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L’art. 18 L. n. 108/1996 prevede che su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

L’art. 20 L. n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) stabilisce la sospensione dei termini a beneficio dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito (cfr. artt. 3, 5, 6 e 8 L. n. 44/1999). Nel dettaglio, è previsto che: a) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni; b) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni; c) sono altresì sospesi (300 giorni), i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo; d) sono sospesi (300 giorni) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. Il comma 5 dell’art. 20 L. n. 44/1999 dispone, infine, che qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni e della scadenza dei termini predetti sono regolati dalle norme ordinarie.

Riguardo alle moratorie di cui al predetto art. 20 L. n. 44/1999, le Sezioni Unite della Cassazione n. 21854/2017 hanno sancito che il giudice dell’esecuzione cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell’elenco fornito dal prefetto, dispone la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l’elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999, non può sindacare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta dall’interessato. Spetta invece al giudice dell’esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del Pubblico Ministero alla norma sopra citata, sia l’accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti.

Deve essere anche menzionata la circostanza che la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (17° aggiornamento: giugno 2018), nel disciplinare il funzionamento della Centrale dei rischi prevede (Cap. II, Sez. 6, § 19.1) che in caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle “vittime di usura”, ex art. 20 L. n. 44/1999 (modificato dalla L. n. 3/2012), gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale sia in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà essere peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, gli intermediari devono tener conto della peculiare condizione di “vittima dell’usura” riconosciuta; pertanto, anche se il provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione finanziaria, a far data dalla sospensione, gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici, in linea con le previsioni di legge, decorrono dalla data dell’evento lesivo. Ove l’informazione su tale data non sia disponibile, gli effetti sospensivi decorrono dalla data di adozione del provvedimento della Procura della Repubblica ex art. 20 L. n. 44/1999.

La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della “vittima di usura” – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una “valenza di portata generale” nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di segnalazione, in virtù del riconosciuto status di “vittima di usura” del cliente. In un’analoga ottica di favor per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa, includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.

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