Alitalia–ITA davanti alla Consulta: nessun atterraggio di fortuna per l’art. 2112 c.c.

1. La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 8 luglio 2025, n. 99 trae origine dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma del 18 giugno 2024 (est. Orru), pronunciata nell’ambito di un contenzioso promosso da alcuni lavoratori già dipendenti di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.
Gli stessi rivendicavano il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.A., ai sensi dell’art. 2112 c.c., in relazione alla cessione ad essa del complesso aziendale cd. “Aviation”.
Il giudice rimettente era chiamato a decidere se l’operazione di cessione del lotto Aviation, attuata nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, integrasse un trasferimento di ramo d’azienda rilevante ai fini dell’art. 2112 c.c., con conseguente obbligo di prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario, ovvero se tale disciplina dovesse ritenersi esclusa in forza della normativa speciale dettata per le grandi imprese insolventi.
Nel corso del giudizio interveniva l’art. 6 del DL 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169, rubricato come “disposizione di interpretazione autentica dell’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270”. Questa norma attribuisce rilievo determinante, ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., alle decisioni della Commissione europea che avessero accertato la discontinuità economica tra cedente e cessionario nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria.
Su tale norma si sono appuntati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale di Roma.
2. La cornice normativa
La questione sottoposta alla Corte costituzionale si innesta in un quadro normativo stratificato, nel quale si intrecciano la disciplina generale del trasferimento d’azienda e le regole speciali dettate per le procedure concorsuali, in particolare, la normativa sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
(a) Trasferimento d’azienda e amministrazione straordinaria nel diritto interno
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2112 c.c., che assicura, in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario, quale presidio di continuità occupazionale e di tutela delle condizioni di lavoro.
Accanto a questo assetto generale si colloca la disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, contenuta nel d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, come integrata dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 febbraio 2004, n. 39. Tale procedura, caratterizzata dal controllo pubblico e dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, può essere attuata mediante programmi di ristrutturazione o programmi di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell’art. 27, comma 2.
È in questo contesto che si inserisce l’art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 – disposizione centrale nella vicenda Alitalia-ITA – la quale esclude l’applicazione dell’art. 2112 c.c. alle cessioni effettuate in attuazione dei programmi di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), quando esse siano poste in essere “in vista della liquidazione dei beni del cedente”.
La norma introduce, così, una deroga diretta alla disciplina del trasferimento d’azienda, ancorata alla qualificazione del programma adottato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
(b) La direttiva 2001/23/CE
La disciplina interna si muove all’interno del perimetro tracciato dalla direttiva 2001/23/CE, che tutela i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese.
In particolare, l’art. 5 della direttiva consente agli Stati membri di escludere l’applicazione delle tutele ordinarie nei casi in cui il trasferimento avvenga nell’ambito di una procedura fallimentare o analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e soggetta al controllo di un’autorità pubblica.
Il discrimine tracciato dal diritto dell’Unione non è, dunque, la mera prosecuzione dell’attività, ma la finalità della procedura: solo in presenza di una procedura autenticamente liquidatoria è ammessa una deroga piena alle garanzie di continuità del rapporto di lavoro.
(c) La recente norma di (dichiarata) interpretazione autentica
In questo contesto si è innestata la questione del significato da attribuire alla decisione della Commissione europea del 10 settembre 2021, che ha escluso la continuità economica tra Alitalia e ITA ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, e del suo possibile riflesso sulla qualificazione lavoristica dell’operazione.
E in riferimento a tale profilo si inserisce l’art. 6 del d.l. 29 settembre 2023, n. 131, che mira a valorizzare questa affermata discontinuità economica, anche in ambito lavoristico con l’evidente effetto concreto di incidere sul contenzioso in corso. Tale norma stabilisce, infatti, che devono intendersi in ogni caso effettuate “in vista della liquidazione dei beni del cedente”, e quindi sottratte all’applicazione dell’art. 2112 c.c., le cessioni di complessi aziendali poste in essere nell’ambito dei programmi di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), del d.lgs. n. 270/1999, qualora esse siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano appunto la continuità economica tra cedente e cessionario.
3. Il dibattito in giurisprudenza
Su questo sfondo si è sviluppato il contrasto della giurisprudenza di merito in relazione all’operazione Alitalia–ITA.
