autorizzazione-al-rilascio-del-passaporto-ex-l-n-1185-1967-e-ricorso-straordinario-per-cassazione

La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza del 22 dicembre 2023, n. 35853, a proposito della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato – richiamati i propri consolidati arresti (cfr. Cass., 10 luglio 2017, n. 17009; Cass., 4 maggio 2011, n. 9808; Cass., 6 giugno 2002, n. 8254; Cass., 21 novembre 2001, n. 14664) – ha chiarito che è incensurabile in sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, allorquando essa sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

Sicché, il ricorso è ammissibile soltanto per vizi attinenti all’individuazione del parametro normativo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, ovvero la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.

Si ribadisce, pertanto, l’inammissibilità delle censure relative alla concreta valutazione delle risultanze istruttorie attraverso plurimi riferimenti alle prove documentali e testimoniali raccolte: l’accertamento compiuto dai giudici di appello non può essere oggetto di una diversa ricostruzione delle concrete modalità di esecuzione della prestazione di lavoro.

In tal senso la pronuncia in parola appare essere del tutto adesiva alla sentenza n. 23816 del 2 settembre 2021, ove si era messo in chiaro che “in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale”.

Infine, i giudici di legittimità hanno rigettato la domanda del controricorrente volta ad ottenere la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a mente del quale «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza». Ebbene, per aversi la cd. “responsabilità processuale aggravata” è necessario che «la domanda della parte e la prova del danno, cioè l’allegazione di elementi di fatto necessari a identificare l’esistenza del danno e idonei a consentirne al giudice la liquidazione, anche se equitativa (Cass. n. 15175 del 2023; n. 21798 del 2015)»; la domanda del controricorrente, non contenendo alcun riferimento ad elementi utili ai fini della liquidazione, anche equitativa, del danno, è stata inevitabilmente rigettata.

Eugenio Erario Boccafurni, dottore di ricerca e funzionario giuridico INL

*Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35853

Scarica il commento in PDF

L’articolo Autonomia o subordinazione? È ammissibile il ricorso per cassazione* sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

Gestionali per studi e uffici professionali

Hai bisogno di nuovi strumenti per aumentare la produttività del tuo studio?
Richiedi informazioni o un preventivo senza impegno.

Contattaci: 081 5374534 – 392 7060481 (anche WhatsApp)
Lo staff di Safio ti aiuterà ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze

    Accetta la Privacy Policy

    Dimostra di essere umano selezionando chiave.