporto dedotto in giudizio alla luce di alcuni elementi fattuali, tra cui, a titolo esemplificativo, il compenso fisso, l’orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, etc. Vengono, inoltre, in rilievo eventuali ordini specifici e reiterati, intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, con cui l’effettivo datore di lavoro afferma il proprio potere gerarchico e direttivo. In ultimo, ai fini della riqualificazione del rapporto di lavoro in senso subordinato, il giudice deve valutare se vi è stata la manifestazione del potere organizzativo, ovverosia se vi era l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Quale che sia che il motivo per cui il rapporto di lavoro oggetto d’esame non sia stato fin dall’inizio qualificato come subordinato, ove il Giudice valuti la sussistenza degli indici di subordinazione, non può che riqualificare il rapporto, in virtù del principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale. La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in quanto prevista a tutela dei lavoratori, non può, infatti, essere esclusa dalle parti ove il rapporto abbia contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato. Tanto premesso e precisato, la Corte ha confermato che nel caso di specie il rapporto di lavoro intercorso tra le parti fosse stato effettivamente di agenzia, in quanto erano stati rilevati i connotati propri di tale tipo contrattuale (es. remunerazione esclusivamente con provvigioni, assenza di obblighi specifici, salvo quelli tipici del mero coordinamento con l’attività aziendale). Di contro, i poteri di etero-conformazione e di controllo del preponente, gli obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, presenti nel caso di specie non erano sufficienti ad affermare la deviazione dallo schema contrattuale scelto dalle parti, in quanto elementi che sussistono anche in un rapporto di agenzia.

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