Da un lato, alcune decisioni hanno ritenuto che la cessione del lotto Aviation integrasse un trasferimento di ramo d’azienda, valorizzando la continuità sostanziale dell’attività di volo e la traslazione di un complesso organizzato di beni funzionalmente autonomo, con conseguente applicabilità dell’art. 2112 c.c.
Dall’altro lato, si è affermato un orientamento che ha attribuito rilievo decisivo alla collocazione dell’operazione all’interno di una procedura di amministrazione straordinaria attuata mediante un programma di cessione qualificato come liquidatorio, ritenendo sufficiente tale inquadramento per escludere l’operatività dell’art. 2112 c.c., ai sensi dell’art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999.
Per una panoramica delle pronunce sulla vicenda si vedano F. CAPURRO, “L’operazione Alitalia–ITA: quando un vetro andava in pezzi ai ragazzi si ‘toglieva il pallone’. E quando a ‘giocare’ sono gli adulti?”, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti 20 dicembre 2023 e F. CAPURRO, “È ancora ad alta quota l’operazione Alitalia–ITA, tra gravami e questioni di legittimità costituzionale”, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti 5 agosto 2024. Ivi sono rinvenibili riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.
Lo statuto dell’amministrazione straordinaria viene ricostruito dalla Consulta in chiave marcatamente liquidatoria, proprio allo scopo di colmare il requisito finalistico richiesto dall’art. 5, par. 1, dir. 2001/23 per l’operatività della deroga.
Il punto di snodo è l’art. 56, comma 3‑bis, d.lgs. n. 270/1999. La Consulta ne valorizza la natura di “norma‑cerniera”, idonea a tipizzare ex lege come “operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente” tutte le cessioni eseguite in attuazione dei programmi di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) e b‑bis. Parliamo delle cessioni di complessi organizzati di beni e contratti destinati all’esercizio dell’impresa, indipendentemente dal fatto che l’attività d’impresa prosegua temporaneamente.
In questo modo, è la scelta del programma di cessione – e non più una verifica in concreto della funzione della prosecuzione – che qualifica la procedura di amministrazione straordinaria come “procedura di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni” ai sensi dell’art. 5, par. 1.
Da qui l’idea, quasi naturalistica, che l’amministrazione straordinaria così strutturata “cade dentro” il perimetro della deroga europea. Il nesso funzionale tra prosecuzione dell’attività e liquidazione viene rovesciato, poiché la continuazione non è più segno di continuità, ma mero strumento per preservare il valore del complesso in vista della cessione. Così che l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. diventa l’esito ordinario delle operazioni realizzate in esecuzione dei programmi liquidatori, anche quando il servizio pubblico continui a essere erogato senza soluzione di continuità.
4. Il rapporto con il diritto dell’Unione e la questione pregiudiziale pendente avanti alla CGUE
In tale ambito è stata sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 settembre 2025, la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, tutt’oggi pendente.
Essa investe la corretta interpretazione dell’art. 5, par. 1, della direttiva 2001/23/CE, con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali una procedura possa dirsi effettivamente “aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente”, al requisito del controllo pubblico e al rischio di una discriminazione indiretta tra lavoratori coinvolti in procedure formalmente liquidatorie ma connotate, in fatto, da profili di continuità dell’attività.
A riguardo sia consentito rinviare a F. CAPURRO, “Trasferire tutto, tranne i diritti: l’ombra lunga di un volo mai interrotto”, in LPO News, 9 ottobre 2025.
5. La decisione della Consulta: tecnica decisoria e ratio dell’inammissibilità
La decisione della Corte Costituzionale si fonda su una precisa opzione interpretativa circa la disciplina dell’amministrazione straordinaria e le sue ricadute in materia di trasferimento d’azienda.
La Consulta prende posizione nel contrasto emerso nella giurisprudenza di merito, aderendo alla lettura che attribuisce natura strutturalmente liquidatoria ai programmi di cessione di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), d.lgs. n. 270/1999.
Non è l’istituto dell’amministrazione straordinaria in quanto tale a essere qualificato come necessariamente liquidatorio, ma la tipologia di programma prescelta: tali programmi, “già in base al modello normativo astratto”, presentano secondo la Corte una “intrinseca finalità liquidatoria” (§ 27).
Ne consegue il superamento dell’impostazione che subordinava l’operatività dell’art. 56, comma 3-bis, a una verifica in concreto della finalità della procedura, fondata su indici fattuali desunti dalla concreta attuazione dell’operazione.
