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Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza n. 2152 del 2018

Parole chiave: azione di responsabilità – onere della prova – diligenza – amministratore – sindaci – danno

Massima: “In tema di azione di responsabilità degli amministratori di una società, grava sull’attore l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria quali il nesso di causalità e il danno verificatosi; mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a loro imposti”.

Disposizioni applicate: artt. 2393, 2394, 2407, 2476, 2485, 2486 c.c.; art. 146 l.f.

Il caso in analisi riguarda un’azione di responsabilità esercitata dagli organi del fallimento di una società (Alfa) ai sensi dell’art. 146 l.f. contro gli amministratori e i sindaci della medesima, poiché i primi avrebbero violato i doveri di diligenza posti in capo a loro (con particolare riferimento a quelli ex artt. 2476, 2485 e 2486 c.c.) e i secondi avrebbero omesso di esercitare i rispettivi poteri di controllo della gestione dell’impresa (secondo quanto indicato dall’art. 2407 c.c.).

Il Collegio bolognese analizza il tema della responsabilità degli amministratori verso la società, rilevando come l’art. 2932 comma 1° c.c., facendo riferimento alla diligenza nell’adempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dall’atto costitutivo, individui nella colpa (specifica, in relazione alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze degli amministratori) il requisito soggettivo minimo per l’attivazione della responsabilità degli amministratori. D’altra parte, il medesimo articolo, al comma terzo, specifica come sia onere dell’amministratore immune da colpa far rilevare il proprio dissenso in merito ad atti pregiudizievoli per la società posti in essere dagli altri amministratori, se intende andare esente da responsabilità.

Alla luce delle disposizioni codicistiche, che richiedono l’inadempimento di particolari obbligazioni, la giurisprudenza ha così ritenuto che la responsabilità degli amministratori debba essere inquadrata nell’ambito di quella contrattuale (ossia ai sensi dell’art. 1218 c.c.; v. Cass. Sez. Un. 13533 del 2001). Ciò implica quindi che l’onere della prova con riferimento all’elemento soggettivo incomba sugli amministratori; mentre l’attore può allegare, non necessariamente in maniera dettagliata e puntuale, la violazione degli obblighi (anche generici) posti in capo all’organo di amministrazione. Saranno poi gli amministratori a dover dare prova dell’inesistenza di simili violazioni e dell’osservanza degli obblighi a loro imposti.

La mancanza di uno specifico “elenco” di doveri degli amministratori è giustificata, prosegue il Collegio, dall’ampiezza dei doveri spettanti agli amministratori, che difficilmente possono essere esaustivamente contenuti all’interno di un insieme determinato di obblighi specificati dalla legge (o anche solo dallo statuto). Il più rilevante è senza dubbio quello legato ad una corretta e diligente gestione e amministrazione della società e agli obblighi (molteplici) che ne conseguono: quali, ad esempio, la conservazione del capitale sociale e la sua diligente verifica, nonché il controllo della situazione patrimoniale della società.

Nel caso di specie, infatti, gli amministratori, attraverso operazioni poco prudenti e in alcuni casi addirittura fittizie, avevano effettuato supervalutazioni dell’attivo occultando cospicue perdite patrimoniali, che hanno via via eroso l’intero capitale sociale, causando un notevole danno economico.

Per l’accertamento degli estremi della responsabilità degli amministratori, secondo il Tribunale di Bologna, sarebbe sufficiente l’allegazione delle condotte negligenti, unitamente alla prova del nesso causale e del danno (nella specie raggiunta definitivamente all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio).

Altresì è responsabile il sindaco della società che, in presenza di simili condotte poste in essere dall’organo direttivo, ometta o comunque non eserciti correttamente i poteri e i doveri di controllo ai sensi dell’art. 2407 c.c.. Infatti, la corte bolognese sottolinea come, laddove le funzioni dei sindaci siano utilmente esercitate, è concretamente possibile eliminare o quanto meno limitare i danni derivanti da una gestione poco accorta degli amministratori.

Similmente ai doveri degli amministratori, anche il contenuto degli obblighi dei sindaci appare difficilmente predeterminabile in maniera specifica, ma può ben consistere anche in una generica violazione del dovere di vigilanza posto dalla legge. È sicuramente inadempiente, come accaduto nel caso in analisi, il sindaco che non rilevi una macroscopica violazione delle irregolarità di gestione della società, o manchi di avvisare l’assemblea su fatti palesemente illegittimi o irregolari, o ometta di denunciare i fatti ai sensi dell’art. 2409 c.c..

In conclusione, quindi, gli organi apicali per andare esenti da responsabilità devono fornire la prova positiva di essere immuni da colpa.

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