Muovendo da tale presupposto, la Corte ritiene che la fattispecie oggetto del giudizio a quo sia già integralmente regolata dalla disciplina previgente e, in particolare, dall’art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999, che assume il ruolo di regola esaustiva per le cessioni effettuate nell’ambito dell’amministrazione straordinaria fondata su tali programmi, anche quando l’attività d’impresa prosegua temporaneamente.
Si giunge così alla risposta al quesito posto alla Consulta. L’art. 6 del DL 131/2023 viene ritenuto privo di rilevanza nel giudizio a quo. Infatti, anche a prescindere dalla sua applicazione, la domanda dei lavoratori sarebbe comunque destinata a essere rigettata in forza della disciplina previgente, interpretata nei termini suesposti. Da qui l’arresto in rito delle questioni di legittimità costituzionale.
Resta tuttavia significativo che la Corte, dichiarando l’inammissibilità per difetto di rilevanza, eviti consapevolmente di pronunciarsi sulla correttezza costituzionale dell’uso della tecnica dell’interpretazione autentica in un contesto caratterizzato da contenziosi pendenti e da un intervento legislativo temporalmente e materialmente mirato.
Questo silenzio non è neutro. La norma sopravvenuta rimane in vigore senza essere sottoposta a un vaglio pieno di costituzionalità, mentre la verifica dei limiti dell’intervento retroattivo del legislatore viene rinviata a eventuali futuri casi in cui essa risulti effettivamente decisiva ai fini della decisione.
6. Le implicazioni dell’interpretazione della Consulta
La lettura accolta dalla Corte Costituzionale consolida un assetto nel quale la qualificazione liquidatoria dei programmi di cessione in amministrazione straordinaria assume un rilievo dirimente, idoneo a escludere in radice l’applicazione dell’art. 2112 c.c., anche in presenza di una “sostanziale” continuità dell’attività d’impresa.
In questo quadro, si profila il rischio sistemico di un modello nel quale è possibile trasferire l’intero compendio organizzativo – beni, attività, know-how e funzioni produttive – lasciando invece fuori la generalità dei rapporti di lavoro. La deroga concorsuale, da eccezione circoscritta a procedure autenticamente liquidatorie, tende così a trasformarsi in una scorciatoia ordinaria per operazioni di continuità economica “mediata”, capaci di preservare l’attività senza trasmetterne i costi sociali.
Un simile assetto incide sulla logica protettiva che informa tanto l’art. 2112 c.c. quanto la direttiva 2001/23/CE, fondate sull’idea che, quando l’organizzazione produttiva passa di mano, i rapporti di lavoro ne costituiscano parte integrante. Il rischio è quello di una progressiva dissociazione tra azienda e lavoratori, nella quale si realizza, in termini strutturali, la possibilità di “trasferire tutto, tranne i diritti”. È in questa prospettiva che la lettura strutturalmente liquidatoria dell’amministrazione straordinaria, rafforzata dalla sentenza n. 99 del 2025, sollecita una riflessione critica sulla tenuta dell’equilibrio tra esigenze concorsuali e tutela del lavoro, e sulla compatibilità di un simile modello con il carattere tassativo e restrittivo delle deroghe previste dal diritto dell’Unione.
7. Conclusioni
La sentenza n. 99 del 2025 mostra con chiarezza come, nelle grandi operazioni di ristrutturazione pubblica, il diritto sia spesso chiamato a governare fenomeni al confine delle sue categorie tradizionali.
La qualificazione della procedura, la nozione di liquidazione, il richiamo alla discontinuità economica diventano così strumenti di semplificazione, capaci di offrire certezze formali ma non sempre di restituire la complessità delle vicende lavorative coinvolte.
È in questa distanza – tra la linearità delle qualificazioni e la concretezza dei fatti – che si gioca oggi la tenuta delle tutele del lavoro nelle crisi d’impresa di sistema, mentre il dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione europea resta aperto e potenzialmente decisivo per la definizione dei confini della deroga.
Filippo Capurro, avvocato in Milano
Visualizza i documenti: Trib. Roma, ordinanza 18 giugno 2024; C. cost., 8 luglio 2025, n. 99
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L’articolo Alitalia–ITA davanti alla Consulta: nessun atterraggio di fortuna per l’art. 2112 c.c. sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.
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